Art. 4.
                        Autonomia finanziaria
  1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura  dei  bilanci  e  la
gestione delle spese.
  2.  A  decorrere  dall'anno  1995,  la  Corte  dei  conti  provvede
all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto  in
un  unico  capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio  preventivo  e  il
rendiconto  della  gestione  finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  e  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.