Art. 11.
Strumentazione  necessaria  per  lo  svolgimento  delle  attivita' di
controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257
  1. Le regioni provvedono ad assicurare alle  proprie  strutture  di
controllo almeno la seguente strumentazione:
    a)   microscopio   elettronico   analitico,  a  scansione  e/o  a
trasmissione;
    b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR
oltre al personale necessario.
  2. Le strutture  a  livello  subregionale  dovranno  essere  dotate
almeno di:
    a) microscopio ottico a contrasto di fase;
    b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
  3. Ogni Unita' operativa territoriale sara' dotata di:
    a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
  4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere integrata
o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.