Art. 3.
                      Audizioni e testimonianze
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni
degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario  si  applicano
le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di
altre   associazioni   criminali  similari,  costituendo  essi  fatti
eversivi dell'ordine costituzionale, puo' essere opposto  il  segreto
di Stato.
  3.   E'   sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.
  4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti  a
rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
 
          Note all'art. 3:
             - Si trascrive il testo dell'art. 366 del codice penale:
             "Art.  366  (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti). -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete,  ovvero  custode di cose sottoposte a sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da lire sessantamila a un milione.
             Le  stesse  pene  si  applicano  a chi, chiamato dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette  funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime.
             Le  disposizioni  precedenti  si  applicano alla persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria  e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
          una funzione giudiziaria.
             Se il  colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna   importa   l'interdizione   della  professione  o
          dell'arte".
             La misura  della  multa  e'  stata  aggiornata  con  gli
          aumenti disposti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.
          603, nonche' dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
          689.
             -  Il  testo  dell'art.  372 del medesimo codice penale,
          come modificato dall'art. 11 del D.L.  8  giugno  1992,  n.
          306,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356, e' il seguente:
             "Art. 372 (Falsa testimonianza). -  Chiunque,  deponendo
          come  testimone  innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma
          il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in  parte,
          cio'  che  sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
          punito con la reclusione da due a sei anni".