Art. 7.
         Controllo delle condizioni di salubrita' ambientale
                      e di sicurezza del lavoro
 1.  Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere
b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992,
individuano le attivita'  nelle  quali  e'  presente  un  rischio  di
esposizione  a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente,
predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle  strutture
territoriali finalizzato:
    a)  alla  vigilanza  sul  rispetto  delle norme specifiche per la
protezione dei lavoratori  nelle  imprese  in  cui  sia  presente  un
rischio lavorativo da amianto;
    b)  alla  valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli
interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi  dell'art.  34
del  citato  decreto  legislativo  n.  277 del 1991, e alla vigilanza
sulla esecuzione degli interventi stessi;
    c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza  di  amianto
in  edifici,  strutture  e  impianti,  e  al  rilascio  di  opportune
prescrizioni ai datori di lavoro.
  2. Annualmente  le  strutture  territoriali  inviano  alla  propria
regione  una  relazione  sull'attivita'  svolta,  nella quale risulti
indicato:
    a) operatore/i della struttura responsabile degli  interventi  di
prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
    b)  livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in
attivita' nel territorio;
    c) interventi di bonifica  di  edifici,  impianti  e/o  strutture
contenenti amianto effettuati nel territorio;
    d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le
imprese interessate;
    e)  interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti
e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite  circa  i
piani di controllo e manutenzione.