Art. 5.
            (Procedura per l'acquisto della proprieta').
     1.  Gli  eredi  che  intendono  esercitare  il  diritto  di  cui
all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto  di
affitto,  notificare  ai  coeredi,  mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, la dichiarazione  di  acquisto  e  versare  il
prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della
dichiarazione.
     2.   Il   prezzo   di   acquisto   e'   costituito,  al  momento
dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
     3.  Qualora  i  terreni  oggetto dell'acquisto siano utilizzati,
prima della scadenza del periodo di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera  c),  a scopi diversi da quelli agricoli, in conformita' agli
strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno  diritto  alla
rivalutazione  del  prezzo,  in  misura  pari  alla differenza tra il
corrispettivo gia' percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al
consumo per l'intera collettivita' nazionale  rilevato  dall'Istituto
nazionale  di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente
alla modificazione della destinazione dell'area.
     4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e  degli
annessi   rustici  e'  determinato,  al  momento  dell'esercizio  del
diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o  dall'organo
regionale corrispondente.
     5.  In  caso  di  rifiuto  a ricevere il pagamento del prezzo da
parte del proprietario, gli eredi devono depositare la  somma  presso
un  istituto  di  credito  nella  provincia dove e' ubicato il fondo,
dando  comunicazione  al  proprietario  medesimo,  mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla
data della notificazione si acquisisce la proprieta'.
     6.  Agli  atti  di  acquisto  effettuati ai sensi della presente
legge  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale,   si  applicano  le  agevolazioni  fiscali  e  creditizie
previste  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'
coltivatrice.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4 della legge 26
          maggio 1965, n.  590:
             "Art. 4. - Una commissione provinciale  -  composta  del
          capo  dell'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura,  del
          capo dell'ispettorato  ripartimentale  delle  foreste,  del
          capo  dell'uffico  tecnico  erariale e di un rappresentante
          dell'ente di sviluppo  competente  per  territorio  od,  in
          mancanza,  del  comitato regionale per l'agricoltura di cui
          alla legge 2 giugno 1961, n. 454 -  indica  periodicamente,
          con  riferimento  a zone aventi caratteristiche agronomiche
          omogenee o similari i  valori  fondiari  medi  riferiti  ad
          unita' di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito
          schema predisposto dall'ispettorato agrario compartimentale
          competente per territorio.
             Il  giudizio di congruita', previsto dal precedente art.
          3, viene formulato tenendo conto dei suindicati  valori  ed
          in   relazione   agli   specifici  elementi  strutturali  e
          produttivi che configurano in singoli fondi".