Art. 4.
                      Disposizione transitoria
   1.  Per  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  e'  consentito  presentare  domanda  di  autorizzazione  da
rilasciare,  ai  sensi  dell'art.  319  del  codice  postale  e delle
telecomunicazioni  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  sulla base delle prove di cui
all'allegato 1, parte II, appendice H.
   2. Trascorsi diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   e'   vietato   collegare   alla  rete  pubblica
apparecchiature  terminali  per  le   quali   e'   stata   rilasciata
l'autorizzazione  di  cui  all'art.  319  del  codice postale e delle
telecomunicazioni,  con  esclusione  di  quelle  in  esercizio   alla
medesima data.
   Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 gennaio 1995
                                               Il Ministro: TATARELLA
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
   Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1995
   Registro n. 3 Poste, foglio n. 1
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta il testo dell'art. 319 del codice postale e
          delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:
             "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli
          impianti in connessione o altrimenti autorizzati,  compresi
          quelli  eseguiti  a cura delle amministrazioni dello Stato,
          devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed
          essere   costituiti   esclusivamente   da   apparecchiature
          omologate  o autorizzate dall'amministrazione delle poste e
          delle telecomunicazioni".