Art. 3.
Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle
   attivita'  produttive  e censimento imprese che svolgono attivita'
   di smaltimento e bonifica.
  1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano  utilizzato
l'amianto  nelle  rispettive attivita' produttive ovvero che svolgono
attivita' di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato
con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1  dell'art.  9
della citata legge n. 257 del 1992.
  2.  In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per
tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti  in  conformita'
della   circolare  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 17  febbraio  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
  3. Allo scopo di uniformare le modalita' di controllo delle regioni
e  delle  province autonome sulla completa ottemperanza al censimento
da parte delle ditte interessate, puo' essere  operato  un  controllo
incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
    a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attivita'
produttive  maggiormente  implicate in via potenziale nel censimento;
l'elenco di cui all'allegato B puo' costituire un utile riferimento;
    b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con
relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun  codice
di attivita';
    c)  reperimento,  tramite  INAIL,  dell'elenco  delle imprese che
corrispondono  il  premio  assicurativo  per  la  voce  "silicosi  ed
asbestosi".
 4.  Il  censimento  delle imprese deve essere uniformato allo schema
tipo di cui  all'allegato  A,  che  costituisce  la  base  minima  di
informazioni  da  richiedere,  ferma restando la facolta' di ciascuna
regione e provincia autonoma di  richiedere  ulteriori  informazioni,
ritenute opportune.