Art. 3. Procedura di omologazione 1. La procedura di omologazione delle apparecchiature terminali di cui all'art. 2 e' descritta nell'allegato 11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'allegato 11 al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, approvato con D.M. n. 314/1992: "ALLEGATO 11 PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI DA CONNETTERE ALLA RETE PUBBLICA DI TELECOMUNICAZIONI. Art 1. Definizioni 1. L'omologazione e' l'approvazione mediante la quale una specifica apparecchiatura terminale e' autorizzata o riconosciuta atta ad essere collegata ad una determinata rete pubblica di telecomunicazione. Art. 2. Campo di applicazione 1. La presente procedura si applica alle apparecchiature terminali definite nell'art. 1 del regolamento, con l'esclusione di quelle per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e per i servizi mobile marittimo o mo- bile aeronautico. Art. 3. Procedura per l'omologazione 1. All'omologazione si provvede sulla base della seguente procedura. 2. Autorita' preposta al rilascio delle omologazioni: a) l'autorita' preposta al rilascio delle omologazioni e' l'ispettorato generale delle telecomunicazioni con sede in viale Europa, 190 - 00144 Roma; b) su richiesta, l'ispettorato generale delle telecomunicazioni (IGT) fornisce informazioni di dettaglio sulle procedure di omologazione e sui documenti da presentare a corredo delle domande ed indica le specifiche tecniche di riferimento; 3. Soggetti abilitati alla presentazione di richieste di omologazione. Le domande per la richiesta di omologazione di apparecchiature terminali possono essere sottoposte da persone fisiche o giuridiche che costruiscano o distribuiscano o intendano utilizzare le apparecchiature terminali; 4. Domande di omologazione: a) le domande - in carta legale - per la richiesta di omologazione di apparecchiature terminali devono essere presentate o fatte pervenire all'indirizzo indicato nel comma 2, lettera a); b) le domande devono essere accompagnate dalla documentazione indicata nel comma 5; c) la domanda deve essere riferita ad una singola apparecchiatura e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) nominativo ed indirizzo del richiedente; 2) nominativo e numero telefonico per eventuali contatti con il richiedente; 3) nominativo ed indirizzo del costruttore, sia esso situato in Italia o all'estero; 4) tipo, marca e modello dell'apparecchiatura terminale; 5) impiego dell'apparecchiatura terminale; 6) impegno del richiedente a fornire gratuitamente la documentazione nella quantita' richiesta dall'IGT; 7) impegno a sostenere le spese per l'esecuzione delle prove tecniche necessarie per il rilascio dell'omologazione senza riguardo al risultato; 8) impegno a fornire per il tempo necessario esemplari dell'apparecchiatura ai fini dell'esame tecnico nelle quantita' richieste; 9) informazioni sulle omologazioni e/o certificati di conformita' eventualmente ottenuti o richiesti in altri Paesi della Comunita' Europea. 5. Documentazione: a) la domanda di omologazione deve essere accompagnata da una documentazione in triplice copia che contenga i seguenti elementi: 1) descrizione delle applicazioni; 2) elenco delle prestazioni; 3) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparecchiatura; 4) schema a blocchi che indichi gli eventuali equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati; 5) caratteristiche di interfaccia; 6) schemi circuitali; 7) lista dei componenti; 8) parametri elettrici e loro tolleranza: ad esempio, segnali in uscita, alimentazione di energia, impedenze, messa a terra, sensibilita' alle interferenze; 9) regole costruttive utilizzate per soddisfare le esigenze di sicurezza e l'allocazione di tensioni pericolose eventualmente presenti nell'apparecchiatura; 10) descrizione generale dell'eventuale software; 11) modalita' di introduzione di programmi nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni; 12) viste fotografiche interne ed esterne o disegni; 13) certificazioni (o autocertificazioni) sul rispetto delle condizioni di sicurezza come indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione del 19 febbraio 1973, recepita con legge n. 791 del 18 ottobre 1977; 14) certificazioni (o autocertificazioni), se necessario, sul rispetto dei limiti, come indicato nella direttiva 89/336/CEE sulla compatibilita' elettromagnetica; 15) rapporto indicante i risultati delle misure effettuate ed i metodi di misura utilizzati, prendendo a base le specifiche di conformita' od, in assenza, specifiche da indicare dal richiedente; 16) indicazione sull'assistenza tecnica in Italia a cura della quale l'apparecchiatura puo' essere riparata in caso di guasto. b) la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 16) della lettera a) deve essere redatta in lingua italiana, mentre quella di cui agli altri punti deve essere redatta in lingua italiana o eventualmente in lingua inglese; c) ai fini dell'applicazione del "reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformita' di apparecchiature terminali" cosi' come definito nella direttiva 87/361/CEE, si deve produrre - in originale o copia autenticata - il certificato di conformita' alla specificazione comune di conformita' od a parte di essa, corredato del rapporto delle prove effettuate, rilasciato dal laboratorio omologato o dall'autorita' abilitata dello Stato estero; d) in tale eventualita' l'apparecchiatura terminale non e' sottoposta nuovamente alle prove di conformita' a tale specificazione o alla parte della specificazione concernente le prove eseguite ma soltanto alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione; e) vengono accettati i certificati di conformita' basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro o su parti di tali specifiche, se le esigenze essenziali della rete pubblica italiana sono soddisfatte dalla apparecchiatura oggetto della domanda di omologazione. Per esigenze essenziali si intendono quelle che, al momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario CEE per le specificazioni comuni di conformita' 6. Verifiche della documentazione ed esame delle apparecchiature: a) sono previsti un esame generale ed un esame tecnico; b) l'esame generale e' eseguito dall'IGT e comprende essenzialmente: 1) esame formale della domanda; 2) verifiche in ordine alla completezza della documentazione; 3) verifiche della conformita' alla normativa vigente; 4) accertamenti, se ritenuti necessari, sulla validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di omologazione, con particolare riferimento alla esistenza di una idonea organizzazione in Italia per l'effettuazione dell'assistenza tecnica. c) sulla base dell'esito della verifica l'IGT decide se accettare la richiesta di omologazione. In caso contrario al richiedente sono comunicate per iscritto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le motivazioni che hanno indotto l'IGT a respingere la richiesta; d) e' adottata ogni riservatezza in ordine alla documentazione presentata; e) di norma l'esame tecnico e' eseguito dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (ISPT) su richiesta dell'IGT; f) gli esami tecnici possono, altresi', essere effettuati da un laboratorio di prove scelto dall'ISPT, purche' vengano seguite le relative specifiche di conformita'; g) l'IGT, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato: 1) se le prove sono eseguite dall'ISPT o da altro laboratorio; 2) la data di inizio delle prove; 3) la durata necessaria; 4) il luogo in cui sono effettuate le prove; 5) il numero delle apparecchiature da sottoporre alle prove; 6) se richiesta, l'assistenza tecnica da parte del richiedente. h) per l'esecuzione delle prove l'ISPT si attiene ai seguenti principi: 1) viene esaminata, sentito il gestore della rete pubblica, non soltanto la compatibilita' con le reti e le strutture delle telecomunicazioni, ma anche la funzionalita' dell'apparecchiatura, nel senso che essa adempia realmente alle funzioni di telecomunicazioni dichiarate. L'esame accerta anche che l'apparecchiatura non svolga funzioni incompatibili con le disposizioni vigenti; 2) vengono compiute opportune prove in caso di dubbi sul mantenimento delle compatibilita' in condizioni ambientali critiche entro i limiti previsti dalle specifiche tecniche o dalla norma europea tecnica (NET) a cui fa riferimento la domanda di omologazione del richiedente; 3) ove l'ISPT lo reputi necessario, possono essere eseguite prove tecniche inerenti la compatibilita' elettromagnetica; 4) le prove tecniche vengono eseguite presso l'ISPT, salvo il caso che quest'ultimo non ritenga opportuno effettuarle in fabbrica o in altra sede in Italia o all'estero. Le spese che ne derivano sono a carico del richiedente. i) a richiesta dell'ISPT, il richiedente e' tenuto a mettere a disposizione personale specializzato per fornire assistenza tecnica nel corso delle prove; l) i certificati di conformita' e, su richiesta, i rapporti delle prove prodotti dall'ISPT sono messi a disposizione del richiedente dall'IGT; m) l'IGT rilascia il certificato di omologazione entro 180 giorni dalla richiesta dell'utente; entro lo stesso termine sono comunicati all'interessato i motivi dell'eventuale diniego. 7. Sicurezza: a) con riferimento alla sicurezza, la procedura di omologazione riguarda soltanto gli elementi legati al collegamento dell'apparecchiatura alla rete pubblica di telecomunicazioni; b) occorre, pertanto, che, per gli altri aspetti della sicurezza degli utenti e del personale di manutenzione, l'apparecchiatura sia munita di marchio di conformita' od accompagnata da certificato di conformita' o da dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia; c) tuttavia, ove sussistano dei dubbi, possono essere effettuati controlli per determinare la conformita' delle apparecchiature alle norme di sicurezza. I costi che ne derivano sono a carico del richiedente in caso di esito negativo delle prove. 8. Fornitura di campioni: a) se l'ISPT ritiene necessario esaminare piu' di una apparecchiatura, il richiedente deve fornire il numero necessario di esemplari; b) le spese connesse all'invio, ai diritti di dogana ed alla restituzione degli esemplari richiesti sono a carico del richiedente; c) l'ISPT non e' responsabile degli eventuali danni prodotti agli esemplari. 9. Inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico: a) e' consentito al richiedente di eliminare eventuali inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico che possano precludere l'omologazione. In tal caso, l'ISPT stabilisce, d'intesa con il richiedente, il termine entro il cui devono essere ripresentate l'apparecchiatura modificata e la nuova documentazione: b) se tale termine non e' rispettato, l'omologazione non e' rilasciata. Art. 4. Omologazione 1. L'omologazione riguarda una determinata apparecchiatura nel suo insieme e non le singole parti. Essa viene concessa alle apparecchiature prodotte in un unico esemplare, oppure alle apparecchiature che, per struttura e funzionamento, sono perfettamente identiche al tipo esaminato, nel caso della produzione di serie. 2. Ogni apparecchiatura omologata e' menzionata in un registro pubblico delle omologazioni. In alcuni casi, per ragioni di sicurezza, l'apparecchiatura puo' non essere menzionata in tale registro. 3. Il richiedente e' informato sul tipo di registrazione effettuata. Art. 5. Esclusione dall'omologazione 1. Senza ricorrere alla procedura dell'omologazione sopra descritta, l'Amministrazione, su richiesta degli interessati, rilascia autorizzazioni alla connessione temporanea di apparecchiature alla rete, sia per l'esecuzione di prove funzionali delle stesse (prove in campo), sia in occasione di particolari avvenimenti, fiere, mostre, congressi e simili; per quanto riguarda i prototipi, e' consentita l'esecuzione di verifiche tecniche da parte dell'ISPT con eventuale autorizzazione alla connessione temporanea alla rete al fine di accertare la corrispondenza dell'apparecchiatura alle specifiche tecniche, ma non viene rilasciata l'omologazione. Art. 6. Variazione di ragione sociale del richiedente o del titolare dell'omologazione 1. Qualora durante la procedura di omologazione, o dopo il rilascio della stessa, sia sopravvenuto il cambiamento della ragione sociale del richiedente/titolare, quest'ultimo deve comunicarlo all'IGT. Art. 7. Variazione del nome commerciale dell'apparecchiatura omologata 1. In caso di variazione del nome commerciale di una apparecchiatura gia' omologata, il titolare dell'omologazione deve darne comunicazione all'IGT dichiarando, sotto la propria responsabilita', che l'apparecchiatura in questione non subisce variazione di alcun genere. L'IGT provvede ad assegnare un nuovo numero identificativo di omologazione senza far procedere a nuove prove di conformita', riservandosi di effettuare eventuali controlli come previsto all'art. 15. Art. 8. Modifiche dell'apparecchiatura omologata 1. Ogni modifica all'hardware e/o al software dell'apparecchiatura omologata deve essere notificata all'IGT. A tale fine il richiedente e' tenuto a fornire precise e dettagliate descrizioni della modifica e degli effetti conseguenti. 2. Sulla base della documentazione sottoposta, l'IGT de- cide se l'apparecchiatura deve essere riesaminata. Nel caso di modifiche che varino l'interfaccia con le reti pubbliche o la compatibilita' con i servizi offerti dai pubblici gestori, e' necessaria una nuova omologazione dell'intera apparecchiatura. Art. 9. Revoca 1. Le omologazioni sono revocate dall'IGT se: a) l'apparecchiatura determina perturbazione alla rete od al servizio a causa della non corrispondenza alla caratteristiche previste; b) l'apparecchiatura causa danni alla rete pubblica o non garantisce la sicurezza di cui all'art. 3, comma 7; c) sono intervenute modifiche significative nella rete pubblica per cui l'apparecchiatura e' divenuta incompatibile con la stessa; d) il titolare dell'omologazione trasgredisce le condizioni dell'omologazione o abusa della stessa. 2. A partire dalla data di revoca nessun altro esemplare dell'apparecchiatura puo' essere collegato alla rete. Se necessario ogni apparecchiatura del tipo considerato deve essere disconnessa dalla rete. Art. 10. Rigetto della richiesta di omologazione 1. La richiesta di omologazione viene respinta dall'IGT qualora il richiedente: a) non soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento; b) non assolva alle spese di omologazione entro sessanta giorni dalla ricezione della notifica; c) non fornisca l'apparecchiatura o le informazioni entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; d) non versi l'acconto richiesto entro trenta giorni dalla notifica. Art. 11. Ritiro della domanda di omologazione 1. Il richiedente ha facolta' di ritirare la richiesta di omologazione in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di versare le spese nel frattempo maturate. Art. 12. Ricorsi 1. I provvedimenti dell'IGT, relativi alla revoca dell'omologazione o al rigetto o alla sospensione del relativo procedimento, sono impugnabili con ricorso gerarchico al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti. Art. 13. Contrassegni 1. Su ogni esemplare dell'apparecchiatura, omologata dev'essere apposto un contrassegno (marchio od etichetta) con le seguenti informazioni: a) nominativo del titolare dell'omologazione; b) modello dell'apparecchiatura; c) anno di fabbricazione; d) riferimenti del certificato di omologazione. 2. Il contrassegno deve essere indelebile, posto su una parte dell'apparecchiatura non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1 punto d), visibile sulla superficie esterna dell'apparecchiatura. Art. 14. Spese 1. Tutte le spese relative all'omologazione sono addebitate al richiedente nella misura stabilita dal decreto ministeriale previsto dall'art. 19, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 2. Prima dell'inizio delle prove, l'ISPT comunica per iscritto al richiedente l'importo presunto delle spese di omologazione e contestualmente ne richiede un adeguato anticipo che deve essere versato entro il termine di trenta giorni, pena l'interruzione della procedura di omologazione. Se le spese preventivate superano l'importo previsto, l'ISPT, durante la procedura di omologazione, ne informa il richiedente. 3. Se il richiedente non comunica il suo assenso al riguardo entro trenta giorni, la procedura di omologazione puo' essere sospesa. In tal caso il richiedente ha facolta' di avviare la procedura del ricorso secondo le modalita' indicate nell'art. 12. 4. Terminate le prove, viene chiesto al richiedente il versamento del conguaglio delle spese di omologazione, senza riguardo al risultato delle prove stesse in relazione all'eventuale rilascio dell'omologazione. 5. Se il richiedente non provvede al versamento dell'importo richiesto, l'omologazione in corso non viene rilasciata. Art. 15. Controlli 1. Controlli possono essere effettuati, su iniziativa dell'IGT, da parte degli organi centrali e periferici del Ministero p.t. per verificare la corrispondenza delle apparecchiature prodotte o commercializzate all'esemplare omologato, nonche' il rispetto degli impegni assunti nella richiesta di omologazione e degli eventuali vincoli imposti in sede di omologazione. 2. A tal fine, il titolare dell'omologazione, su richiesta dell'IGT, e' tenuto a sottoporre a controllo uno o piu' esemplari dell'apparecchiatura in produzione o dello stock importato. La verifica e' effettuata gratuitamente. 3. Qualora nel corso di tale verifica vengano accertate delle irregolarita': a) sono comunicate al titolare dell'omologazione le irregolarita' riscontrate; b) l'impiego sulla rete pubblica di telecomunicazioni dell'apparecchiatura e' temporaneamente proibito; c) al richiedente dell'omologazione e' imposto un congruo termine per modificare l'apparecchiatura e sottoporla a nuova verifica; d) l'omologazione e' revocata se il predetto termine non e' rispettato oppure se, dopo la seconda verifica, l'apparecchiatura non risulta conforme agli standards del campione esaminato. 4. La verifica volta ai fini della modifica dell'apparecchiatura e' effettuata a spese del titolare dell'omologazione. Art. 16. Aspetti generali dell'omologazione 1. Le prove di omologazione sono dirette ad accertare solo la funzionalita' dell'apparecchiatura terminale e la sua compatibilita' sia con la rete pubblica di telecomunicazione sia con il servizio cui essa e' destinata. 2. Il Ministero p.t. si riserva il diritto di modificare le funzioni concernenti la trasmissione, la segnalazione e la commutazione della rete di telecomunicazioni e non assicura che dopo tali eventuali modifiche l'apparecchiatura possa continuare ad essere impiegata sulla rete stessa. 3. Tuttavia l'IGT rende note ai titolari dell'omologazione quelle modifiche che possono influenzare il funzionamento delle apparecchiature omologate e connesse alla rete. 4. Le eventuali modifiche da apportare alle apparecchiature per adeguarle al funzionamento della rete sono a carico dell'utente. 5. Se tali modifiche non sono effettuate, l'IGT si riserva il diritto di imporre la disconnessione delle apparecchiature dalla rete".