Art. 3. 
         Norme in materia di controllo della Corte dei conti 
  1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si
esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: 
    a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio
dei Ministri; 
    b) atti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  atti  dei
Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche,  il
conferimento di incarichi di funzioni  dirigenziali  e  le  direttive
generali  per  l'indirizzo   e   per   lo   svolgimento   dell'azione
amministrativa; 
    c) atti normativi a rilevanza  esterna,  atti  di  programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; 
    d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di  riparto  o
assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di
cui alle lettere b) e c); 
    e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei  contratti  collettivi,
secondo quanto previsto dall'articolo 51 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29; 
    f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del  patrimonio
immobiliare; 
    g) decreti che approvano contratti  delle  amministrazioni  dello
Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo;  di
appalto d'opera, se di importo superiore al valore in  ECU  stabilito
dalla normativa comunitaria per  l'applicazione  delle  procedure  di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di
importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
    h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di 
accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del 
    tesoro  all'impegno  di  spese  correnti  a  carico  di  esercizi
successivi; 
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del 
Ministro; 
    l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda  di
sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte  dei
conti  deliberi  di  assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a
controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
  2. I provvedimenti sottoposti  al  controllo  preventivo  divengono
efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformita' a  legge  nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se
la Corte richiede chiarimenti o  elementi  integrativi  di  giudizio.
Decorsi  trenta  giorni   dal   ricevimento   delle   controdeduzioni
dell'amministrazione,  il  provvedimento  diventa  esecutivo  se   la
sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o  non  adotti
ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione  del  controllo
si  pronuncia  definitivamente  nei  trenta  giorni  successivi   dal
ricevimento  degli  elementi  da  essa  richiesti.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  7  ottobre  1969,  n.
742. 
  3.  Le  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti   possono,   con
deliberazione  motivata,  stabilire  che  singoli  atti  di  notevole
rilievo finanziario, individuati  per  categorie  ed  amministrazioni
statali, siano  sottoposti  all'esame  della  Corte  per  un  periodo
determinato. La Corte puo'  chiedere  il  riesame  degli  atti  entro
quindici   giorni   dalla   loro   ricezione,    ferma    rimanendone
l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli  atti  adottati  a
seguito  del  riesame  alla  Corte  dei   conti,   che   ove   rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
  4. La Corte dei conti svolge,  anche  in  corso  di  esercizio,  il
controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del  patrimonio
delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  sulle   gestioni   fuori
bilancio e sui  fondi  di  provenienza  comunitaria,  verificando  la
legittimita'  e   la   regolarita'   delle   gestioni,   nonche'   il
funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione;  puo'
altresi'  pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  singoli  atti  delle
amministrazioni dello Stato. Accerta,  anche  in  base  all'esito  di
altri  controlli,  la  rispondenza   dei   risultati   dell'attivita'
amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti  dalla  legge,   valutando
comparativamente costi, modi e tempi  dello  svolgimento  dell'azione
amministrativa. La Corte  definisce  annualmente  i  programmi  ed  i
criteri di riferimento del controllo. 
  5. Nei confronti  delle  amministrazioni  regionali,  il  controllo
della gestione concerne il perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti
dalle leggi di principio e di programma. 
  6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al  Parlamento
ed ai  consigli  regionali  sull'esito  del  controllo  eseguito.  Le
relazioni della Corte  sono  altresi'  inviate  alle  amministrazioni
interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento,
le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte  ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 
  7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le  disposizioni
di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli  enti  cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni  della  legge
21 marzo 1958, n. 259. Le  relazioni  della  Corte  contengono  anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
  8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al  presente  articolo,
la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  ed
agli organi di controllo interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'
effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453.
Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non  territoriali  il
riesame di atti ritenuti non conformi  a  legge.  Le  amministrazioni
trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame  alla  Corte  dei
conti, che, ove  rilevi  illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo
generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile  con  le
disposizioni della  presente  legge,  la  disciplina  in  materia  di
controlli successivi previsti  dal  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio
1980, n. 312. 
  9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si  applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni della  presente  legge,  le
norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla  Corte  dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e succes-
sive modificazioni. 
  10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello  Stato  e'
presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' costituita  dai
presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  del   controllo
preventivo e successivo e dai magistrati  assegnati  agli  uffici  di
controllo.  Essa  delibera  suddividendosi  in   collegi   di   sette
magistrati determinati annualmente con riferimento  a  tipologie  del
controllo, settori e materie. 
  11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo
24 del citato testo unico delle leggi  sulla  Corte  dei  conti  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 21  marzo  1953,  n.  161,  la
sezione del controllo si pronuncia in ogni caso  in  cui  insorge  il
dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita'  di  relatore  il
magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
  12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma  4
operano secondo i previsti programmi annuali, ma  da  questi  possono
temporaneamente discostarsi, per motivate  ragioni,  in  relazione  a
situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi  accertamenti  e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
  13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli  atti  ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  51  del   D.Lgs.   n.   29/1993
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da  ultimo  sostituito
          dall'art.    18  del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e' il
          seguente:
             "Art.  51  (Procedimento  di   contrattazione).   -   1.
          L'Agenzia  di  cui  all'art.  50, entro cinque giorni dalla
          conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
          dell'autorizzazione   alla   sottoscrizione,    il    testo
          concordato  dei  contratti collettivi nazionali di cui agli
          articoli  45  e  46,  corredato   da   appositi   prospetti
          contenenti  l'individuazione del personale interessato, dei
          costi  unitari  e  degli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico  previsto, nonche' la quantificazione complessiva
          della  spesa  diretta  e  indiretta,  ivi  compresa  quella
          rimessa  alla  contrattazione  decentrata.  Il Governo, nei
          quindici giorni successivi, si pronuncia in senso  positivo
          o   negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
          applicativi  dei  contratti  collettivi  anche   decentrati
          relativi   al   precedente  periodo  contrattuale  e  della
          conformita' alle direttive  impartite  dal  Presidente  del
          Consiglio    dei    Ministri.    Decorso    tale    termine
          l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto  attiene
          ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente
          dalle  regioni  e dagli enti regionali, il Governo provvede
          previa intesa con le  amministrazioni  regionali,  espressa
          dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov-
          ince autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' sottoposta al
          controllo della Corte dei conti, la quale  ne  verifica  la
          legittimita'  e  la compatibilita' economica entro quindici
          giorni  dalla  data  di  ricezione,  decorsi  i  quali   il
          controllo si intende effettuato senza rilievi.
             3.   Per   i   contratti   collettivi   decentrati,   la
          sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche  e'
          autorizzata,    nei   quindici   giorni   successivi   alla
          conclusione delle trattative, nei limiti  di  cui  all'art.
          45,  comma  4, con atto dell'organo di vertice previsto dai
          rispettivi     ordinamenti.      L'autorizzazione      alla
          sottoscrizione  e' sottoposta al controllo preventivo degli
          organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
          effettuato entro quindici giorni dalla data  di  ricezione,
          decorsi  i  quali  il controllo si intende effettuato senza
          rilievi.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   a
          trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica ed al Ministero del tesoro,  copia  dei  contratti
          collettivi   decentrati.  Non  puo'  essere  in  ogni  caso
          autorizzata  la  sottoscrizione  di  contratti   collettivi
          decentrati  che  comportano,  anche  a  carico  di esercizi
          successivi, impegni di spesa  eccedenti  le  disponibilita'
          finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.
             4.   Non   puo'  essere  in  ogni  caso  autorizzata  la
          sottoscrizione dei  contratti  collettivi  che  comportano,
          direttamente  o  indirettamente, anche a carico di esercizi
          successivi, impegni di spesa eccedenti  rispetto  a  quanto
          stabilito   nel   documento  di  programmazione  economico-
          finanziaria   approvato   dal   Parlamento,   nella   legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi   diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei contratti, in particolare con  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime".
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  742/1969
          (Sospensione dei termini processuali nel  periodo  feriale)
          e' il seguente:
             "Art.  1.  - Il decorso dei termini processuali relativi
          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'
          sospeso  di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun
          anno, e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
          sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
          di  sospensione,  l'inizio stesso e' differito alla fine di
          detto periodo.
             La  stessa  disposizione  si  applica  per  il   termine
          stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale".
             La  Corte  costituzionale, con sentenza 7 febbraio 1985,
          n. 40 ( Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1985, n.  44-  bis),
          ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente
          art. 1, nella parte di cui non dispone che  la  sospensione
          ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 5,
          primo e secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
          La  stessa  Corte,  con  sentenza  22  maggio  1987, n. 255
          (Gazzetta Ufficiale 15  luglio  1987,  n.  29  -  1a  serie
          speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
          dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte
          in cui non dispone  che  la  sospensione  ivi  prevista  si
          applichi  anche al termine di cui all'art. 19, comma primo,
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865   ("Programmi   e
          coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme
          sull'espropriazione per  pubblica  utilita';  modifiche  ed
          integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
          1962, n.  167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
          di  spesa   per   interventi   straordinari   nel   settore
          dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel
          testo  sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977,
          n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli"). Con  altra
          sentenza  22  maggio  1987,  n.  278 (Gazzetta Ufficiale 29
          luglio 1987, n. 31 - 1a serie speciale), la medesima  Corte
          ha  inoltre  dichiarato l'illegittimita' costituzionale, in
          riferimento all'art. 3, primo  comma,  Cost.,  dell'art.  1
          della  legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non
          prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo
          feriale, relativamente ai processi  militari  in  tempo  di
          pace. Con altra sentenza ancora 31 gennaio-2 febbraio 1990,
          n.  49 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1990, n. 6 - 1a serie
          speciale), la stessa Corte ha  dichiarato  l'illegittimita'
          dell'art.   1  nella  parte  in  cui  non  dispone  che  la
          sospensione ivi prevista si applichi al termine  di  trenta
          giorni,   di   cui   all'art.   1137   codice  civile,  per
          l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.
          La Corte, con sentenza 21-29 luglio 1992, n. 380  (Gazzetta
          Ufficiale  5  agosto  1992,  n. 33 - 1a serie speciale), ha
          dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
          nella  parte  in  cui  non  dispone  che  l'istituto  della
          sospensione  dei  termini  si  applichi  anche   a   quello
          stabilito  per  ricorrere, avverso le delibere dei consigli
          provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.
             - Il D.L. n. 786/1981 reca: "Disposizioni in materia  di
          finanza locale".
             - La legge n. 259/1958 reca: "Partecipazioni della Corte
          dei  conti  al  controllo  sulla gestione finanziaria degli
          enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
             - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n.  453/1993
          (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte  dei conti) e' il seguente: "4. Fermo restando quanto
          stabilito dall'art.   16, comma  3,  del  decreto-legge  13
          maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203,  e  dall'art.  74  del  testo
          unico  delle  leggi  sulla  Corte  dei conti, approvato con
          regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei  conti,
          per  l'esercizio  delle  sue  attribuzioni,  puo'  altresi'
          delegare  adempimenti   istruttori   a   funzionari   delle
          pubbliche   amministrazioni   e   avvalersi  di  consulenti
          tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73
          del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
             -  Il  D.Lgs.  n.  39/1983  reca:  "Norme  in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n.  421".
             -  Il testo dell'art. 166 della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  166  (Modifiche di procedure). - I decreti di cui
          al titolo II, parte II, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   dicembre  1973,  n.  1092,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   acquistano   immediata
          efficacia  ai  fini  della corresponsione delle prestazioni
          dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte  dei
          conti per il riscontro in via successiva.
             I  controlli  di  legge  sui  decreti emessi ai fini del
          trattamento di quiescenza a  carico  delle  Casse  pensioni
          facenti  parte  degli  Istituti  di  previdenza  presso  il
          Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva".
             - Il testo dell'art. 24 del  R.D.  n.  1214/1934,  cosi'
          come  sostituito  dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n.
          161, e' il seguente:
             "Art.  24.  -  Qualora  il   consigliere   delegato   al
          controllo,  dopo  che  sia  stata sentita l'amministrazione
          interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere
          ammesso al visto o  alla  registrazione,  lo  trasmette  al
          presidente  della  Corte,  informandone nel tempo stesso il
          competente presidente di sezione addetto al  coordinamento.
          Il  presidente della Corte, udito il consigliere, promuove,
          nel  piu'  breve  termine,  una  pronunzia  motivata  della
          sezione di controllo costituita dal presidente della Corte,
          che  la  presiede,  dai  presidenti  di  sezione addetti al
          coordinamento del controllo e dai  consiglieri  di  cui  al
          primo comma dell'art. 22.
             Al  di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente,
          il  presidente  della  Corte  puo',  su  segnalazione   del
          consigliere  delegato  al  controllo  o  del  presidente di
          sezione addetto  al  coordinamento  o  dell'amministrazione
          interessata  o di ufficio, deferire alla sezione come sopra
          costituita la pronunzia sul visto e la registrazione  degli
          atti  o  decreti  ove si renda necessaria la risoluzione di
          questioni di massima di particolare importanza.
             Nei casi di cui ai  precedenti  comma,  del  deferimento
          alla  sezione  di  controllo  e' data comunicazione scritta
          all'amministrazione interessata e a quella del  Tesoro  per
          quanto  la  riguardi. Queste possono presentare deduzioni e
          farsi rappresentare avanti la sezione stessa da  funzionari
          di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione
          o equiparato.
             Le  stesse  norme si applicano per gli atti o decreti di
          competenza delle delegazioni della Corte dei conti  per  la
          regione  sarda e per la regione Trentino-Alto Adige e degli
          uffici distaccati della Corte stessa presso  il  Magistrato
          delle  acque  in  Venezia e i provveditorati regionali alle
          opere pubbliche.
             Per  gli  atti  o decreti di competenza della sezione di
          controllo per la Regione siciliana spetta al presidente  di
          essa   il  deferimento  alla  sezione  regionale  nei  casi
          previsti  dal  primo  comma  del  presente  articolo  e  al
          presidente  della  Corte  dei  conti  il  deferimento  alla
          sezione centrale di controllo nei casi in  cui  al  secondo
          comma".