Art. 7. 
          Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa 
 1.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   puo'   disporre
accertamenti  volti  a  verificare  l'avvenuto  potenziamento   delle
attrezzature in conformita'  alla  documentazione  prodotta  all'atto
della domanda, nonche' il rispetto dell'obbligo di  cui  all'art.  6,
comma 2, lettera a). 
  2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il  Dipartimento  della
protezione civile si avvale di funzionari tecnici  ed  amministrativi
del Dipartimento medesimo. 
  3.  Eventuali   violazioni   delle   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento di concessione del contributo determinano: 
    a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione  civile,
del contributo finanziario accordato; 
    b) l'avvio della procedura  per  il  recupero  del  contributo  o
dell'acconto sul contributo gia'  erogato,  maggiorato  dei  relativi
interessi al tasso legale. 
  4. Nei casi di violazioni  commesse  con  dolo  o  colpa  grave  il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone,  con
provvedimento motivato, da  comunicare  alla  competente  prefettura,
alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'associazione
dalla concessione  di  contributi  per  la  durata  di  cinque  anni.
Eventuali  richieste   avanzate   nel   predetto   quinquennio   sono
considerate irricevibili. 
  5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti dal
Dipartimento della protezione civile, con le  medesime  modalita'  di
cui al comma 2  del  presente  articolo,  al  fine  di  accertare  il
regolare svolgimento delle attivita' dirette al  miglioramento  della
preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e
secondo la gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.