Art. 7. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa 1. Il Dipartimento della protezione civile puo' disporre accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformita' alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonche' il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a). 2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo. 3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano: a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile, del contributo finanziario accordato; b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale. 4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili. 5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti dal Dipartimento della protezione civile, con le medesime modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e secondo la gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.