Art. 15
                     Tutela dei prodotti tipici

  1.  Al  fine  di  tutelare  l'originalita'  del patrimonio storico-
culturale  dei  territori  montani,  attraverso la valorizzazione dei
loro  prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione
geografica"  ai  sensi  del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio,
del  14  luglio  1992, e' istituito presso il Ministero delle risorse
agricole,   alimentari   e   forestali,  avvalendosi  delle  relative
strutture,  l'Albo  dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi
della  menzione  aggiuntiva  "prodotto  nella  montagna italiana", da
attribuirsi,  sentite  le  comunita'  montane  interessate, alle sole
produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto
riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.
  2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione
aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di
tutela.
  3.  Il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali
disciplina,  con  proprio  decreto,  i  criteri  e  le  modalita' per
l'iscrizione  all'Albo  e  per  l'uso  della menzione "prodotto nella
montagna italiana".
  4.  Con  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato
l'ammontare  dei  diritti annuali di segreteria idonei a garantire la
copertura   dei   costi  di  funzionamento  dell'Albo  e  da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 15:
             - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del  14
          luglio   1992  concerne  la  protezione  delle  indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli ed alimentari.