Art. 3. 
                      Procedura di omologazione 
   1. La procedura di omologazione delle apparecchiature terminali di
cui all'art. 2 e' descritta nell'allegato 11 al decreto  ministeriale
23 maggio 1992, n. 314. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - Si riporta il testo dell'allegato  11  al  regolamento
          recante disposizioni di attuazione  della  legge  28  marzo
          1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi  degli
          impianti  telefonici  interni,  approvato   con   D.M.   n.
          314/1992: 
                                 "ALLEGATO 11 
          PROCEDURA   PER   L'OMOLOGAZIONE   DELLE    APPARECCHIATURE
              TERMINALI  DA  CONNETTERE   ALLA   RETE   PUBBLICA   DI
              TELECOMUNICAZIONI. 
                                    Art 1. 
                                  Definizioni 
             1. L'omologazione e' l'approvazione  mediante  la  quale
          una specifica apparecchiatura terminale  e'  autorizzata  o
          riconosciuta atta ad essere collegata  ad  una  determinata
          rete pubblica di telecomunicazione. 
                                    Art. 2. 
                             Campo di applicazione 
             1. La presente procedura si applica alle apparecchiature
          terminali  definite  nell'art.  1  del   regolamento,   con
          l'esclusione di quelle per  i  servizi  di  radiodiffusione
          sonora e televisiva e per i servizi mobile marittimo o  mo-
          bile aeronautico. 
                                    Art. 3. 
                         Procedura per l'omologazione 
             1.  All'omologazione  si  provvede  sulla   base   della
          seguente procedura. 
             2. Autorita' preposta al rilascio delle omologazioni: 
                a)   l'autorita'   preposta   al    rilascio    delle
          omologazioni    e'     l'ispettorato     generale     delle
          telecomunicazioni con sede in viale  Europa,  190  -  00144
          Roma; 
                b)  su  richiesta,   l'ispettorato   generale   delle
          telecomunicazioni (IGT) fornisce informazioni di  dettaglio
          sulle  procedure  di  omologazione  e  sui   documenti   da
          presentare a corredo delle domande ed indica le  specifiche
          tecniche di riferimento; 
             3. Soggetti abilitati alla presentazione di richieste di
          omologazione. 
             Le  domande  per  la  richiesta   di   omologazione   di
          apparecchiature  terminali  possono  essere  sottoposte  da
          persone   fisiche   o   giuridiche   che   costruiscano   o
          distribuiscano o intendano  utilizzare  le  apparecchiature
          terminali; 
             4. Domande di omologazione: 
                a) le domande - in carta legale - per la richiesta di
          omologazione di  apparecchiature  terminali  devono  essere
          presentate o fatte  pervenire  all'indirizzo  indicato  nel
          comma 2, lettera a); 
                b)  le  domande  devono  essere  accompagnate   dalla
          documentazione indicata nel comma 5; 
                c) la domanda deve essere  riferita  ad  una  singola
          apparecchiatura e deve contenere le seguenti indicazioni: 
                   1) nominativo ed indirizzo del richiedente; 
                   2) nominativo e numero  telefonico  per  eventuali
          contatti con il richiedente; 
                   3) nominativo ed indirizzo  del  costruttore,  sia
          esso situato in Italia o all'estero; 
                   4)  tipo,  marca  e  modello  dell'apparecchiatura
          terminale; 
                   5) impiego dell'apparecchiatura terminale; 
                   6) impegno del richiedente a fornire gratuitamente
          la documentazione nella quantita' richiesta dall'IGT; 
                   7) impegno a sostenere le spese  per  l'esecuzione
          delle   prove   tecniche   necessarie   per   il   rilascio
          dell'omologazione senza riguardo al risultato; 
                   8) impegno  a  fornire  per  il  tempo  necessario
          esemplari dell'apparecchiatura ai fini  dell'esame  tecnico
          nelle quantita' richieste; 
                   9) informazioni sulle omologazioni e/o certificati
          di conformita' eventualmente ottenuti o richiesti in  altri
          Paesi della Comunita' Europea. 
             5. Documentazione: 
                a)   la   domanda   di   omologazione   deve   essere
          accompagnata da una documentazione in  triplice  copia  che
          contenga i seguenti elementi: 
                   1) descrizione delle applicazioni; 
                   2) elenco delle prestazioni; 
                   3)  descrizione  di   funzionamento   e   di   uso
          dell'apparecchiatura; 
                   4) schema a  blocchi  che  indichi  gli  eventuali
          equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati; 
                   5) caratteristiche di interfaccia; 
                   6) schemi circuitali; 
                   7) lista dei componenti; 
                   8)  parametri  elettrici  e  loro  tolleranza:  ad
          esempio,  segnali  in  uscita,  alimentazione  di  energia,
          impedenze, messa a terra, sensibilita' alle interferenze; 
                   9) regole costruttive utilizzate per soddisfare le
          esigenze  di  sicurezza   e   l'allocazione   di   tensioni
          pericolose eventualmente presenti nell'apparecchiatura; 
                  10) descrizione generale dell'eventuale software; 
                  11)  modalita'   di   introduzione   di   programmi
          nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni; 
                  12)  viste  fotografiche  interne  ed   esterne   o
          disegni; 
                  13)  certificazioni  (o   autocertificazioni)   sul
          rispetto delle condizioni di sicurezza come indicato  nella
          direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione  del  19  febbraio
          1973, recepita con legge n. 791 del 18 ottobre 1977; 
                  14)  certificazioni  (o   autocertificazioni),   se
          necessario, sul rispetto dei limiti,  come  indicato  nella
          direttiva 89/336/CEE sulla compatibilita' elettromagnetica; 
                  15) rapporto indicante  i  risultati  delle  misure
          effettuate ed i metodi di misura  utilizzati,  prendendo  a
          base  le  specifiche  di  conformita'   od,   in   assenza,
          specifiche da indicare dal richiedente; 
                  16) indicazione sull'assistenza tecnica in Italia a
          cura della quale l'apparecchiatura puo' essere riparata  in
          caso di guasto. 
                b) la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e
          16)  della  lettera  a)  deve  essere  redatta  in   lingua
          italiana, mentre quella di cui agli altri punti deve essere
          redatta  in  lingua  italiana  o  eventualmente  in  lingua
          inglese; 
                c)   ai   fini   dell'applicazione   del   "reciproco
          riconoscimento dei risultati delle prove di conformita'  di
          apparecchiature  terminali"  cosi'  come   definito   nella
          direttiva 87/361/CEE, si deve produrre  -  in  originale  o
          copia autenticata -  il  certificato  di  conformita'  alla
          specificazione comune di conformita' od a  parte  di  essa,
          corredato del rapporto delle prove  effettuate,  rilasciato
          dal laboratorio omologato o dall'autorita' abilitata  dello
          Stato estero; 
                d) in tale eventualita'  l'apparecchiatura  terminale
          non e' sottoposta nuovamente alle prove  di  conformita'  a
          tale  specificazione  o  alla  parte  della  specificazione
          concernente le prove eseguite  ma  soltanto  alla  verifica
          tecnico-amministrativa della documentazione; 
                e) vengono accettati  i  certificati  di  conformita'
          basati su specifiche nazionali di un altro Stato  membro  o
          su parti di tali  specifiche,  se  le  esigenze  essenziali
          della  rete  pubblica  italiana  sono   soddisfatte   dalla
          apparecchiatura oggetto della domanda di omologazione.  Per
          esigenze essenziali si intendono  quelle  che,  al  momento
          della domanda, sono valide nel diritto comunitario CEE per 
          le specificazioni comuni di conformita' 
             6.  Verifiche  della  documentazione  ed   esame   delle
          apparecchiature: 
                a) sono  previsti  un  esame  generale  ed  un  esame
          tecnico; 
                b) l'esame generale e' eseguito dall'IGT e  comprende
          essenzialmente: 
                   1) esame formale della domanda; 
                   2) verifiche  in  ordine  alla  completezza  della
          documentazione; 
                   3)  verifiche  della  conformita'  alla  normativa
          vigente; 
                   4)  accertamenti,  se  ritenuti  necessari,  sulla
          validita' delle dichiarazioni contenute  nella  domanda  di
          omologazione, con particolare riferimento alla esistenza di
          una idonea organizzazione  in  Italia  per  l'effettuazione
          dell'assistenza tecnica. 
                c) sulla base dell'esito della verifica l'IGT  decide
          se  accettare  la  richiesta  di  omologazione.   In   caso
          contrario al  richiedente  sono  comunicate  per  iscritto,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          domanda,  le  motivazioni  che  hanno   indotto   l'IGT   a
          respingere la richiesta; 
                d) e'  adottata  ogni  riservatezza  in  ordine  alla
          documentazione presentata; 
                e) di norma l'esame tecnico e' eseguito dall'Istituto
          superiore delle poste e delle telecomunicazioni  (ISPT)  su
          richiesta dell'IGT; 
                f)  gli  esami  tecnici  possono,  altresi',   essere
          effettuati da un laboratorio  di  prove  scelto  dall'ISPT,
          purche'  vengano  seguite   le   relative   specifiche   di
          conformita'; 
                g)  l'IGT,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della domanda, comunica all'interessato: 
                   1) se le prove sono eseguite dall'ISPT o da  altro
          laboratorio; 
                   2) la data di inizio delle prove; 
                   3) la durata necessaria; 
                   4) il luogo in cui sono effettuate le prove; 
                   5) il numero delle apparecchiature  da  sottoporre
          alle prove; 
                   6) se richiesta, l'assistenza tecnica da parte del
          richiedente. 
                h) per l'esecuzione delle prove l'ISPT si attiene  ai
          seguenti principi: 
                   1) viene esaminata, sentito il gestore della  rete
          pubblica, non soltanto la compatibilita' con le reti  e  le
          strutture   delle   telecomunicazioni,    ma    anche    la
          funzionalita'  dell'apparecchiatura,  nel  senso  che  essa
          adempia  realmente  alle  funzioni   di   telecomunicazioni
          dichiarate. L'esame accerta anche che l'apparecchiatura non
          svolga funzioni incompatibili con le disposizioni vigenti; 
                   2) vengono compiute opportune  prove  in  caso  di
          dubbi sul mantenimento delle compatibilita'  in  condizioni
          ambientali  critiche  entro   i   limiti   previsti   dalle
          specifiche tecniche o dalla norma europea tecnica  (NET)  a
          cui  fa  riferimento  la  domanda   di   omologazione   del
          richiedente; 
                   3) ove l'ISPT lo reputi necessario, possono essere
          eseguite  prove   tecniche   inerenti   la   compatibilita'
          elettromagnetica; 
                   4)  le  prove  tecniche  vengono  eseguite  presso
          l'ISPT,  salvo  il  caso  che  quest'ultimo   non   ritenga
          opportuno effettuarle in fabbrica o in altra sede in Italia
          o all'estero. Le spese che ne derivano sono  a  carico  del
          richiedente. 
                i) a richiesta dell'ISPT, il richiedente e' tenuto  a
          mettere a disposizione personale specializzato per  fornire
          assistenza tecnica nel corso delle prove; 
                l) i certificati di conformita' e,  su  richiesta,  i
          rapporti  delle  prove  prodotti  dall'ISPT  sono  messi  a
          disposizione del richiedente dall'IGT; 
                m) l'IGT  rilascia  il  certificato  di  omologazione
          entro 180 giorni  dalla  richiesta  dell'utente;  entro  lo
          stesso termine sono  comunicati  all'interessato  i  motivi
          dell'eventuale diniego. 
             7. Sicurezza: 
                a) con riferimento alla sicurezza,  la  procedura  di
          omologazione  riguarda  soltanto  gli  elementi  legati  al
          collegamento dell'apparecchiatura  alla  rete  pubblica  di
          telecomunicazioni; 
                b) occorre, pertanto,  che,  per  gli  altri  aspetti
          della  sicurezza  degli   utenti   e   del   personale   di
          manutenzione, l'apparecchiatura sia munita  di  marchio  di
          conformita' od accompagnata da certificato di conformita' o
          da dichiarazione di conformita' rilasciata dal  costruttore
          nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente  in
          Italia; 
                c) tuttavia, ove sussistano dei dubbi, possono essere
          effettuati controlli per determinare la  conformita'  delle
          apparecchiature alle norme di sicurezza.  I  costi  che  ne
          derivano sono a carico del richiedente  in  caso  di  esito
          negativo delle prove. 
             8. Fornitura di campioni: 
                a) se l'ISPT ritiene necessario esaminare piu' di una
          apparecchiatura, il  richiedente  deve  fornire  il  numero
          necessario di esemplari; 
                b) le spese connesse all'invio, ai diritti di  dogana
          ed alla  restituzione  degli  esemplari  richiesti  sono  a
          carico del richiedente; 
                c) l'ISPT non e' responsabile degli  eventuali  danni
          prodotti agli esemplari. 
             9.  Inconvenienti  riscontrati  nel   corso   dell'esame
          tecnico: 
                a)  e'  consentito  al   richiedente   di   eliminare
          eventuali inconvenienti riscontrati  nel  corso  dell'esame
          tecnico che possano precludere l'omologazione. In tal caso,
          l'ISPT stabilisce, d'intesa con il richiedente, il  termine
          entro il cui devono essere  ripresentate  l'apparecchiatura
          modificata e la nuova documentazione: 
                b) se tale termine non e' rispettato,  l'omologazione
          non e' rilasciata. 
                                    Art. 4. 
                                 Omologazione 
             1.    L'omologazione    riguarda     una     determinata
          apparecchiatura nel suo insieme e  non  le  singole  parti.
          Essa viene concessa alle  apparecchiature  prodotte  in  un
          unico  esemplare,  oppure  alle  apparecchiature  che,  per
          struttura e funzionamento, sono perfettamente identiche  al
          tipo esaminato, nel caso della produzione di serie. 
             2. Ogni apparecchiatura omologata e'  menzionata  in  un
          registro pubblico delle omologazioni. In alcuni  casi,  per
          ragioni di sicurezza,  l'apparecchiatura  puo'  non  essere
          menzionata in tale registro. 
             3. Il richiedente e' informato sul tipo di registrazione
          effettuata. 
    

                                    Art. 5.
                         Esclusione dall'omologazione
             1.  Senza  ricorrere  alla  procedura  dell'omologazione
          sopra  descritta,  l'Amministrazione,  su  richiesta  degli
          interessati,   rilascia   autorizzazioni  alla  connessione
          temporanea  di   apparecchiature   alla   rete,   sia   per
          l'esecuzione  di  prove  funzionali  delle stesse (prove in
          campo), sia in occasione di particolari avvenimenti, fiere,
          mostre,  congressi  e  simili;  per   quanto   riguarda   i
          prototipi, e' consentita l'esecuzione di verifiche tecniche
          da   parte  dell'ISPT  con  eventuale  autorizzazione  alla
          connessione temporanea alla rete al fine  di  accertare  la
          corrispondenza    dell'apparecchiatura    alle   specifiche
          tecniche, ma non viene rilasciata l'omologazione.
                                    Art. 6.
              Variazione di ragione sociale del richiedente o del
                                   titolare
                               dell'omologazione
             1. Qualora durante la procedura di omologazione, o  dopo
          il  rilascio  della stessa, sia sopravvenuto il cambiamento
          della    ragione    sociale    del    richiedente/titolare,
          quest'ultimo deve comunicarlo all'IGT.
                                    Art. 7.
             Variazione del nome commerciale dell'apparecchiatura
                                   omologata
             1.  In  caso  di  variazione del nome commerciale di una
          apparecchiatura     gia'     omologata,     il     titolare
          dell'omologazione    deve   darne   comunicazione   all'IGT
          dichiarando,  sotto   la   propria   responsabilita',   che
          l'apparecchiatura  in  questione  non subisce variazione di
          alcun genere. L'IGT provvede ad assegnare un  nuovo  numero
          identificativo  di omologazione senza far procedere a nuove
          prove di conformita', riservandosi di effettuare  eventuali
          controlli come previsto all'art. 15.
                                    Art. 8.
                   Modifiche dell'apparecchiatura omologata
             1.   Ogni   modifica   all'hardware   e/o   al  software
          dell'apparecchiatura  omologata  deve   essere   notificata
          all'IGT.  A  tale  fine  il richiedente e' tenuto a fornire
          precise e dettagliate descrizioni della  modifica  e  degli
          effetti conseguenti.
             2. Sulla base della documentazione sottoposta, l'IGT de-
          cide se l'apparecchiatura deve essere riesaminata. Nel caso
          di modifiche che varino l'interfaccia con le reti pubbliche
          o  la  compatibilita'  con  i  servizi offerti dai pubblici
          gestori, e' necessaria una nuova  omologazione  dell'intera
          apparecchiatura.
                                    Art. 9.
                                    Revoca
             1. Le omologazioni sono revocate dall'IGT se:
                a)  l'apparecchiatura  determina  perturbazione  alla
          rete od al servizio a causa della non  corrispondenza  alla
          caratteristiche previste;
                b) l'apparecchiatura causa danni alla rete pubblica o
          non garantisce la sicurezza di cui all'art. 3, comma 7;
                c)  sono  intervenute  modifiche  significative nella
          rete  pubblica  per  cui  l'apparecchiatura   e'   divenuta
          incompatibile con la stessa;
                d)  il  titolare  dell'omologazione  trasgredisce  le
          condizioni dell'omologazione o abusa della stessa.
             2. A partire dalla data di revoca nessun altro esemplare
          dell'apparecchiatura puo' essere collegato  alla  rete.  Se
          necessario  ogni  apparecchiatura del tipo considerato deve
          essere disconnessa dalla rete.
                                   Art. 10.
                    Rigetto della richiesta di omologazione
             1. La richiesta di omologazione viene respinta  dall'IGT
          qualora il richiedente:
                a)  non  soddisfi le condizioni previste dal presente
          regolamento;
                b) non  assolva  alle  spese  di  omologazione  entro
          sessanta giorni dalla ricezione della notifica;
                c)  non  fornisca l'apparecchiatura o le informazioni
          entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;
                d) non versi l'acconto richiesto entro trenta  giorni
          dalla notifica.
                                   Art. 11.
                     Ritiro della domanda di omologazione
             1.  Il  richiedente ha facolta' di ritirare la richiesta
          di  omologazione  in  qualsiasi  momento,  fermo   restando
          l'obbligo di versare le spese nel frattempo maturate.
                                   Art. 12.
                                    Ricorsi
             1.   I  provvedimenti  dell'IGT,  relativi  alla  revoca
          dell'omologazione o  al  rigetto  o  alla  sospensione  del
          relativo   procedimento,   sono   impugnabili  con  ricorso
          gerarchico   al    Ministro    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni  entro  trenta  giorni dalla notifica dei
          provvedimenti.
                                   Art. 13.
                                 Contrassegni
             1. Su  ogni  esemplare  dell'apparecchiatura,  omologata
          dev'essere  apposto  un contrassegno (marchio od etichetta)
          con le seguenti informazioni:
                a) nominativo del titolare dell'omologazione;
                b) modello dell'apparecchiatura;
                c) anno di fabbricazione;
                d) riferimenti del certificato di omologazione.
             2. Il contrassegno deve essere indelebile, posto su  una
          parte   dell'apparecchiatura  non  intercambiabile  e,  per
          quanto concerne l'informazione di cui al comma 1 punto  d),
          visibile sulla superficie esterna dell'apparecchiatura.
                                   Art. 14.
                                     Spese
             1.   Tutte   le  spese  relative  all'omologazione  sono
          addebitate  al  richiedente  nella  misura  stabilita   dal
          decreto  ministeriale  previsto dall'art. 19, comma quarto,
          del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
          n. 156.
             2.  Prima  dell'inizio  delle prove, l'ISPT comunica per
          iscritto al richiedente l'importo presunto delle  spese  di
          omologazione  e  contestualmente  ne  richiede  un adeguato
          anticipo che deve essere versato entro il termine di trenta
          giorni,   pena   l'interruzione    della    procedura    di
          omologazione.  Se  le spese preventivate superano l'importo
          previsto, l'ISPT, durante la procedura di omologazione,  ne
          informa il richiedente.
             3.  Se  il  richiedente  non  comunica il suo assenso al
          riguardo entro trenta giorni, la procedura di  omologazione
          puo' essere sospesa. In tal caso il richiedente ha facolta'
          di  avviare  la  procedura del ricorso secondo le modalita'
          indicate nell'art. 12.
             4. Terminate le prove, viene chiesto al  richiedente  il
          versamento  del  conguaglio  delle  spese  di omologazione,
          senza riguardo al risultato delle prove stesse in relazione
          all'eventuale rilascio dell'omologazione.
             5.  Se  il  richiedente  non  provvede   al   versamento
          dell'importo  richiesto,  l'omologazione in corso non viene
          rilasciata.
                                   Art. 15.
                                   Controlli
             1. Controlli possono essere  effettuati,  su  iniziativa
          dell'IGT,  da  parte degli organi centrali e periferici del
          Ministero  p.t.  per  verificare  la  corrispondenza  delle
          apparecchiature  prodotte  o commercializzate all'esemplare
          omologato, nonche' il rispetto degli impegni assunti  nella
          richiesta di omologazione e degli eventuali vincoli imposti
          in sede di omologazione.
             2.   A  tal  fine,  il  titolare  dell'omologazione,  su
          richiesta dell'IGT, e' tenuto a sottoporre a controllo  uno
          o piu' esemplari dell'apparecchiatura in produzione o dello
          stock importato. La verifica e' effettuata gratuitamente.
             3.  Qualora nel corso di tale verifica vengano accertate
          delle irregolarita':
                a) sono comunicate al titolare  dell'omologazione  le
          irregolarita' riscontrate;
                b) l'impiego sulla rete pubblica di telecomunicazioni
          dell'apparecchiatura e' temporaneamente proibito;
                c)  al  richiedente  dell'omologazione  e' imposto un
          congruo  termine   per   modificare   l'apparecchiatura   e
          sottoporla a nuova verifica;
                d)  l'omologazione e' revocata se il predetto termine
          non e' rispettato oppure  se,  dopo  la  seconda  verifica,
          l'apparecchiatura  non  risulta conforme agli standards del
          campione esaminato.
             4.   La   verifica   volta   ai   fini   della  modifica
          dell'apparecchiatura e' effettuata  a  spese  del  titolare
          dell'omologazione.
                                   Art. 16.
                      Aspetti generali dell'omologazione
             1.  Le  prove  di omologazione sono dirette ad accertare
          solo la funzionalita' dell'apparecchiatura terminale  e  la
          sua   compatibilita'   sia   con   la   rete   pubblica  di
          telecomunicazione  sia  con  il  servizio   cui   essa   e'
          destinata.
             2. Il Ministero p.t. si riserva il diritto di modificare
          le  funzioni concernenti la trasmissione, la segnalazione e
          la commutazione  della  rete  di  telecomunicazioni  e  non
          assicura     che     dopo    tali    eventuali    modifiche
          l'apparecchiatura  possa  continuare  ad  essere  impiegata
          sulla rete stessa.
             3.    Tuttavia    l'IGT    rende    note   ai   titolari
          dell'omologazione quelle modifiche che possono  influenzare
          il funzionamento delle apparecchiature omologate e connesse
          alla rete.
             4.    Le   eventuali   modifiche   da   apportare   alle
          apparecchiature per adeguarle al funzionamento  della  rete
          sono a carico dell'utente.
             5.  Se  tali  modifiche  non  sono  effettuate, l'IGT si
          riserva il  diritto  di  imporre  la  disconnessione  delle
          apparecchiature dalla rete".