Art. 5.
                            S e g r e t o
  1. I componenti la commissione, i  funzionari  e  il  personale  di
qualsiasi  ordine  e  grado  addetti  alla commissione stessa ed ogni
altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre  a
compiere  atti  d'inchiesta  oppure ne viene a conoscenza per ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto  per  tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  un  piu'  grave  reato,  la
violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice
penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave  reato,  le  stesse
pene  si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per
riassunto,  o  informazione,  atti  o  documenti   del   procedimento
d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
          Nota all'art. 5:
             -   L'art.   326  del  codice  penale,  come  sostituito
          dall'art. 15 della legge 26 aprile 1990, n.  86,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  326  (Rivelazione  ed utilizzazione di segreti di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita',  rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
             Se l'agevolazione e' soltanto  colposa,  si  applica  la
          resclusione fino a un anno.
             Il  pubblico  ufficiale  o  la  persona incaricata di un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e'  punito  con  la  reclusione da due a cinque anni. Se il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni".