Art. 3. 
   1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i  finanziamenti  in  favore
delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui
alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati
nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire
alla competenza regionale le relative funzioni. 
   2. A  decorrere  dall'anno  1997,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  un  fondo  perequativo  per  la
corresponsione in favore  delle  regioni  di  un  importo  pari  alla
differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno  1996  ai
sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo  e  l'ammontare  dei
trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente  legge;
tale  importo  e'  aumentato  per  gli  anni  successivi  del   tasso
programmato di inflazione previsto dal  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria. 
   3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento  percentuale  della
quota spettante a ciascuna regione e' calcolato con riferimento  alla
differenza, calcolata  sui  valori  per  abitante,  tra  importo  dei
trasferimenti  soppressi  rilevato  nella  tabella  C  allegata  alla
presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per  le
regioni ove tale differenza e' inferiore al valore  medio,  le  quote
del  fondo  perequativo  aumentano  in  relazione  diretta   a   tale
differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza e'
minima e pari al tasso d'inflazione programmato per  la  regione  ove
tale  differenza  e'  massima.  Quando  in  una  regione  il  gettito
dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti  soppressi,  la  quota
del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al  50  per  cento
della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza e'  superiore  al
valore medio e per le regioni del Mezzogiorno,  le  quote  del  fondo
perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura  pari  al
tasso d'inflazione programmato. 
   4. Al fine  di  far  fronte  ad  eventuali  difficolta'  di  cassa
segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del  tesoro
e' autorizzato a  concedere  anticipazioni  straordinarie  di  cassa,
senza interessi, nei  limiti  delle  differenza  presunte  risultanti
dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da
effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui  al
comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri  bilanci
in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai  commi
da 12 a 14 del presente articolo e  l'ammontare  presunto  del  fondo
perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente  indicati
dalla tabella C; il limite di  indebitamento  e  delle  anticipazioni
ordinarie di cassa  non  puo'  comunque  essere  inferiore  a  quello
determinato per l'anno 1995. 
   5. L'entrate di  cui  al  comma  12  del  presente  articolo  sono
comprensive  dei  conguagli  relativi  al   fondo   comune   di   cui
all'articolo 8 della legge 16  maggio  1970,  n.  281,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per
assicurare a ciascuna regione le  risorse  indicate  all'articolo  4,
comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli  anni  1994  e
1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. 
Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per  le  quali  il
fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per  procedere  alle
relative compensazioni si provvede, per  la  parte  eccedente,  sulle
erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto  dei
predetti  conguagli  e  della  conseguenziale   nuova   distribuzione
regionale del fondo comune relativo all'anno 1995,  il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto
dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata
alla presente legge e ad  operare,  con  le  stesse  modalita'  sopra
indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996. 
   6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  20,  comma   2,   del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,  possono  applicarsi  anche  alle
eventuali  operazioni  di  ricontrattazione  e  consolidamento  delle
esposizioni debitorie verso istituiti di credito avviate  insieme  al
ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'articolo 20,  comma
1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le erogazioni  del
Ministero del tesoro sono effettuate ad  unico  istituto  di  credito
indicato dalla  regione  quale  capofila  qualora  le  operazioni  di
ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con  piu'  di  due
istituti di credito. 
   7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta  di  cui  all'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata  sulle
erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per  l'anno  1996
la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma  12  del
presente articolo. 
   8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni  di  cui
ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma  di  lire
1.130   miliardi    vincolata    agli    interventi    nei    settori
dell'agricoltura,  agroindustriale  e  delle  foreste  concorrenti  a
definire la percentuale dell'80 per cento dei  fondi  destinati  alle
regioni secondo quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  10,  della
legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una  parte  delle  risorse  attribuite
alle regioni con le disposizioni del presente comma e' utilizzata per
l'attuazione di interventi regionali o  interregionali,  cofinanziati
con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,  nei
medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita  legge  statale
di programmazione economica. 
   9. Fino all'entrata in vigore delle leggi  regionali  di  utilizzo
delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno
1996  non  sara'  in  vigore  la   nuova   legge   sugli   interventi
programmatici in  agricoltura,  le  regioni  potranno  utilizzare  le
risorse  attribuite  con  la  presente  legge  nel   rispetto   delle
indicazioni di cui al comma 8.  Nel  1996  le  regioni  destinano  al
settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla  quota
del Fondo nazionale trasporti per il 1995. 
   10. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 9  gennaio  1991,
n. 9, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo  dell'aliquota  e'
devoluto  alle  regioni,  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218,  nelle  quali  si  effettuano  le  coltivazioni.  Le  regioni
impegnano tali proventi per il finanziamento  di  piani  di  sviluppo
economico e per l'incremento industriale nei territori  in  cui  sono
ubicati i giacimenti". 
   11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale  per  la  montagna  di  cui
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,  determinato  in
misura percentuale del Fondo di cui all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovra' essere inferiore
a lire 300 miliardi. 
   12. A decorrere dal 1 gennaio 1996  una  quota  dell'accisa  sulla
benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34  e  2710  00  36)  e  sulla
benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00  32)
per autotrazione, nella misura di lire 350 al  litro,  e'  attribuita
alla regione a  statuto  ordinario  nel  cui  territorio  avviene  il
consumo, a titolo di  tributo  proprio.  L'ammontare  della  predetta
quota viene versato dai soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa
in apposita contabilita'  speciale  di  girofondi  aperta  presso  la
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla
benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario".  Le  predette
somme sono trasferite mensilmente in apposito conto  corrente  aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato  con  la  medesima
denominazione. La ripartizione delle  somme  viene  effettuata  sulla
base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti  di
distribuzione di carburante che risultano dal registro  di  carico  e
scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge  5  maggio  1957,  n.
271, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  luglio  1957,  n.
474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma. 
   13. L'imposta regionale sulla benzina  per  autotrazione,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,  e'
versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di
distribuzione  di  carburante  o,  per  sua  delega,  dalla  societa'
petrolifera che sia unica fornitrice  del  suddetto  impianto,  sulla
base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli  impianti  di
distribuzione di carburante che risultano dal registro  di  carico  e
scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge  5  maggio  1957,  n.
271, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  luglio  1957,  n.
474, e  successive  modificazioni.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
versamento, anche di eventuali  rate  di  acconto,  le  sanzioni,  da
stabilire  in  misura  compresa  tra  il  50  e  il  100  per   cento
dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna  regione  con  propria
legge. L'imposta regionale puo' essere differenziata in relazione  al
luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto  di
condizioni particolari di mercato.  Gli  uffici  tecnici  di  finanza
effettuano l'accertamento e la  liquidazione  dell'imposta  regionale
sulla base di dichiarazioni  annuali  presentate,  con  le  modalita'
stabilite dal Ministero delle  finanze,  dai  soggetti  obbligati  al
versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno  successivo  a
quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi
alla quantita' di benzina erogata nei rispettivi  territori.  Per  la
riscossione coattiva, gli interessi di mora,  il  contenzioso  e  per
quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del  presente  articolo,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa  sugli  oli
minerali,  comprese  quelle   per   la   individuazione   dell'organo
amministrativo competente. Le  regioni  hanno  facolta'  di  svolgere
controlli sui soggetti obbligati  al  versamento  dell'imposta  e  di
accedere ai dati risultanti dalle  registrazioni  fiscali  tenute  in
base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni  o
irregolarita'  all'organo  competente  per  l'accertamento.  Ciascuna
regione riscuote, contabilizza e da' quietanza delle  somme  versate,
secondo le proprie norme di contabilita'. 
   14. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e
19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 
   15.   Fermi   restando   i   vincoli   derivanti   dagli   accordi
internazionali e dalle normative dell'Unione europea,  nonche'  della
norme ad essi connesse, le regioni,  nonche'  le  province  autonome,
possono determinare, con propria  legge  e  nell'ambito  della  quota
dell'accisa a loro riservata, una riduzione  del  prezzo  alla  pompa
delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione  o  nella
provincia autonoma o in una parte di essa. 
   16. Alla  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  al  fine  di
ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine  negli  Stati
confinanti, e' assegnata una quota delle accise sulle benzine pari  a
lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora
le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale  importo,
anche per effetto di iniziative legislative regionali,  e'  assegnata
alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione
applicata  sull'accisa  stessa.  Conseguentemente   i   trasferimenti
statali a qualsiasi  titolo  spettanti  alle  regione  Friuli-Venezia
Giulia, ivi comprese le  devoluzioni  erariali  in  attuazione  dello
statuto, sono complessivamente ridotti, a pie' di lista,  dei  minori
introiti statali in dipendenza del presente  comma,  calcolati  sulla
base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno  1995  nel
territorio della regione. Con decreto  del  Ministro  del  tesoro  di
concerto con il Ministro  delle  finanze,  d'intesa  con  la  regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono dettate le  disposizioni
attuative del presente comma. 
   17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da 15 a  18  del
presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono
garantire: 
   a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a  quello  praticato
negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione  del  prezzo  di
cui  al  comma  15  sia  differenziata  nel  territorio  regionale  o
provinciale in maniera inversamente proporzionale alla  distanza  dei
punti vendita dal confine; 
   b) che siano disciplinati  precisi  controlli  sulle  cessioni  di
carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o
abuso. 
   18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o  della
provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di
cui al  comma  15,  non  puo'  essere  compensata  con  trasferimenti
erariali. 
   19. Nel rispetto delle competenze delle  regioni  in  merito  agli
interventi volti a rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale  per  la  concreta  realizzazione  del  diritto  agli   studi
universitari  previsti  dalla  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  a
decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti: 
   a) il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della  legge  18
dicembre 1951, n. 1551; 
   b) la quota di compartecipazione del 20 per cento  degli  introiti
derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15  dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente  e'  ridotta
da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal  comma  14
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   20. Al fine di incrementare le  disponibilita'  finanziarie  delle
regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e  di  prestiti
d'onore agli studenti universitari capaci e  meritevoli  e  privi  di
mezzi, nel rispetto del principio di solidarieta' tra le  famiglie  a
reddito piu' elevato a  quelle  a  reddito  basso,  con  la  medesima
decorrenza e' istituita la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario, quale tributo proprio delle regioni e  delle  province
autonome. Per l'iscrizione  ai  corsi  di  studio  delle  universita'
statali e legalmente  riconosciute,  degli  istituti  universitari  e
degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli
di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento
della tassa per il diritto allo studio universitario alla  regione  o
alla provincia autonoma nella quale l'universita' o l'istituto  hanno
la sede legale,  ad  eccezione  dell'universita'  degli  studi  della
Calabria per la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai
sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 2  dicembre  1991,  n.
390. Le universita' e gli istituti accettano le immatricolazioni e le
iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui
ai commi da 19 a 23 del presente articolo. 
   21. Le regioni e le province autonome determinano l'importo  della
tassa per il diritto allo studio a partire  dalla  misura  minima  di
lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le
regioni e le province autonome non stabiliscano  con  proprie  leggi,
entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa  e'  dovuta
nella misura minima. Per gli anni accademici  successivi,  il  limite
massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di  inflazione
programmato. 
   22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale
o totale dal pagamento della tassa  regionale  per  il  diritto  allo
studio universitario agli  studenti  capaci  e  meritevoli  privi  di
mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari
delle borse di studio e dei prestiti d'onore  di  cui  alla  legge  2
dicembre 1991, n. 390, nonche' gli studenti  risultati  idonei  nelle
graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. 
   23. Il gettito della tassa regionale per il  diritto  allo  studio
universitario e' interamente devoluto alla erogazione delle borse  di
studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre  1991,  n.
390. 
   24. Al fine di favorire la  minore  produzione  di  rifiuti  e  il
recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere  dal
1 gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi,  cosi'  come  definiti  e  disciplinati
dall'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915. 
   25. Presupposto dell'imposta  e'  il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 
   26. Soggetto passivo dell'imposta e' il  gestore  dell'impresa  di
stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti  di  colui
che effettua il conferimento. 
   27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per  cento
di esso spetta alle province. Il 20 per cento  del  gettito  derivate
dall'applicazione del tributo, al netto della  quota  spettante  alle
province, affluisce in un apposito fondo della  regione  destinato  a
favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di
materie prime  e  di  energia,  con  priorita'  per  i  soggetti  che
realizzano  sistemi  di  smaltimento  alternativi  alle   discariche,
nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le
aree industriali dismesse,  il  recupero  delle  aree  degradate  per
l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente  e
la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego
delle  risorse  e'  disposto   dalla   regione,   nell'ambito   delle
destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad  eccezione
di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta  che  sono
destinate ad investimenti di tipo ambientale  riferibili  ai  rifiuti
del settore produttivo soggetto al predetto tributo. 
   28. La base imponibile e' costituita dalla quantita'  dei  rifiuti
conferiti in discarica sulla  base  delle  annotazioni  nei  registri
tenuti  in  attuazione  degli  articoli  11  e  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
   29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge  della  regione
entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  per  l'anno  successivo,   per
chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2  e
non superiore  a  lire  20  per  i  rifiuti  dei  settori  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore
a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri  rifiuti  speciali;
in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a  lire  50  per  i
restanti  tipi  di  rifiuti.  In  caso  di   mancata   determinazione
dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di  ogni  anno
per l'anno successivo, si intende prorogata  la  misura  vigente.  Il
tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per  il
quantitativo, espresso  in  chilogrammi,  dei  rifiuti  conferiti  in
discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga  conto
del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento
dei rifiuti ai fini della  commisurazione  dell'incidenza  sul  costo
ambientale da stabilire con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e della  sanita',  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
   30. Il tributo e' versato alla regione  in  apposito  capitolo  di
bilancio dal gestore della discarica entro il  mese  successivo  alla
scadenza del  trimestre  solare  in  cui  sono  state  effettuate  le
operazioni di deposito. Entro i termini previsti  per  il  versamento
relativo all'ultimo  trimestre  dell'anno  il  gestore  e'  tenuto  a
produrre  alla  regione  in  cui  e'   ubicata   la   discarica   una
dichiarazione contenente l'indicazione  delle  quantita'  complessive
dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti effettuati. La
regione trasmette copia della predetta dichiarazione  alla  provincia
nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge  della  regione
sono  stabilite  le  modalita'  di  versamento  del  tributo   e   di
presentazione della dichiarazione. 
   31. Per l'omessa o  infedele  registrazione  delle  operazioni  di
conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni  stabilite  per
le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre  a
sei  volte  il  tributo  relativo   all'operazione.   Per   l'omesso,
insufficiente o tardivo versamento del tributo  si  applica  la  pena
pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato
o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta  giorni  la
pena  pecuniaria   e'   ridotta   alla   meta'.   L'omissione   della
dichiarazione e la presentazione di  essa  con  indicazioni  inesatte
sono punite con la pena  pecuniaria  da  lire  200  mila  a  lire  un
milione. 
   32. Fermi restando l'applicazione della  disciplina  sanzionatoria
per la violazione della normativa sullo smaltimento  dei  rifiuti  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.
915, e  successive  modificazioni,  e  l'obbligo  di  procedere  alla
bonifica e alla rimessa in  pristino  dell'area,  chiunque  esercita,
ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di  discarica  abusiva  e
chiunque abbandona, scarica  o  effettua  deposito  incontrollato  di
rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo  determinato  ai  sensi
della presente legge e di una  sanzione  amministrativa  pari  a  tre
volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di  chi
esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a
qualsiasi titolo o, in mancanza,  il  proprietario  dei  terreni  sui
quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di
bonifica, al risarcimento  del  danno  ambientale  al  pagamento  del
tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi  della  presente  legge,
ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva  ai
competenti organi  della  regione,  prima  della  costatazione  delle
violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto
di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
   33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente  articolo  sono
constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai
controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge  8  giugno  1990,  n.
142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di  riconoscimento
rilasciata dal presidente della  provincia.  Per  l'assolvimento  dei
loro compiti  i  funzionari  possono  accedere,  muniti  di  apposita
autorizzazione   del   capo   dell'ufficio,   nei   luoghi    adibiti
all'esercizio dell'attivita' e negli altri luoghi ove  devono  essere
custoditi i registri e la  documentazione  inerente  l'attivita',  al
fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed  alla  verifica  della
relativa documentazione. Qualora nel  corso  dell'ispezione  o  della
verifica emergano inosservanza di obblighi regolati  da  disposizioni
di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi  da
24  a  41  del  presente  articolo,  i  funzionari  predetti   devono
comunicarle alla Guardia di finanza  secondo  le  modalita'  previste
dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600,  introdotto  dall'articolo  19,
comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia
di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed
il  reperimento  degli  elementi  utili  ai  fini   dell'accertamento
dell'imposta  e  per  la  repressione  delle   connesse   violazioni,
procedendo di propria iniziativa  o  su  richiesta  delle  regioni  o
province nei modi e con  le  facolta'  di  cui  all'articolo  63  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
   34. L'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,  il  contenzioso
amministrativo e quanto non  previsto  dai  commi  da  24  a  41  del
presente articolo sono disciplinati con legge della regione. 
   35. Le disposizioni dei commi da 24 a  41  del  presente  articolo
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119  della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  propria  legge  secondo   le
disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
   36. Nell'articolo 1, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,  dopo  la  lettera  i)  e'
aggiunta la seguente: 
   "i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei  rifiuti
solidi". 
   37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
   "g-bis) il tributo speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi; ". 
   38. Per l'anno 1996 il tributo  e'  dovuto  nella  misura  minima,
esclusi  i  rifiuti  dei  settori  minerario,  estrattivo,  edilizio,
lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del  tributo  e'
determinata  tra  lire  2  e  lire  5  con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilita'
di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo  sui  costi  di
produzione. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario  del  terreno
su cui insiste la discarica abusiva e' esente  dalla  responsabilita'
relativamente alle  sanzioni  amministrative  previste  al  comma  32
qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia  agli
organi della regione. 
   39. A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi  delle  addizionali
erariali di cui al regio decreto-legge 30  novembre  1937,  n.  2145,
convertito dalla legge 25 aprile  1938,  n.  614,  e  alla  legge  10
dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative  agli
anni  precedenti   sono   devoluti   direttamente   ai   comuni   dal
concessionario della riscossione. La maggiore spesa del  servizio  di
nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui  al  comma
24  costituisce  costo  ai  sensi  dell'articolo   61   del   decreto
legislativo 15 novembre 1993, n.  507,  e  successive  modificazioni,
limitatamente alla parte, riferibile  al  costo  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali
suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i
Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni del presente comma. 
   40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di  incenerimento
senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli  di  impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio,  nonche'  per  i
fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24  a
41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella  misura  del  20
per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38. 
   41. Al comma 4 dell'articolo 29-bis del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento"  fino  a:
"dal riciclaggio dei film  di  polietilene."  sono  sostituite  dalle
seguenti: " e con il Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e
la riduzione dell'impatto  ambientale  e  dell'uso  delle  discariche
anche attraverso la corresponsione di un premio da  corrispondere  al
produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.". 
   42. In attesa dell'entrata in vigore della  tariffa  del  servizio
idrico integrato, prevista dall'articolo 13  della  legge  5  gennaio
1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione,
di cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 36  del  1994,
e' determinata secondo le modalita' stabilite per categorie di utenti
ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed e' riscossa dai
comuni o loro  consorzi  secondo  le  procedure  fiscali  vigenti  in
materia di canoni di fognatura e di depurazione. 
   43. Per le utenze civili, la quota di tariffa e' fissata al  metro
cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997. 
   44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria e' determinata,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge  n.  36  del
1994, sulla base della qualita' e della quantita' delle acque  reflue
scaricate in fognatura. 
   45. I comuni o loro consorzi determinano la quota  tariffaria  per
le utenze industriali  mediante  l'applicazione  della  formula  tipo
fissata  dalla  legislazione  nazionale  e  delle  relative   tariffe
stabilite dalla legislazione regionale  in  attuazione  dell'articolo
17-bis  della  legge  10  maggio   1976,   n.   319,   e   successive
modificazioni. 
   46. Per la determinazione  della  quota  tariffaria  delle  utenze
industriali,  le  province  fissano  i  valori  di  riferimento   dei
parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n.  319
del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze
organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue
scaricate in fognature. 
   47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente  articolo
non si applicano alle acque termali, che devono  essere  disciplinate
da leggi speciali secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  4,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate  ad  obbligo
di utilizzare il servizio di depurazione. 
   48. A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  l'addizionale  regionale
all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale  provinciale
all'imposta  erariale  di  trascrizione,   con   applicazione   delle
disposizioni contenute nel capo I del citato decreto  legislativo  n.
398 del 1990 e dell'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994,  n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  giugno  1994,  n.
413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni  sono
trasferiti alle  province.  L'addizionale  si  applica  in  tutto  il
territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata  per  le  regioni
non sia compensata dall'entrata in libera disponibilita'  di  cui  al
comma 27, si provvedera' con  contestuale  aumento  delle  quote  del
fondo perequativo  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  e
contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni
che presentino una eccedenza di entrata. 
   49. La misura dell'aliquota dell'addizionale,  relativamente  alle
formalita'  eseguite  nel  proprio  territorio,  e'  determinata   da
ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo
dell'80  per  cento  massimo  del  100   per   cento   dell'ammontare
dell'imposta dovuta. 
   50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando  le
province non determinano una misura diversa. 
   51. La misura dell'addizionale di cui al comma  50  e  le  diverse
misure  determinate  dalle  province  di  applicano  alle  formalita'
richieste, rispettivamente, a  partire  dal  1  gennaio  1996  e  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  esecutivita'  della
delibera consiliare. 
   52. Le province  comunicano  agli  uffici  del  pubblico  registro
automobilistico competente e al Ministero delle  finanze-Dipartimento
delle  entrate,  direzione  centrale  per   la   fiscalita'   locale,
l'avvenuta variazione della  misura  dell'addizionale  non  oltre  il
quinto  giorno  successivo  alla   intervenuta   esecutivita'   della
delibera.    Le    province    possono,    altresi',    relativamente
all'addizionale, esercitare presso l'Automobile  Club  d'Italia  e  i
dipendenti uffici  provinciali  esattori,  il  controllo  svolto  dal
Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale. 
   53. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono determinate le modalita' per l'attuazione delle norme di cui  ai
commi da 48 a 55 del presente articolo. 
   54.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996  e'  soppressa  l'imposta
provinciale  per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro
automobilistico e sono abrogati gli articolo 20, 21 e 22 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
   55. Alle province viene detratto dai  trasferimenti  erariali  per
gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al  gettito  netto
dell'addizione provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota  minima,
virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994,  diminuito  del
gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al  comma
54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti  legislativi
6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e  254,  e  30  aprile
1992, n. 277, nonche' a quelle di cui traggono origine le province di
nuova  istituzione,  la  detrazione  e'  effettuata  in   proporzione
all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione  al  Ministero
dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede
l'Automobile Club d'Italia. 
   56. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti  ad  accelerare  la  revisione  del  catasto  e  ad
assicurare la partecipazione dei comuni, nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
   a)  attribuzione  ai  comuni  della  competenza  in  ordine   alla
articolazione del territorio comunale in microzone omogenee,  secondo
criteri generali  uniformi  definiti  dal  Ministero  delle  finanze.
L'articolazione  suddetta,  in  sede  di   prima   applicazione,   e'
deliberata entro il 31 dicembre 1996 e puo'  essere  modificata  ogni
cinque anni; 
   b) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione  delle
tariffe d'estimo. A  tal  fine  il  Ministero  delle  finanze  indice
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7  agosto
1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle  tariffe
la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi  di  cui  alla
lettera c); 
   c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie.
La composizione delle commissioni e  i  procedimenti  di  nomina  dei
presidenti dei componenti  saranno  ispirate  a  criteri  di  massima
semplificazione e di rappresentativita' delle regioni, delle province
e dei comuni; 
   d)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo   di   reddito,   con
l'esclusione  dei  regimi  legali  di  determinazione   dei   canoni,
neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante
dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina
dei singoli tributi; 
   e) attribuzione ai comuni,  a  decorrere  dal  1997  e  fino  alla
revisione generale degli estimi e del classamento, della facolta'  di
stabilire, ai soli fini dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  una
riduzione o un aumento, comunque non superiori al 10 per  cento,  del
valore  imponibile  delle  unita'  immobiliari  site  nelle   singole
microzone di cui alla lettera a), in considerazione  della  dotazione
dei servizi pubblici comunali. 
   57. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  il  Governo  invia  per  il  parere  il  testo  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  56  alle   competenti   Commissioni
parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta  giorni
dalla ricezione. 
   58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e,  quindi,
al recupero di aree di evasione fiscale: 
   a)  i  comuni  procedono  alla  individuazione  di  immobili   non
regolarmente  censiti  in  catasto  anche  attraverso   incroci   con
informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura
degli oneri  connessi  alla  formazione  o  alla  acquisizione  delle
suddette banche dati, mediante i piani  economico-finanziari  di  cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, puo'
essere utilizzata una quota non  superiore  al  50  per  cento  delle
maggiori entrate derivanti dalla suddetta attivita'; 
   b)  l'Amministrazione  finanziaria   procede   alla   eliminazione
dell'arretrato  giacente  presso  gli  uffici  del  territorio  anche
mediante convenzioni con enti pubblici di  natura  associativa  e  le
associazioni  degli  enti   locali,   ovvero   progetti   finalizzati
finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da  193  a  196
del presente articolo. 
   59. Il  comma  4  dell'articolo  42  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente: 
   "4. La  tassa  si  determina  in  base  all'effettiva  occupazione
espressa in metri quadrati o  in  metri  lineari  con  arrotondamento
all'unita' superiore della  cifra  contenente  decimali.  Non  si  fa
comunque luogo alla tassazione delle  occupazioni  che  in  relazione
alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori  a
mezzo metro quadrato o lineare". 
   60. Nell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. La superficie da tassare  dei  passi  carrabili  si  determina
moltiplicando  la  larghezza  del  passo,   misurata   sulla   fronte
dell'edificio  o  del  terreno  al  quale  si  da'  accesso,  per  la
profondita' di un metro lineare "convenzionale"; 
   b) il comma 7 e' abrogato. 
   61. Nell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.
507, come modificato  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  28
dicembre 1993, n. 566,  i  commi  1,  2  e  3,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
   "1. Per le occupazioni temporanee la  tassa  e'  commisurata  alla
effettiva superficie  occupata  ed  e'  graduata,  nell'ambito  delle
categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata
delle occupazioni medesime. I tempi  di  occupazione  e  le  relative
misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in
riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per
le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni  la  tariffa
e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento. 
   2. La  tassa  si  applica  in  relazione  alle  ore  di  effettiva
occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: 
   a) occupazione di suolo comunale: 
   CLASSI Minima Massima 
     DI per mq. per mq. 
   COMUNI lire lire 
     - - - 
Classe I . . . . . . 2.000 12.000 
Classe II . . . . . . 1.500 10.000 
Classe III . . . . . 1.500 8.000 
Classe IV . . . . . . 750 6.000 
Classe V . . . . . . 750 4.000 
   b) occupazioni di suolo provinciale: 
      minima di lire 750 mq., 
      massima di lire 4.000 mq.; 
   c) occupazione di spazi soprastanti e  sottostanti  il  suolo:  la
tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta  fino  ad  un
terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e  b)
determinate per ore o fasce  orarie  non  possono  essere  inferiori,
qualunque  sia  la  categoria  di  riferimento  dell'occupazione   ed
indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per
giorno per i comuni di classe I, II e III e  a  lire  150  per  metro
quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le  province
e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello  spettacolo  viaggiante  nonche'  per  le
occupazioni realizzate  in  occasioni  di  manifestazioni  politiche,
culturali o sportive. 
   3. I comuni e le province possono deliberare di  non  assoggettare
alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;  in
ogni caso le tariffe non possono essere superiori  al  30  per  cento
della tariffa ordinaria. Ove le tende  siano  poste  a  copertura  di
banchi di vendita nei mercati o, comunque,  di  aree  pubbliche  gia'
occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola  parte  di
esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi." . 
   62. Il comma 2-bis dell'articolo 47  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente: 
   "2-bis. Per  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  realizzate  con
innesti e allacci a impianti di erogazione  di  pubblici  servizi  la
tassa non si applica." . 
   63. I comuni e le province, anche in deroga  agli  articoli  44  e
seguenti  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  e
successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: 
   a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili; 
   b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree  pubbliche  a  cio'
destinate o commisurare la tassa alla superficie  dei  singoli  posti
assegnati; 
   c) esonerare dalla tassa le occupazioni  permanenti  e  temporanee
del sottosuolo con  condutture  idriche  necessarie  per  l'attivita'
agricola nei comuni classificati montani; 
   d) attribuire alle deliberazioni di cui al  presente  comma  anche
effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano  applicato  la
rispettiva tassa; 
   e) i comuni e le  province  possono  fissare  nel  regolamento  un
ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale
la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi  ed  aree
pubbliche non e' dovuta. 
   64. Per l'esercizio 1996  i  comuni  e  le  province  possono  con
propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio  1996  le  tariffe
delle varie fattispecie di occupazione purche' l'aumento di  ciascuna
tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli  44
e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  e  successive
modificazioni, non  sia  superiore  al  5  per  cento  della  tariffa
applicata nel 1995. 
   65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i  canoni
di concessione  non  ricognitori  i  comuni  e  le  province  possono
deliberare la  riduzione  fino  al  10  per  cento  della  tassa  per
l'occupazione permanente o temporanea  di  spazi  ed  aree  pubbliche
prevista  dal  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  e
successive modificazioni. 
   66. La concessione di aree e di impianti sportivi  comunali  anche
scolastici, da parte dei comuni e  delle  province  in  favore  delle
associazioni o societa' sportive dilettantistiche e  senza  scopo  di
lucro, affiliate al Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o
agli enti di promozione sportiva, puo'  essere  fatta  applicando  le
norme relative ai canoni ricognitori. 
   67. Sono esonerati  dall'obbligo  al  pagamento  della  tassa  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro  i  quali  promuovono
manifestazioni od iniziative a  carattere  politico,  purche'  l'area
occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 
   68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 e' sostituito dal
seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese
inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonche'  le  quote
di ammortamento dei mutui per la  costituzione  di  consorzi  per  lo
smaltimento dei rifiuti"; 
    b) all'articolo 61, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. Ai fini della determinazione del  costo  di  esercizio  e'
dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana  gestiti
in regime di privativa comunale un importo,  da  determinare  con  lo
stesso regolamento di cui all'articolo 68, non  inferiore  al  5  per
cento e non superiore al 15  per  cento,  a  titolo  di  costo  dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui  all'articolo  2,  terzo
comma, numero 3), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza  di  gettito  derivante
dalla predetta deduzione e'  computata  in  diminuzione  del  tributo
iscritto al ruolo per l'anno successivo."; 
   c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 62 e' sostituito dal
seguente: "La tassa e' dovuta per l'occupazione o  la  detenzione  di
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione  delle
aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse
dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio  comunale  in
cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso  in  maniera
continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4"; 
   d) il comma 2 dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di
cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre  rifiuti
agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione  di  coloro
che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva"; 
   e) il comma 1 dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
   "1. La tassa puo' essere commisurata o in base  alla  quantita'  e
qualita' medie ordinarie per  unita'  di  superficie  imponibile  dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati,  e  al  costo
dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a
35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente
prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento"; 
   f) i commi 1 e 2 dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti: 
   "1. E' facolta' dei  comuni  assoggettare  a  tassazione  le  aree
scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. 
Tale parte e' comunque da computare nel limiti del 25 per cento. 
   2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo
62 sono computate nel limite del 50 per cento"; 
   g) il comma 1 dell'articolo 77 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Per il servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano  o  detengono
temporaneamente,  con  o  senza  autorizzazione,   locali   od   aree
pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da  servitu'  di  pubblico
passaggio, i comuni  devono  istituire  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 68 la tassa  di  smaltimento  da  applicare  in  base  a
tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a  183
giorni di un anno solare, anche se ricorrente". 
   69. Le disposizioni  dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  12
gennaio 1991, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 80,  si  applicano  anche  ai  trasferimenti  ed  alle
retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di  rami  di  essi
posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione  di  aziende
municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'articolo
85  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 ottobre 1986, n.  902,  qualora  dette  procedure  siano
connesse o funzionali alla contestuale o successiva  costituzione  di
societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento  del  medesimo
servizio pubblico  in  precedenza  svolto  dalle  aziende  soppresse,
purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti  o
retrocessi  vengano  effettivamente   conferiti   nella   costituenda
societa' per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresi'  ai
conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi  da
parte delle  provincie  e  dei  comuni  in  sede  di  costituzione  o
trasformazione dei consorzi in aziende speciali consortili  ai  sensi
degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero  per
la costituzione di societa' per azioni  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
   70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del  decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto
della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende  speciali
consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello  in
corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999. 
   71. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  del
versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli
25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformati  anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge,  il  termine  di
quattro mesi decorre da tale data. 
   72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio
cui si applicano le disposizioni  dell'articolo  66,  comma  14,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini  delle
imposte  sui  redditi,  a  condizione  che  ne  venga  attestata   la
conformita' alle norme del codice civile in materia di conti  annuali
e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre  1986,  n.  902,  e
successive modificazioni ed integrazioni, da uno o piu' soggetti  che
siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e  i  fondi  per
rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano  fiscalmente
dedotti anche se eccedenti i limiti ivi  previsti.  Con  decreto  del
Ministro  delle  finanze,  sentiti  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la  Confederazione
italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), da emanare  entro  il
31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni  concernenti
i criteri e le modalita' che i soggetti  cui  si  applica  il  citato
articolo 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il  ripristino
dell'ordinario regime tributario. 
   73. Gli utili e le perdite degli  esercizi  cui  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993,  n.  427,  sono  portati,  rispettivamente,  in  aumento  e  in
diminuzione del costo fiscale della  partecipazione  e,  in  caso  di
distribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo  44,  comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni. 
   74. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23  gennaio  1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  1993,  n.
75, la cifra: "600.000" e' sostituita dalla seguente "100.000". 
   75. I comuni possono cedere in proprieta'  le  aree  comprese  nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962,  n.  167,  ovvero
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971,  n.
865, gia' concesse in diritto di superficie  ai  sensi  dell'articolo
35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
   76. L'individuazione delle aree di cui al comma  75  e'  approvata
dal consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 
   77. Il prezzo delle aree trasformate ai  sensi  del  comma  75  e'
quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla  base
della variazione, accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati  verificatasi  tra  il
mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello  di  stipula
dell'atto di cessione delle aree. 
   78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22  ottobre   1971,   n.   865,   e   successive   modificazioni,   e
precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione  del  diritto  di  proprieta',
possono  essere  modificate,  con  la  soppressione  dei  limiti   di
godimento decennali e  ventennali  ivi  previsti,  in  cambio  di  un
corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato  ai  sensi  del
comma 77. 
   79. La  proposta  del  comune  di  trasformazione  del  titolo  di
godimento sull'area assegnata si intende accolta ed e' vincolante per
ogni assegnatario, quando e' stata deliberata, a maggioranza  di  due
terzi, dell'assemblea validamente costituita del condominio  o  della
cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei  condomini
o dei soci. 
   80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a  81
del presente articolo sono utilizzati dai comuni in  via  prioritaria
per la realizzazione di programmi concernenti  la  disponibilita'  di
alloggi, di proprieta' sia pubblica  che  privata,  da  destinare  in
locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo. 
   81. Gli atti di cessione sono soggetti  a  registrazione  a  tassa
fissa. 
   82. Al testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nell'articolo 16: 
   1) nel comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   "b) emolumenti arretrati  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per  effetto  di  leggi,  di
contratti  collettivi,  di  sentenze   o   di   atti   amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti  dalla  volonta'  delle
parti, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere  a)  e
g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al
comma 2 dell'articolo 46; "; 
   2) nel comma 1 dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
   "c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma  5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto  1994,  n.
489, corrisposti anticipatamente; "; 
   3) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "lettere a), b) e  c)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) e c-bis)"; 
   b) nell'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "nelle
lettere b) e n-bis)" sono sostituite dalle seguenti:  "nelle  lettere
b), c-bis) e n-bis)". 
   83. Nell'articolo 1, terzo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, le  parole:  "a),  b)  e  c)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a), b), c) e c-bis)". 
   84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a),  si  applicano
per gli emolumenti e le indennita' percepiti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data in entrata in vigore della presente legge. 
Per gli emolumenti percepiti in periodo di imposta precedenti non  si
fa luogo a rimborsi d'imposta ne' alla  restituzione  di  somme  gia'
rimborsate. 
   85. E' escluso dall'imposizione sul reddito dell'impresa il 50 per
cento del volume degli investimenti realizzati  nel  secondo  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12  giugno  1994
in eccedenza rispetto  alla  media  degli  investimenti  del  periodo
d'imposta anteriore a quello in  cui  gli  investimenti  stessi  sono
realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione  non  compete  alle
banche  ed  alle  imprese   di   assicurazione.   L'ammontare   degli
investimenti deve essere assunto al  netto  delle  cessioni  di  beni
strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.  Il  beneficio
fiscale si  applica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di
intensita' di  aiuto  stabiliti  dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee per le diverse  aree  territoriali  di  intervento,  per  gli
investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi
1,  2  e  5b  del  Regolamento  (CEE)  n.   2052/88,   e   successive
modificazioni, nonche' per quelli realizzati nel restante  territorio
nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati
ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60
del medesimo testo unico in misura non superiore a lire  5  miliardi,
con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa  e'  inferiore  o
superiore a dodici mesi, nonche' un numero di  dipendenti,  calcolato
come media riferita all'esercizio stesso ed ai  due  precedenti,  non
superiore  a  venti.  Il  titolo  II  della  tabella  A  allegata  al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla  tabella
A allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 648, e' sostituito dal titolo II riportato  nell'allegato  1
alla presente legge. 
   86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche  alle
imprese  attive  alla  data  del  15  settembre  1995  anche  se  con
un'attivita' di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la
media degli investimenti da considerare e'  quella  risultante  dagli
investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di
realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85. 
   87.  Per  investimento  si  intende  la  realizzazione  di   nuovi
impianti,  il  completamento  di  opere  sospese,  l'ampliamento,  la
riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di
beni strumentali  nuovi  anche  mediante  i  contratti  di  locazione
finanziaria.  L'investimento  immobiliare   e'   limitato   ai   beni
strumentali per  natura  utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio
dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. 
   88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i  beni
strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura
non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa  da  parte
del soggetto che  ha  effettuato  l'investimento,  l'articolo  3  del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  8  agosto  1994,  n.  489,  si  applica  anche  ai  beni
consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purche' entro  quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  sia
versato  da  parte  dell'acquirente  ovvero,  in  caso  di  locazione
finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari  ad
almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del  costo
del bene o a condizione che i relativi contratti  risultino  conclusi
non oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti  dopo
il 31 dicembre  1995,  l'investimento  si  considera  realizzato  nel
periodo di imposta in cui il  contratto  e'  concluso  e  il  reddito
agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i
beni sono consegnati o spediti. 
   89. Se i beni  oggetto  degli  investimenti  agevolati,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dei commi  da
85 a 93 del presente articolo, sono ceduti entro il  secondo  periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  cui  gli  investimenti   sono
realizzati,  il  reddito  escluso  dall'imposizione  si   ridetermina
diminuendo l'ammontare degli investimenti di  un  importo  pari  alla
differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e  i
costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la  realizzazione
di investimenti di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n.  357
del 1994 e ai commi da 85 a 93 del presente articolo,  diversi  dagli
immobili strumentali per natura  non  utilizzati  esclusivamente  per
l'esercizio dell'impresa da parte del possessore; l'importo del minor
beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in
cui i predetti beni sono ceduti. La disposizione si  applica  per  le
cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995. 
   90. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma
2-bis, del decreto-legge 10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 
   91. Le agevolazioni di cui ai  commi  da  85  a  93  del  presente
articolo  non  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni  statali  a
qualsiasi titolo concesse alle  attivita'  produttive,  ad  eccezione
delle agevolazioni alle attivita' di ricerca, a  norma  dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni,  e   delle   successive   disposizioni   dettate   dal
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.  341,  anche  se
concesse in forma automatica ai  sensi  dell'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 244 del 1995. 
   92. Ai fini dell'acconto relativo  al  terzo  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994,  l'imposta
dovuta per l'esercizio  precedente  va  rideterminata  computando  il
reddito di impresa senza tener conto  delle  esclusioni  dal  reddito
previste dai commi da 85 a 91. 
   93. Nell'articolo 74, comma 2, primo e secondo periodo, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, le parole: "e nei  due  successivi",  sono  sostituite
dalle seguenti: "e nei quattro successivi". La disposizione di cui al
presente comma si applica per le  spese  sostenute  a  decorrere  dal
periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
   94. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il primo comma dell'articolo 42 e' sostituito dal seguente: 
   "Del rimborso disposto  l'ufficio  delle  imposte  da'  avviso  al
contribuente nonche' al cessionario nei casi  previsti  dall'articolo
43-bis." ; 
   b) dopo l'articolo 43 sono inserti i seguenti: 
   "Art.  43-bis.  (Cessione  dei  crediti  di  imposta).  -  1.   Le
disposizioni degli articoli 69 e 70 del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a
rimborso nella dichiarazione dei redditi.  Il  cessionario  non  puo'
cedere il credito oggetto della cessione. Gli  interessi  di  cui  al
primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario. 
   2. Ferma restando  nei  confronti  del  contribuente  che  cede  i
crediti  di  cui  al  comma  1  l'applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo  43,  il  cessionario  risponde  in   solido   con   il
contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate,
a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali  l'ufficio
delle entrate o il centro di servizio  procedono  al  recupero  delle
somme stesse. 
   3. L'atto di cessione deve  essere  notificato  all'ufficio  delle
entrate o  al  centro  di  servizio  nonche'  al  concessionario  del
servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale
di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30  dicembre
1991, n. 413. 
   Art. 43-ter. - (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo) -
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  e
dell'imposta locale sui redditi risultanti  dalla  dichiarazione  dei
redditi delle societa' o  enti  appartenenti  ad  un  gruppo  possono
essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o  all'ente
dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui  agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
   2. Nei  confronti  dell'amministrazione  finanziaria  la  cessione
delle eccedenze si considera effettuata alla  data  di  presentazione
della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed e' efficace a
condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione
stessa gli estremi dei soggetti cessionari e  gli  importi  ceduti  a
ciascuno di essi. 
   3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in
diminuzione dei versamenti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono  a
partire dalla data in cui la  cessione  si  considera  effettuata  ai
sensi del comma 2. 
   4. Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al  gruppo
l'ente o societa' controllante e le societa' da  questo  controllate;
si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilita'  limitata  le  cui  azioni  o  quote  sono
possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra  societa'
controllata  da  questo  ai  sensi  del  presente  articolo  per  una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale,  fin  dall'inizio
del periodo di imposta precedente  a  quello  cui  si  riferiscono  i
crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente  articolo  si
applicano, in ogni caso,  alle  societa'  e  agli  enti  tenuti  alla
redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.
87, e alle imprese, soggette all'imposta sul  reddito  delle  persone
giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del  comma  2
dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991  e  nell'elenco
di cui alla lettera a) del comma  2  dell'articolo  40  del  predetto
decreto n. 87 del 1992. 
   5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  comma  2   dell'articolo
43-bis.". 
   95. Le cessioni dei crediti di cui all'articolo 43-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dal  comma  94,  lettera  b),  del  presente   articolo,   effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformita' alle disposizioni  degli  articolo  69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  sono  efficaci  nei  confronti
dell'amministrazione finanziaria a condizione che la  notifica  delle
cessioni venga rinnovata  con  le  modalita'  previste  dal  comma  3
dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, introdotto dal  comma  94,  lettera  b),  del
presente articolo. In ogni caso le cessioni sono prive di effetti  se
alla data in cui e' effettuato il rinnovo della notifica  sono  stati
gia' emessi ordini di pagamento. 
   96.  Le  disposizioni  dell'articolo  43-ter   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal
comma 94, lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  alle
eccedenze di  imposta  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
   97. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate le disposizioni per l'applicazione dei commi da 94 a  96
del presente articolo. 
   98. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla  fonte
sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione  della
relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo  decreto
sono ammessi a versare, entro il 31 maggio 1996,  senza  applicazione
di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi in
natura  e  ai  rimborsi  spese,  con   presentazione   di   documenti
giustificativi corrisposti fino al 31 ottobre 1995. Conseguentemente,
entro lo stesso termine, detti soggetti sono  ammessi  a  presentare,
per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il  versamento  delle
ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese  e  senza
applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative  per  rettificare
quelle  gia'  presentante  utilizzando  i  modelli  di  dichiarazione
approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del  Ministro
delle finanze. 
   99. La presentazione delle dichiarazioni  integrative  di  cui  al
comma  98  e  l'esecuzione  dei  connessi   versamenti   esclude   la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 
429, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1982,  n.
516, nei limiti delle integrazioni. 
   100. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni  integrative  di
cui al comma 98 non puo' essere esercitata la rivalsa sui  percettori
dei  valori  non  assoggettati   in   precedenza   a   ritenuta.   Le
dichiarazioni   integrative   non   costituiscono   titolo   per   la
deducibilita' dei valori ai fini delle imposte sui redditi. 
   101. Le disposizioni di cui ai commi da 98 a  100  e  al  presente
comma si applicano anche se le violazioni sono state  gia'  rilevate;
tuttavia restano ferme le somme pagate  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene
pecuniarie e interessi. Le controversie  pendenti  a  quelle  che  si
instaurano fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i  compensi
in natura e i rimborsi spese di cui al comma 98 corrisposti  fino  al
31 ottobre 1995, sono  estinte  mediante  ordinanza  subordinatamente
alla  presentazione,  da  parte  del  sostituto  di   imposta,   alla
segreteria dell'organo del contenzioso  tributario  presso  il  quale
pende  la  controversia,   di   copia,   anche   fotostatica,   della
dichiarazione integrativa e della ricevuta  comprovante  la  consegna
all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione  della
dichiarazione  stessa,  nonche'  della  ricevuta   o   attestato   di
versamento delle ritenute. 
   102. A decorrere dal periodo di imposta per il  quale  il  termine
per  la  presentazione  della   dichiarazione   dei   redditi   scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale  sui  redditi
prevista per le  aziende  e  istituti  di  credito  dal  primo  comma
dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601,  in  materia  di  destinazione  di  quote  di
reddito a riserva legale o statutaria o  comunque  indisponibili,  in
eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio. 
   103. Nel testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti   ulteriori
modificazioni: 
   a) all'articolo 53, comma 1, la lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
   "f) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto  esercizio  a
norma di legge." ; 
   b) all'articolo 55, comma  3,  lettera  b),  le  parole:  "perdite
dell'esercizio"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "perdite   di
esercizio"; 
   c) all'articolo 67, comma 8, le parole: "Per i  beni  concessi  in
locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di  ammortamento
determinate in funzione della durata del contratto e  commisurate  al
costo del bene diminuito del prezzo convenuto  per  il  trasferimento
della  proprieta'  al  termine  del  contratto  e  non   e'   ammesso
l'ammortamento anticipato" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i
beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento  sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e  non  e'  ammesso  l'ammortamento
anticipato"; 
   d) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 71 - (Svalutazione dei crediti e accantonamenti  per  rischi
su crediti) - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in  bilancio,
per l'importo non coperto  da  garanzia  assicurativa,  che  derivano
dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di  servizi  indicate  nel
comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi. Nel computo del limite si  tiene  conto  anche  degli
eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi  su
crediti  effettuati  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge.  La
deduzione non e' piu' ammessa quando  l'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per  cento  del
valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in  bilancio
alla fine dell'esercizio. 
   2. Le perdite sui crediti di  cui  al  comma  1,  determinate  con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 66,  limitatamente  alla  parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o  di  acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso. 
   3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  le  svalutazioni  dei  crediti
risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da  garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla clientela, compresi  i  crediti  finanziari  concessi  a  Stati,
banche centrali o enti di Stato  esteri  destinati  al  finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per  cento  del
valore dei crediti risultanti in bilancio,  aumentato  dell'ammontare
delle  svalutazioni  dell'esercizio.  L'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni che supera lo 0,50 per  cento  e'  deducibile  in  quote
costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto  delle  rivalutazioni  dei  crediti
risultanti in bilancio. Se in un  esercizio  l'ammontare  complessivo
delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,50 per cento,  sono
ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti  ad
apposito fondo di copertura dei rischi su crediti  in  conformita'  a
disposizioni di legge. Gli accantonamenti non  sono  piu'  deducibili
quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento  del
valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 
   4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei  crediti
si comprendono anche quelli  impliciti  nei  contratti  di  locazione
finanziaria  nonche'  la  rivalutazione   delle   operazioni   "fuori
bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione  dei  criteri  di  cui
all'articolo 103-bis. 
   5. Le perdite sui crediti di  cui  al  comma  3,  determinate  con
riferimento al valore di bilancio dei crediti,  sono  deducibili,  ai
sensi  dell'articolo  66,  limitatamente  alla   parte   che   eccede
l'ammontare  dell'accantonamento  al  fondo  per  rischi  su  crediti
dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio  l'ammontare  del
predetto  fondo  eccede  il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso. 
   6. Per i crediti per interessi di  mora,  le  svalutazioni  e  gli
accantonamenti di cui ai precedenti  commi  sono  deducibili  fino  a
concorrenza    dell'ammontare    dei    crediti    stessi    maturato
nell'esercizio. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  2,
calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo  del
valore nominale dei crediti per  interessi  di  mora;  per  gli  enti
creditizi finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  5,
calcolando l'eccedenza  del  fondo  con  riferimento  al  valore  dei
crediti per interessi di mora risultanti in bilancio." ; 
   e) all'articolo 90, comma 4, le parole: "di cui ai  commi  2  e  7
dell'articolo 67" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2,
7 e 8 dell'articolo 67." ; 
   f) il comma 2 dell'articolo 118 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'articolo 63 e
all'articolo 75, comma 5, non si  tiene  conto  dei  redditi  esclusi
dall'imposta ai sensi  del  comma  4  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". 
   104. Agli  effetti  della  determinazione  della  base  imponibile
dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 118 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, il criterio indicato nella  lettera  d)  del  comma  2
dell'articolo 63 del citato testo unico deve  intendersi  applicabile
anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in societa'  ed  enti
residenti  esclusi  dall'imposta   locale   sui   redditi   a   norma
dell'articolo  115   del   medesimo   testo   unico,   e   successive
modificazioni. Per i periodi di imposta precedenti a  quello  per  il
quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono fatti salvi gli effetti derivanti  dall'applicazione  dei
criteri adottati anche se diversi  da  quello  previsto  del  periodo
precedente. 
   105. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27 della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, in materie di neutralita' delle  fusioni  e
delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione
ai soli  fini  del  bilancio  del  disavanzo  da  annullamento  o  da
concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di  scissione  per
l'iscrizione  di  maggiori   valori   sugli   elementi   patrimoniali
provenienti dalle societa' fuse, incorporate  o  scisse  nonche'  per
l'iscrizione dell'avviamento. I dati esposti in bilancio ed i  valori
fiscalmente riconosciuti devono risultare da  apposito  prospetto  di
riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. 
   106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo
periodo del comma 4 dell'articolo 54 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  si  considerano
immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche  le
partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le  disposizioni
del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate  dal
decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  la  cui  natura  di
immobilizzazioni emergeva in modo  inequivocabile  dalle  indicazioni
dei bilanci  stessi  o  da  altri  elementi  certi  e  precisi  della
contabilita'. 
   107. La disposizione del comma  103,  lettera  a),  si  applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. La disposizione del comma  103,  lettera
d), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere  dal
periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge; per  detto  periodo  di  imposta,  il
limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'articolo 71 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla  presente  legge,  e'  commisurato  al  valore  nominale  o  di
acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio
relativo al  periodo  di  imposta  anteriore  a  quello  predetto  ha
rilevanza anche ai  fini  fiscali  e  la  differenza  tra  il  valore
nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro  valore  di
bilancio si considera dedotta anche  per  la  parte  riferibile  agli
accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi  su  crediti
dedotti  negli  esercizi  precedenti.  L'ammontare  non  dedotto   e'
deducibile in nove quote costanti a decorrere dal  primo  periodo  di
imposta di applicazione. 
   108. In alternativa alla deduzione  prevista  dall'ultimo  periodo
del comma 107, e' data facolta' di  optare  per  la  deduzione  delle
perdite su crediti di cui all'articolo 66, comma 3, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  limitatamente  alla  parte  che
eccede   l'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a  quello  di  prima
applicazione  del  comma  103,  lettera  d),  e  fino  a  concorrenza
dell'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  non  dedotte  negli
esercizio  anzidetti.  La  facolta'  deve  essere  esercitata   nella
dichiarazione dei redditi il cui termine scade  successivamente  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge;  essa  non  e'
revocabile  e   deve   riguardare   l'ammontare   complessivo   delle
svalutazioni non dedotte.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente
comma  le  perdite  sono  commisurate  al  valore   nominale   o   di
acquisizione dei crediti, ridotto  delle  svalutazioni  effettuate  a
partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione. 
   109. La disposizione del comma 103, lettera b)  si  applica  da  l
periodo di imposta  in  corso  alla  data  del  20  agosto  1994.  La
disposizione della lettera c) del medesimo comma 103 si applica per i
beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per  il  quale  il
termine per la presentazione della dichiarazione  dei  redditi  scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge;
per i periodi di imposta precedenti  sono  fatti  salvi  gli  effetti
derivanti dall'applicazione  del  criterio  previsto  dalla  predetta
lettera c) e delle disposizioni di cui alla lettera e)  del  medesimo
comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi  a  beni
il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di
imposta, ai fini del computo del limite previsto dall'articolo 71 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano anche
i crediti impliciti su tali contratti,  se  l'ammortamento  di  detti
beni e' computato con i criteri introdotti dalla lettera c) del comma
103. La disposizione della lettera f) del  comma  103  si  applica  a
decorrere  dal  periodo  di  imposta  per  il  quale  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi  scade  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di
imposta  precedenti  sono   fatti   salvi   gli   effetti   derivanti
dall'applicazione dei criteri adottati anche  se  diversi  da  quello
previsto da tale disposizione. 
   110.  L'applicazione  dell'imposta  sul  patrimonio  netto   delle
imprese  di  cui  al  decreto-legge  30  settembre  1992,   n.   394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461,
e al  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e'  prorogata
fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. 
   111. Nel computo del patrimonio netto  delle  imprese  su  cui  si
applica l'imposta prorogata ai sensi del  comma  110,  non  si  tiene
conto dell'incremento del capitale sociale e delle  riserve  e  fondi
aventi natura di capitale, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto  alle  corrispondenti
voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in  corso  al  30
settembre 1995, ne' del valore di bilancio  delle  passivita',  anche
sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate  nel
comma 3-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461  del  1992,  emesse
successivamente al 31 dicembre 1995; per le  societa'  cooperative  e
loro consorzi  non  si  tiene  conto  dell'incremento  delle  riserve
indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,  n.
904, e per i soggetti diversi da quelli  indicati  nell'articolo  87,
comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del  1986,  esclusi  quelli  che  determinano  la  predetta   imposta
applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 461  del  1992,  non  si  tiene  conto  dell'incremento  del
patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995. 
   112. Per i periodi di imposta successivi a quello  in  corso  alla
data 30 settembre 1995 l'acconto dell'imposta sul  patrimonio  netto,
di cui all'articolo 20 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  e'
dovuto in misura pari al 55 per cento. 
   113. Nei confronti dei soggetti che  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali  percepiscono  capitali  corrisposti  in  dipendenza   di
contratti  di  assicurazione  sulla  vita  e   di   capitalizzazione,
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'articolo 6 della
legge 26 settembre 1985, n. 482, e' applicata a titolo di acconto. 
   114. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre  1994,  n.
725, e' sostituito dal seguente: 
   "1. Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e  titoli
similari, emessi da societa' con azioni  non  quotate  in  borsa,  la
ritenuta di  cui  all'articolo  26,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, e'  stabilita  nella  misura  del  12,5  per  cento  a
condizione che, al momento dell'emissione,  il  tasso  di  rendimento
effettivo o di riferimento non sia superiore al  tasso  ufficiale  di
sconto aumentato  di  sette  punti,  per  le  obbligazioni  e  titoli
similari negoziati nei mercati  regolamentati  italiani  o  collocati
mediante offerta  al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina  vigente
all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le  obbligazioni  e
titoli similari diversi dai precedenti". 
   115. Nel caso in  cui  il  tasso  di  rendimento  effettivo  o  di
riferimento sugli interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e
titoli  similari  sia  superiore  ai  limiti  indicati  nel  comma  1
dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come sostituito
dal comma 114 del presente articolo, gli interessi passivi  eccedenti
l'importo  derivante  dall'applicazione  dei  predetti   tassi   sono
indeducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa. 
   116. Le disposizioni del comma 114 si applicano in relazione  alle
obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e quelle del comma 115 si applicano a  decorrere
dal periodo di imposta per il quale il termine per  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi scade successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.  Anche  in  deroga  a  quanto
stabilito dal regolamento di emissione delle  obbligazioni  e  titoli
similari e' consentito alla societa' o ente emittente  di  rimborsare
anticipatamente  le  obbligazioni  e   i   titoli   similari   emessi
anteriormente alla predetta data, tenendo  conto  degli  interessi  e
altri proventi maturati alla data del rimborso anticipato.  Il  comma
115 non si applica in caso di rimborso delle  obbligazioni  e  titoli
similari entro il termine per la  presentazione  della  dichiarazione
dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
   117. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) nell'articolo 4, primo comma, n. 7), sono soppresse le  parole:
"terra,  calcari,  argille,  marne,  sabbia,  ghiaia,   pietrame   in
genere,"; 
  b) nell'articolo 5 dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: 
   "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalita' e
termini particolari per la compilazione,  l'emissione,  la  consegna,
l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle  di  accompagnamento,
in relazione alle peculiarita' che  caratterizzano  il  trasporto  di
terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere". 
   118. La disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, e' da intendere nel senso che  le  cessioni
ivi considerate sono effettuate  oggettivamente  senza  pagamento  di
imposta anche se riguardano rottami, cascami  e  avanzi  di  metalli,
ferrosi e  non  ferrosi,  e  dei  relativi  lavori,  che  sono  stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati e  sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio, senza modificarne la  natura.  Non  si  fa  luogo  a
rimborsi  di  imposta  ne'  e'  consentita  la  variazione   di   cui
all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972, e successive modificazioni. 
   119. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  "  ;
del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento  per  gli
anni successivi." sono sostituite dalle seguenti: "e del 60 per cento
per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire  dall'anno
1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole
primarie e secondarie". 
   120. Nell'articolo 7, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) le parole: "In deroga  al  precedente  comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "In deroga al secondo e al terzo comma"; 
   b) nella  lettera  d)  le  parole:  "le  prestazioni  relative  ad
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle  relative  a
prestiti di personale" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative  e  le  prestazioni  relative  a
prestiti di personale"; 
   c) nella lettera e) dopo le parole: "le  prestazioni  di  servizi"
sono inserite le seguenti: "e le operazioni"; 
   d) nella lettera f) le parole: "le prestazioni di servizi  di  cui
alla lettera e), escluse di quelle di consulenza  tecnica  e  legale"
sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni di  cui  alla  lettera
d), escluse le prestazioni  di  consulenza  e  assistenza  tecnica  o
legale, ivi comprese quelle di  formazione  e  di  addestramento  del
personale". 
   121. All'articolo 4, ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "  ;  le  prestazioni
sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa
sanitaria erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale". 
   122. I numeri 3) e 4) dell'articolo 10 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti: 
   "3) le operazioni relative a valute estere aventi corso  legale  e
acrediti in valute estere, eccettuati i  biglietti  e  le  monete  da
collezione e comprese  le  operazioni  di  copertura  dei  rischi  di
cambio; 
   4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri  titoli
non rappresentativi  di  merci  e  a  quote  sociali,  eccettuate  la
custodia e l'amministrazione dei titoli; le  operazioni,  incluse  le
negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e  amministrazione,
relative a valori mobiliari e  a  strumenti  finanziari  diversi  dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni  relative  a  valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti  a  termine  fermo  su
titoli e altri strumenti finanziari e le relative  opzioni,  comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le  relative
opzioni; i contratti di scambio  di  somme  di  denaro  o  di  valute
determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di  cambio  o
di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni  su  valute,  su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; ". 
   123. Le disposizioni di cui al comma 122 hanno effetto anche per i
periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni  annuali
IVA, validamente presentate,  risultano  ad  esse  conformi.  Restano
fermi  gli  accertamenti  e  le  liquidazioni  di  imposta   divenuti
definitivi. 
   124. Alla tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, al numero 31), le parole: "per adattare i veicoli  dei
titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati
sul veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, di proprieta'  di  titolari  di  patenti
speciali,  relativi  accessori  e  strumenti  montati   sul   veicolo
medesimo". 
   125. Per ciascuno dei periodi di imposta  chiusi  al  31  dicembre
1994, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che non hanno effettuato la comunicazione  di  cui  al
penultimo comma del predetto articolo 34, ne' l'eventuale rinuncia al
regime di esonero possono effettuare entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in   vigore   della   presente   legge   l'opzione   per
l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al  regime
di esonero con riferimento a ciascun periodo di imposta, a condizione
che per gli stessi periodi siano  stati  osservati  gli  obblighi  di
fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti  dal  titolo  II
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni. 
   126. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, e' prorogato al 31 dicembre 1995. 
   127. All'articolo 8, comma 36, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,
dopo la parola: "importazioni" sono inserite le seguenti: "effettuate
dal 1 gennaio 1973". 
   128. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo  di  vendita
al pubblico che le imprese, ai sensi dell'articolo 9,  quinto  comma,
del  decreto-legge  8  luglio   1974,   n.   264,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974,  n.  386,  sono  tenute  a
concedere alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri,  nonche'
agli istituti di ricovero e cura,  per  le  cessioni  di  specialita'
medicinali  e  prodotti  galenici,  deve  essere  stabilito  mediante
contrattazione tra le parti interessate ed applicato  sul  prezzo  di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso
compresa. Il prezzo di vendita cosi' determinato costituisce la  base
imponibile per l'applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto.  La
disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti
conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente
legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del
prezzo e'  stato  accettato  dalle  parti  in  conformita'  a  quanto
stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente  non  si
fa' luogo a rimborsi di imposta gia' pagata, ne' sono  consentite  le
variazioni di cui all'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  relativamente  alle  consegne
eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
   129. A decorrere dal 1  aprile  1996,  i  farmaci  a  base  di  un
medesimo principio attivo per i  quali  e'  prevista  uguale  via  di
somministrazione  e  che  presentano   forma   farmaceutica   uguale,
collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio  sanitario
nazionale limitatamente al prezzo piu' basso fra quelli  dei  farmaci
che presentano le caratteristiche di cui al presente comma.  Ai  fini
dell'applicazione del  presente  comma  i  prezzi  dei  farmaci  sono
rapportati  all'unita'  posologica,  tenendo  conto  della  eventuale
diversita' di concentrazione  di  principio  attivo.  Il  medico  che
prescrive un farmaco avente un prezzo piu' alto di quello individuato
ai sensi del presente comma e' tenuto ad informare l'assistito  delle
disponibilita' di un farmaco a base  del  medesimo  principio  attivo
posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.  Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione unica  del  farmaco  provvede  alla  identificazione  dei
farmaci necessari al trattamento  di  particolari  patologie  nonche'
alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci sono  collocati
nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, e ad essi si applica lo sconto  non  inferiore
al  50  per  cento  del  prezzo  di  vendita  al  pubblico   previsto
dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8  luglio  1974,  n.
264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  agosto  1974,  n.
386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128. 
   130. Il Ministro  della  sanita'  puo'  autorizzare,  su  domanda,
l'immissione in commercio quali generici di tutti i  farmaci  la  cui
formulazione  non  sia  protetta  da  brevetto  o   dal   certificato
produttivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e
al  Regolamento  (CEE)  n.  1768/92.  I  farmaci   generici   vengono
identificati dalla denominazione generica del principio attivo ovvero
dalla denominazione  del  farmaco,  seguita  dal  nome  del  titolare
dell'autorizzazione. Il Ministro della sanita', entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
regolamento concernente l'autorizzazione all'ammissione in  commercio
dei farmaci generici. La Commissione unica  del  farmaco  esprime  le
proprie   valutazioni   sulla   domanda,   anche   ai   fini    della
classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda stessa. Il Ministro della sanita'  adotta
il provvedimento di autorizzazione entro i successivi trenta  giorni.
I prezzi dei farmaci generici e delle altre specialita' medicinali  a
base  di  principi  attivi  non   coperti   da   brevetto,   la   cui
autorizzazione all'ammissione in commercio sia rilasciata dopo  il  1
gennaio 1996, sono pubblicati dal CIPE nella Gazzetta Ufficiale. 
   131. La nota II-bis) all'articolo 1 della  tariffa,  parte  prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  introdotta  dall'articolo  16,  comma  1,  del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' sostituita dalla seguente: 
   "II-bis) 1. Ai fini  dell'applicazione  dell'aliquota  del  4  per
cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di  case
di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi  della
nuda  proprieta',  dell'usufrutto,  dell'uso   e   dell'ambientazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
   a) che l'immobile sia ubicato nel territorio  del  comune  in  cui
l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto  la  propria
residenza o, se diverso, in quello  in  cui  l'acquirente  svolge  la
propria attivita' ovvero, se trasferito  all'estero  per  ragioni  di
lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita'  il  soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima
casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire  la
residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere
resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
   b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di  non  essere
titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di 
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione 
   nel  territorio  del  comune  in  cui  e'  situato  l'immobile  da
acquistare. 
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere 
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione  legale  su
tutto il territorio nazionale dei diritti di  proprieta',  usufrutto,
uso, abitazione  e  nuda  proprieta'  su  altra  casa  di  abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge  22
aprile 1982, n. 168, all'articolo  2  del  decreto-legge  7  febbraio
1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre  1991,
n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3,  dei  decreti-legge  21  gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992,  n.  237,  e  20  maggio  1992,  n.  293,
all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge  24  luglio  1992,  n.
348, all'articolo 1, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  24  settembre
1992, n. 388, all'articolo 1, commi  2  e  3,  del  decreto-legge  24
novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
243. 
   2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto  le
dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1,  comunque
riferite al momento in cui si realizza l'effetto  traslativo  possono
essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede  di
contratto preliminare. 
   3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c)  del  medesimo  comma  1,  spettano  per
l'acquisto,  anche   se   con   atto   separato,   delle   pertinenze
dell'immobile  di  cui  alla  lettera  a).  Sono  ricomprese  tra  le
pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna  categoria,  le  unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle  categorie  catastali
C/2, C/6 e  C/7,  che  siano  destinate  a  servizio  della  casa  di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 
   4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di
cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni
dalla data del loro acquisto, sono dovute  le  imposte  di  registro,
ipotecaria  e  catastale  nella   misura   ordinaria,   nonche'   una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se  si  tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,  l'ufficio  del
registro presso cui  sono  stati  registrati  i  relativi  atti  deve
recuperare nei confronti degli acquirenti  una  penalita'  pari  alla
differenza fra l'imposta calcolata in base  all'aliquota  applicabile
in assenza di  agevolazioni  e  quella  risultante  dall'applicazione
dell'aliquota aumentata del 30 per cento. Sono dovuti  gli  interessi
di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo  unico.
Le predette  disposizioni  non  si  applicano  nel  caso  in  cui  il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda  all'acquisto  di
altro immobile da adibire a propria abitazione principale". 
   132.  Al  comma  1  dell'articolo  10  del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le  parole:  "4  per
mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille". 
   133. L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della
tariffa allegata al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  le
imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo  31
ottobre 1990, n. 347, e' elevata al 2 per cento. 
   134. Le disposizioni di cui  ai  commi  132  e  133  del  presente
articolo  si  applicano  agli  atti  pubblici  formati,   agli   atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture  private  autenticate
ed a quelle non autenticate presentate  per  la  registrazione,  alle
successioni apertesi e  alle  donazioni  fatte,  a  decorrere  dal  1
gennaio 1996. 
   135. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
   "1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3
e 4 dell'articolo 51 hanno  un  valore  venale  superiore  al  valore
dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con  lo  stesso  atto
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore  imposta,  con  gli
interessi e le sanzioni. 
   2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore  imposta
deve contenere l'indicazione del valore  attribuito  a  ciascuno  dei
beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui  all'articolo
51 in  base  ai  quali  e'  stato  determinato,  l'indicazione  delle
aliquote applicate e del  calcolo  della  maggiore  imposta,  nonche'
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso." ; 
   b)  nell'articolo  55,  comma  1,  la  parola:   "definitivo"   e'
soppressa; 
   c) nell'articolo 56, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
   "a) di imposta complementare per il maggior valore  accertato.  In
tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro  il
termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta  liquidata
sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di
primo grado e per il resto dopo la  decisione  della  commissione  di
secondo grado, in ogni caso al netto delle somme  gia'  riscosse;  la
direzione regionale delle entrate, se ricorrono  gravi  motivi,  puo'
sospendere la  riscossione  fino  alla  decisione  della  commissione
tributaria di primo grado. Se l'imposta  riscuotibile  in  base  alla
decisione della commissione tributaria e'  inferiore  a  quella  gia'
riscossa, il contribuente ha diritto  al  rimborso  della  differenza
entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere
eseguita anche su richiesta del contribuente"; 
   d) nell'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "Il pagamento  delle
imposte di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ",richieste  in
relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,"; 
   e) nell'articolo 76, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. L'avviso di rettifica e  di  liquidazione  della  maggiore
imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro
il termine di  decadenza  di  due  anni  dal  pagamento  dell'imposta
principale."; 
   f) nell'articolo 76, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta  deve  essere
richiesta, a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di  tre  anni
decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: 
   a) dalla richiesta di  registrazione,  se  si  tratta  di  imposta
principale; 
   b) dalla data in cui  e'  stata  presentata  la  denuncia  di  cui
all'articolo 19, se si tratta di imposta  complementare:  dalla  data
della notificazione  della  decisione  delle  commissioni  tributarie
ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in
cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso  di  rettifica  e  di
liquidazione della maggiore imposta.  Nel  caso  di  occultazione  di
corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre  dalla  data
di registrazione dell'atto; 
   c) dalla data di registrazione  dell'atto  ovvero  dalla  data  di
presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta  di
imposta suppletiva". 
   136. Al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 15: 
   1) nel quarto comma, le parole: da "i trimestri"  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "i  bimestri  compresi  nel
detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare."; 
   2) nel sesto comma, le parole: "trimestrale scadente il 31  marzo"
sono sostituite dalle seguenti: "bimestrale scadente a febbraio"; 
   3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
   "Tale  liquidazione,  ragguagliata  e  corretta  dall'ufficio   in
relazione ad eventuali modifiche  della  disciplina  o  della  misura
dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione
dell'imposta per l'anno in corso. Se le  modifiche  intervengono  nel
corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita,  l'ufficio
effettua la  riliquidazione  provvisoria  delle  rimanenti  rate  con
avviso da notificare al  contribuente  entro  il  mese  successivo  a
quello  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento  che  dispone  le
modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della
riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta  relativa  alla  rata
successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso
d'anno, delle modifiche intervenute nel corso  dell'ultimo  bimestre.
Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare
inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la 
riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del 
   contribuente,   entro   trenta    giorni    dalla    presentazione
dell'istanza."; 
b) nella nota 3-bis dell'articolo 13 della tariffa allegata, come 
sostituita dal decreto del Ministro delle  finanze  20  agosto  1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"La maggiorazione di imposta  non  si  applica  agli  estratti  conto
inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui  il  fiduciante  sia
una persona fisica."; 
   c) nella nota 3-ter  dell'articolo  13  della  citata  tariffa  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'estratto  conto,  compresa
la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni
caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno". 
   137. Qualora l'estratto conto, compresa la comunicazione  relativa
ai depositi di titoli, di cui all'articolo  13,  comma  2-bis,  della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal citato decreto del  Ministro  delle
finanze 20 agosto 1992, non sia stato inviato per gli  atti  formati,
emessi oricevuti nel corso dell'anno 1994,  in  luogo  delle  imposte
previste per tali atti nella citata tariffa, deve essere corrisposta,
entro il 29 febbraio 1996,  l'imposta  dovuta  per  l'estratto  conto
previa presentazione  entro  il  31  gennaio  del  suddetto  anno  di
dichiarazione all'ufficio del registro. 
   138. Le tasse sulle concessioni governative di  cui  alla  tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 641, come sostituita dal decreto del  Ministro  delle  finanze  20
agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  106  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
modificazioni, sono dovute limitatamente agli  atti  e  provvedimenti
previsti nelle voci concernenti i passaporti,  il  porto  d'armi,  le
case da gioco, la licenza per l'esercizio di  attivita'  relative  ai
metalli preziosi, la pesca  professionale  marittima,  la  proprieta'
industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di
veicoli a motore e al comando o  alla  condotta  di  imbarcazioni  da
diporto,  la  radiodiffusione,  il  servizio   radiomobile   pubblico
terrestre di comunicazione, i libri e registri e il numero di partita
IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 14, 15, 29, commi 1, 35
46, comma 1, da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, da  76  a  79,
80, 85, e 88 della predetta tariffa. Le voci della tariffa diverse da
quelle sopra indicate sono sopresse,  fatta  eccezione  per  le  voci
indicate agli articoli 3, comma 2, e 4, commi 1 e 2,  concernenti  la
registrazione  delle  persone  giuridiche  e  le  modificazioni   dei
relativi  atti  costitutivi  e  statuti,  nonche'  l'iscrizione   nel
registro delle imprese, che  vengono  soppresse  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 8, comma 8, della legge  29  dicembre
1993, n. 580, concernente l'istituzione del registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile ed al citato articolo 8 della
legge n. 580 del 1993, la tassa di concessione  governativa  prevista
dall'articolo 4 della tariffa  suddetta  continua  ad  essere  dovuta
esclusivamente per le iscrizioni corrispondenti a quelle da  eseguire
nei registri di cancelleria del tribunale secondo le disposizioni per
l'attuazione del codice civile. 
   139. La misura della tassa prevista nell'articolo 14 della tariffa
di cui al comma 138 e' elevata da lire 120 mila a lire 170 mila. 
   140. La misura della tassa prevista  dall'articolo  61,  comma  1,
della tariffa di cui al comma 138 e' elevata da lire 50 mila  a  lire
70 mila. 
   141.  E'  istituita  la  tassa  di  concessione  governativa   per
l'iscrizione agli albi, fissata  in  lire  250  mila,  riguardante  i
soggetti di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli  70,
71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa di cui al comma 138. 
   142. Nell'articolo 85 della tariffa di cui al comma 138, la nota 3
e' sostituita dalla seguente: 
   "3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri  tenuti  da
esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa
e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali  nella  misura
forfetaria di lire 600 mila, prescindendo  dal  numero  dei  libri  o
registri tenuti e delle relative pagine; tale  misura  e'  elevata  a
lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione  supera,  alla
data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La  tassa  deve
essere corrisposta entro il termine di  versamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto dovuta per l'anno precedente,  mediante  delega  alle
aziende e agli istituti di credito che  provvedono  a  versarla  alle
sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio
dell'attivita' la  tassa  di  cui  alla  presente  nota  deve  essere
corrisposta  in  modo  ordinario  prima  della  presentazione   della
relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi
dell'attestazione del versamento". 
   143. La nota 2 dell'articolo 88 della tariffa di cui al comma  138
e' sostituita dalla seguente: 
   "2. La tassa per l'attribuzione deve  essere  pagata  prima  della
presentazione della dichiarazione di  inizio  delle  attivita',  ella
quale  devono  essere  indicati  gli  estremi  dell'attestazione   di
versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro  il  termine
di versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l'anno
precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o
tramite uffici postali che provvedono a versarla alle  sezioni  della
tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata  indicazione  degli
estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio
dell'attivita', si applica la soprattassa in  misura  pari  a  quella
della tassa". 
   144. Nell'articolo 3, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  dopo  la  lettera  b),  e'
aggiunta la seguente: 
   "b-bis) negli  altri  modi  stabiliti  dalle  singole  voci  della
tariffa". 
   145. Le tasse sulle concessioni regionali previste  dalla  tariffa
di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.  230,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, corrispondenti a quelle  erariali  non
piu' dovute ai sensi del comma 138,  possono  essere  applicate,  con
proprie  leggi,   anche   agli   atti   e   provvedimenti   adottati,
nell'esercizio delle loro funzioni, delle regioni a statuto speciale,
fermi restando i poteri al riguardo attribuiti alle stesse. 
   146. Le disposizioni dei commi da 138 a 145 del presente  articolo
hanno effetto a  decorrere  dal  1  gennaio  1996.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro
la predetta data, e' approvata la nuova  tariffa  delle  tasse  sulle
concessioni governative, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 
   147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta  disposizioni
in materia di  adempimenti  contabili  e  di  versamenti  di  imposta
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
   a)  semplificare  le  indicazioni  da  inserire  nelle   scritture
contabili degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di
impresa e dei  sostituti  di  imposta,  eliminando,  per  particolari
categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di
cui  sia  riconosciuta  la  scarsa  utilita'  rispetto  ai  costi  di
rilevazione; 
   b)  prevedere,   in   luogo   della   registrazione   cronologica,
l'annotazione dei documenti di spesa per  gruppi  omogenei  entro  il
termine   di   presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi,
nell'ipotesi in cui cio' sia giustificato  dalle  ridotte  dimensioni
dell'attivita' svolta; 
   c) semplificare le  modalita'  di  conservazione  delle  scritture
contabili e degli  altri  documenti  previsti  dalle  norme  fiscali,
attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici,  in  conformita'  ai
criteri  dettati  dall'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, a condizione che  sia  possibile  la  lettura  e  la
stampa  contestualmente  alla   richiesta   avanzata   dagli   uffici
competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici; 
   d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci
viaggianti e sostituirla con norme similari a  quelle  vigenti  nella
Unione europea; 
   e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della
ricevuta fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti  risultino
gravosi e privi di apprezzabile  rilevanza  ai  fini  del  controllo;
escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora  per
la stessa operazione venga emessa la fattura; 
   f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della
ricevuta  e  viceversa,  anche  ai  fini  della  deducibilita'  della
prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente; 
   g) armonizzare i termini di versamento in materia di  imposte  sui
redditi, imposta sul valore aggiunto e  contributi  previdenziali  ed
assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile
nonche' la disciplina delle relative sanzioni; 
   h) riordinare le modalita'  di  versamento  con  riferimento  alla
generalita' dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello  di
versamento, ferme restando  le  ulteriori  modalita'  previste  dalla
disciplina delle singole imposte. 
   148. I regolamenti da emanare ai sensi del comma  147  non  devono
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
   149. La soprattassa di cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 1976, n. 786, e successive  modificazioni,  non  si  applica
alle autovetture ed agli autoveicoli per il  trasporto  promiscuo  di
persone e di cose azionati con  motore  diesel  immatricolati  dal  3
febbraio  1992,   aventi   le   caratteristiche   tecniche   indicate
nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
subordinatamente alle condizioni ivi previste. 
   150. Le autovetture e gli autoveicoli per il  trasporto  promiscuo
di persone e di cose muniti di impianto che consente la  circolazione
mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto  o
con gas metano, con data di iscrizione sulla  carta  di  circolazione
del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto  installato
per la prima  volta  successivamente  al  1  maggio  1993,  non  sono
soggetti alla tassa speciale istituita con l'articolo 2  della  legge
21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni. 
   151. In conseguenza delle disposizioni contenute nei commi  149  e
150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano,
sono soppresse le  agevolazioni  temporanee  stabilite  dal  comma  5
dell'articolo  65  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
nonche' dal comma 20 dell'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno
1995, n. 250, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995, n. 349. 
   152. E' soppressa  la  tassa  speciale  erariale  dovuta  per  gli
autocaravan. E' abrogata la lettera b) del comma  3  dell'articolo  7
del  decreto-legge  13  maggio  1991,   n.   151,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  202,  come  modificato
dall'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 
   153.  L'articolo  12  della  legge  21  maggio  1955,  n.  463,  e
successive  modificazioni,  non  si  applica  nei   confronti   delle
autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone
e di cose idonei all'impiego  fuoristrada,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non  si  fa  luogo  ai
rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma. 
   154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e  152,
per compensazione e riequilibrio interno  dello  stesso  settore,  in
luogo  dell'aumento  del  6  per  cento   previsto   dal   comma   21
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della
tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31
dicembre 1994 e' aumentato del 7 per cento per l'anno  1996,  dell'11
per cento per l'anno 1997 e del 13  per  cento  per  l'anno  1998.  A
decorrere dal 1 gennaio 1996, le tasse  automobilistiche  erariali  e
regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai  motocicli  e
motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo e' inferiore  a  lire
20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa
il cui termine di pagamento  scade  successivamente  al  31  dicembre
1995. 
   155. All'articolo 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: "Alfa Romeo" sono  inserite  le
seguenti: "Costruiti da oltre trenta anni". 
   156. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 23 del testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal
seguente: 
   "Art. 23. - (Tassa sulla circolazione di prova). -  1.  Le  targhe
per la circolazione di prova  di  cui  all'articolo  98  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento  della
tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa  alla  legge  21
maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni. La stessa tassa deve
essere corrisposta per ogni anno successivo  a  quello  di  rilascio,
indipendentemente dalla  conferma  della  validita'  e  dall'utilizzo
della targa, anche da coloro che ne sono gia' in possesso.  L'obbligo
del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in  cui
avviene la restituzione della targa. 
   2.  Gli  uffici  provinciali  della   direzione   generale   della
motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione   devono
comunicare  all'amministrazione  finanziaria   le   targhe   per   la
circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre
1995, nonche' le generalita' o la regione sociale e il domicilio  dei
rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno  di  ogni
anno gli uffici predetti devono comunicare  le  targhe  rilasciate  e
quelle restituite  nel  semestre  precedente  nonche'  le  variazioni
riguardanti gli assegnatari. 
   3. Se il Ministro delle finanze si avvale della  facolta'  di  cui
all'articolo 4 del presente testo unico, le comunicazioni di  cui  al
comma 2 devono essere inviate al competente  ufficio  dell'Automobile
Club d'Italia ". 
   157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero
delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi  di
riscossione  e  riscontro  delle  tasse  automobilistiche   e   degli
abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del  Ministro  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del  22  dicembre
1986, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 1996. 
   158. La nuova convenzione concernente servizi di cui al comma  157
verra' stipulata previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze. 
   159. Il comma 5 dell'articolo 43  del  decreto-legge  23  febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995, n. 85, e' abrogato. 
   160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti  legislativi
di riordino della normativa in  materia  di  tasse  automobilistiche,
anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi
tributari. 
   161. La delega di  cui  al  comma  160  deve  essere  attuata  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) soppressione dell'addizionale di cui all'articolo 25  della  legge
24 luglio 1961,  n.  729,  e  contemporanea  elevazione  delle  tasse
automobilistiche nella stessa percentuale, nonche' modificazione del 
   carico  tributario  automobilistico  in  ragione  sia  di  criteri
tributari 
che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti; 
b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione 
e IVA connessa e della  tassa  di  concessione  governativa  relativa
all'abbonamento;  determinazione  della  percentuale  di  aumento  da
apportare alle tasse automobilistiche per  il  recupero  del  gettito
nonche'  della  quota  di  detto  aumento  sostitutivo   del   canone
autoradio,  comprensivo  di  IVA  calcolata  sulla  base  dei  canoni
introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e  della
quota  sostitutiva  delle  tasse  di   concessione   governativa   di
pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi  delle  voci  di
tariffa alle mille lire per difetto se la frazione non  e'  superiore
alle lire cinquecento e per eccesso se  e'  superiore;  raccordo  con
l'articolo 4 della legge 25 giugno  1993,  n.  206,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.  441,
che devolve allo strumento pattizio del  contratto  di  servizio  tra
Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e   RAI   la
determinazione dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni  sua
forma per le  diverse  utenze;  previsione  del  trasferimento  delle
competenze in  materia  di  tasse  automobilistiche  all'ufficio  del
registro di Roma e previsione della facolta' di  avvalersi,  per  gli
adempimenti  ad  esso  demandati,  della   collaborazione   dell'ente
concessionario del servizio di riscossione e  controllo  delle  tasse
automobilistiche; 
   c)  razionalizzazione  e  snellimento   della   disciplina   della
interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a  parziale
modifica dell'articolo 5, commi trentaseiesimo, quarantaqrattesimo  e
quarantanovesimo,  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953,
convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle
competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi; 
   d) revisione di casi  di  esenzione  dall'obbligo  tributario,  in
relazione a particolari categorie di veicoli; 
   e) applicazione  alle  riscossioni  delle  tasse  automobilistiche
delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti; 
   f) abrogazione di disposizioni vigenti,  anche  aventi  valore  di
legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina. 
   162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare,  a
norma dell'articolo 18 della legge 21  maggio  1955,  n.  463,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
legislativi di cui al comma 160, puo' stabilire modalita'  e  termini
per il pagamento della tassa automobilistica. 
   163. A decorrere dal 1 luglio 1996 l'esazione  della  tassa  sugli
autoveicoli e' effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie  di
assicurazione che hanno in  carico,  ai  fini  della  responsabilita'
civile, gli autoveicoli. 
   164. Le compagnie  di  assicurazione  devono  versare  all'erario,
entro le normali scadenze mensili per il  versamento  delle  ritenute
d'acconto,  gli  importi  riscossi  per  conto  degli  enti  pubblici
interessati ai fini della tassa sulla proprieta' degli autoveicoli. 
   165. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
per fissare le procedure tecniche per l'attuazione dei commi da 163 a
167 del presente articolo, nonche' l'eventuale rimborso dei costi  di
esazione sostenuti dalle compagnie assicuratrici. 
   166. Sono fatti salvi i meccanismi, vigenti a livello locale  e  a
livello statale, per il calcolo della tassa  sulla  proprieta'  degli
autoveicoli. 
   167. Gli autoveicoli privi di copertura assicurativa  inutilizzati
sono assoggettati, comunque, al pagamento della tassa di cui al comma
163 da effettuare  mediante  versamento  in  conto  corrente  postale
secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 165. 
   168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,
concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte
degli interessi, premi ed altri frutti delle  obbligazioni  e  titoli
similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti  principi
e criteri direttivi: 
   a)  soppressione  della  ritenuta  a  titolo  di  acconto  di  cui
all'articolo 26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,   per   gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
emessi da banche e da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in
mercati regolamentati italiani, nonche' delle  obbligazioni  e  degli
altri titoli indicati nell'articolo 31  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; 
   4) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura  del
12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri  frutti  di  cui  alla
lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti  di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo  testo  unico,
non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio  dello
Stato, nonche' da organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma  2
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,  e  successive
modificazioni, da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi  di
diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di  cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,  e  da
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,
e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara'
applicata ad opera di intermediari autorizzati; 
   c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta
nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello  Stato,
con esclusione dei soggetti  residenti  in  Stati  a  regime  fiscale
privilegiato; 
   d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie  a  consentire
il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
da a) a c); 
   e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a  c)
sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei  titoli,  anche   in
circolazione, con esclusione degli interessi in corso di  maturazione
alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; 
   f) l'entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  attuazione
dovra'  avvenire  non  prima  di  tre  mesi  dalla  data  della  loro
pubblicazione. 
   169. L'attuazione della delega di cui  al  comma  168  non  dovra'
comportare minori entrate nette, anche prevedendo misure compensative
transitorie, attraverso l'integrazione degli acconti dovuti  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle persone  giuridiche  dai  soggetti  diversi  da  quelli
indicati  nel  comma  168,  lettera  b),  nonche'  mediante   congrua
ridefinizione  degli  oneri  accessori  sopportati  dal   Tesoro   in
occasione della emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine. 
   170. Le liti  fiscali  in  materia  di  dogane  e  di  imposizione
indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data  del  15
settembre 1995 dinanzi all'autorita' giudiziaria  ordinaria  in  ogni
grado  del  giudizio,  e  quelle  che  possono  insorgere  per   atti
notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di
constatazione per i quali non sia stato  ancora  notificato  atto  di
imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con
il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della
sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che  non  sia  stato
ancora determinata la sanzione, il  15  per  cento  e  calcolato  sul
minimo della sanzione applicabile.  E'  escluso  il  pagamento  delle
indennita' di mora e degli interessi. 
   171. La lite e' pendente anche nel caso che il ricorso  presentato
in sede amministrativa o  giurisdizionale,  purche'  tempestivo,  sia
inammissibile. 
   172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al  31  marzo
1996; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza  nel  suddetto
periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta  del
contribuente che dichiari di volersi avvalere delle  disposizioni  di
cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo. 
   173.  Il  pagamento  e'  effettuato  entro  il  31   marzo   1996.
Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere  a  seguito  di
verbali di constatazione di cui  al  comma  170,  il  pagamento  deve
essere effettuato entro trenta giorni  dalla  notifica  del  relativo
avviso di liquidazione delle somme dovute. 
   174.  La  definizione   estingue   il   giudizio,   determina   la
compensazione delle spese di lite e non da', comunque,  diritto  alla
restituzione delle somme eventualmente gia' versate. 
   175. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: 
   a) le modalita' per la presentazione delle domande; 
   b) le procedure per il controllo delle stesse; 
   c) le modalita' per il pagamento delle somme dovute; 
   d) le modalita' per l'estinzione dei giudizi; 
   e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a
176 del presente articolo. 
   176.  Possono  essere  definite  anche  le  controversie  pendenti
relative a violazioni costituenti reato suscettibili  di  definizione
amministrativa; la disposizione non si applica ai  soggetti  indicati
all'articolo 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 
   177. All'articolo 51, secondo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 6) e' inserito il seguente: 
   "6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore  regionale
delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza,  del  comandante  di
zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica,
il rilascio  di  una  dichiarazione  contenente  l'indicazione  della
natura, del  numero  e  degli  estremi  identificativi  dei  rapporti
intrattenuti con aziende o  istituti  di  credito,  l'amministrazione
postale,  con  societa'  fiduciarie  ed  ogni   altro   intermediario
finanziario nazionale o straniero, in corso  ovvero  estinti  da  non
piu' di cinque anni dalla data  della  richiesta.  Il  richiedente  e
coloro che vengono in possesso  dei  dati  raccolti  devono  assumere
direttamente  le  cautele  necessarie  alla  riservatezza  dei   dati
acquisiti;". 
   178. All'articolo 32, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  dopo  il  numero  6)  e'
inserito il seguente: 
   "6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore  regionale
delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza,  del  comandante  di
zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della  natura,
del numero e degli estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti
con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con
societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale
o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla
data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele  necessarie
alla riservatezza dei dati acquisiti;". 
   179. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e
successive modificazioni, e l'articolo 54, sesto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che  prevedono  l'accertamento  induttivo  basato  sui
coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume  d'affari,  sono
abrogati a  decorrere  dagli  accertamenti  relativi  al  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. 
   180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi
di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi  hanno
validita' ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta 1996. 
   181.  Fino  alla  approvazione  degli  studi   di   settore,   gli
accertamenti di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive   modificazioni,   possono   essere   effettuati,    senza
pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento  alle
altre categorie reddituali utilizzando i parametri di  cui  al  comma
184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei
ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai
commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti: 
   a) dei soggetti diversi da quelli indicati  nell'articolo  87  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  si
avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo  testo
unico e degli esercenti arti e professioni  che  abbiano  conseguito,
nel periodo di imposta precedente,  compensi  per  un  ammontare  non
superiore a 360 milioni di lire e  che  non  abbiano  optato  per  il
regime ordinario di contabilita'; 
   b) degli esercenti attivita' d'impresa o  arti  e  professioni  in
contabilita' ordinaria quando dal verbale  di  ispezione  redatto  ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilita' della contabilita'
ordinaria. Con regolamento da  emanare  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge; sono stabiliti  i  criteri  in  base  ai
quali la  contabilita'  ordinaria  e'  considerata  inattendibile  in
presenza di gravi  contraddizioni  o  irregolarita'  delle  scritture
obbligatorie ovvero tra esse e i dati  e  gli  elementi  direttamente
rilevati. 
   182. Le disposizioni di cui ai commi da 179  a  189  del  presente
articolo non si applicano nei confronti dei  contribuenti  che  hanno
dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi  di
lire. 
   183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto , all'ammontare  dei
maggiori ricavi o  compensi,  determinato  sulla  base  dei  predetti
parametri, si applica, tenendo conto della  esistenza  di  operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle  operazioni
imponibili, diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di  beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
   184.  Il  Ministero  delle  finanze-Dipartimento  delle   entrate,
elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi,  i  compensi
ed il volume d'affari fondatamente attribuibili  al  contribuente  in
base alle  caratteristiche  e  alle  condizioni  di  esercizio  della
specifica  attivita'  svolta.  A  tal  fine  sono  identificati,   in
riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti
che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si  rilevano  coerenti
indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi  sono
determinati   parametri   che   tengano   conto   delle    specifiche
caratteristiche della attivita' esercitata. 
   185. L'accertamento di cui al comma 181 puo'  essere  definito  ai
sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656, limitatamente alla categoria di reddito che ha  formato  oggetto
di  accertamento.  L'intervenuta  definizione  dell'accertamento  con
adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo
stesso periodo di imposta, l'accertamento  di  cui  all'articolo  38,
commi da quarto a settimo, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. 
   186. I parametri di cui al comma 184 sono  approvati  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il
Ministero delle finanze provvede alla distribuzione  gratuita,  anche
tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali,  dei
supporti meccanografici  contenenti  i  programmi  necessari  per  il
calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri. 
   187.  La   determinazione   di   maggiori   ricavi,   compensi   e
corrispettivi, conseguente  esclusivamente  alla  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 181. non costituisce notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 
   188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi
ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore  aggiunto,
ricavi o compensi  non  annotati  nelle  scritture  contabili  ovvero
corrispettivi non registrati per evitare  l'accertamento  di  cui  al
comma 181, si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  55,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  e  all'articolo
48, primo comma, quarto periodo, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  ma
non e' dovuto il versamento della somma  pari  ad  un  ventesimo  dei
ricavi o dei compensi non annotati  ovvero  pari  ad  un  decimo  dei
corrispettivi non registrati, ivi previsto. 
   189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188  si  applicano  per
gli accertamenti relativi al periodo di imposta in  corso  alla  data
del 31 dicembre 1995. 
   190. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine , il  seguente  periodo:"
Si considerano percepiti nel periodo di imposta  cui  si  riferiscono
anche i compensi in denaro o in natura corrisposti dai  sostituti  di
imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta
successivo, a condizione che venga applicata la disposizione  di  cui
al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 23 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
   191. All'articolo 23, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine,  il
seguente  periodo:  "Possono  essere  inclusi  nelle  operazioni   di
conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o  in  natura,
corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno  successivo,  a
condizione che le relative ritenute siano versate entro il giorno  15
dello stesso mese se il sostituto di imposta  e'  titolare  di  conto
fiscale ovvero il giorno 20 negli altri casi". 
   192. Sono salvi tutti gli atti e gli adempimenti posti  in  essere
dai sostituti di imposta e dai sostituiti, anteriormente alla data in
cui hanno effetto le modifiche indicate nei commi 190 e  191,  quando
le retribuzioni maturate nel periodo di imposta, anche se corrisposte
entro il gennaio seguente, siano state incluse nel conguaglio di fine
anno, sempreche' le relative ritenute siano versate entro la fine del
mese successivo a quello in cui sono state operate. 
   193. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  7,  comma  4,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  limitatamente  al  potenziamento
dell'Amministrazione  finanziaria  ed  alla  erogazione  di  compensi
incentivanti  la  produttivita'  e  l'incremento  dell'attivita'   di
contrasto  all'evasione  fiscale  e   di   recupero   delle   entrate
tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche'
le relative procedure di riscossione: 
   a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta  sul
reddito delle  persone  giuridiche,  l'imposta  locale  sui  redditi,
nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle
imprese: 
   1)  le  imposte  riscosse  a  seguito  della  adesione   e   della
conciliazione ai  sensi,  rispettivamente,  degli  articoli  2-bis  e
2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 
   2) le imposte riscosse mediante ruoli; 
   3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato  o
ritardato versamento riscossi mediante ruoli; 
   4) le pene pecuniarie e  soprattasse  per  violazione  alle  norme
riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta; 
   b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta  di  registro,  le
imposte ipotecaria e catastale, le accise e le  imposte  erariali  di
consumo sugli oli  minerali,  loro  derivati,  e  prodotti  analoghi,
nonche' sui gas incondensabili: 
   1)  le  imposte  riscosse  a  seguito  della  adesione   e   della
conciliazione ai  sensi,  rispettivamente,  degli  articoli  2-bis  e
2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 
   2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli; 
   3) le multe, le ammende e le sanzioni  amministrative  dovute  dai
trasgressori di norme relative alle tasse ed alle  imposte  indirette
sugli affari; 
   4) le multe, le ammende e le sanzioni  amministrative  dovute  dai
trasgressori di norme di materia di accise e di  imposte  di  consumo
riscosse mediante ruoli. 
   194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro
delle finanze previsto nel terzo periodo del citato articolo 7, comma
4,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  a  decorrere
dall'anno finanziario 1996  si  fa  riferimento  all'ammontare  delle
somme versate relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate  dal
rendiconto dello Stato, eccedenti  l'ammontare  delle  previsioni  di
bilancio in termini di cassa: 
   195. I criteri generali e le modalita' di erogazione del  compenso
di cui al comma 193 e del fondo di cui al comma 196 sono definiti con
contrattazione decentrata  a  livello  nazionale,  sulla  base  della
produttivita'  raggiunta  dall'ufficio  di   appartenenza   e   degli
obiettivi assegnati. 
   196.  Ai  fini  della  perequazione  del   trattamento   economico
accessorio del personale dell'Amministrazione  finanziaria,  prevista
dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991,  n.  358,  e'
costituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero delle finanze alimentato mediante le  risorse  conseguibili
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e  2,  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
   197. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale di  lavoro  in  materia  di  mobilita'  del  personale,  il
Ministero  delle  finanze  predispone  annualmente  un  programma  di
mobilita' interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti
e di personale con funzioni di accertamento, nonche' a garantire  una
razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale. 
   198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197  si  applicano
le disposizioni concernenti l'indennita' di missione prevista  per  i
magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6  della  legge  19
febbraio 1981, n. 27, nonche' le disposizioni concernenti il  diritto
al trasferimento del coniuge convivente di cui all'articolo 1,  comma
5, della legge 10 marzo 1987, n. 100. 
   199. Ai dipendenti dell'Amministrazione  finanziaria  assegnati  o
trasferiti in conformita' al programma di cui  al  comma  197  ed  al
personale della Guardia di finanza assegnato o  trasferito  d'ufficio
sono concessi, con priorita'  rispetto  agli  altri  aventi  diritto,
alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello  Stato  il  cui
canone e' determinato ai sensi degli articoli  12  e  seguenti  della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 
   200. Il fondo di previdenza per il personale del  Ministero  delle
finanze, istituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
marzo 1981, n. 211, e' autorizzato  ad  acquistare,  entro  tre  anni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  utilizzando,
fino ad un massimo di 500 miliardi di lire,  le  risorse  finanziarie
disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del  fondo  stesso,
immobili ad uso abitativo da attribuire  in  via  esclusiva  mediante
concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria  di
nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per  l'acquisto
e la gestione degli immobili il fondo di  previdenza  puo'  avvalersi
degli uffici del Dipartimento  del  territorio  del  Ministero  delle
finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua  le
localita' in cui devono essere acquisiti gli  immobili  in  relazione
alle esigenze degli uffici ed alle difficolta'  di  destinazione  del
personale. 
   201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora  non
sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di  dismissione
di beni immobili dello Stato, ad uso abitativo, non  occupati,  nelle
localita'  individuate  ai  sensi  del  medesimo  comma  200.   Detta
esclusione deve  essere  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con i Ministri competenti. 
   202. Gli immobili  ad  uso  abitativo  di  proprieta'  degli  enti
previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'articolo 23 del
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge  4
aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono  attribuiti  in
via prioritaria mediante concessione al personale  della  Guardia  di
finanza assegnato o trasferito d'ufficio. 
   203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per  l'assegnazione
in concessione degli alloggi stessi, le modalita'  di  pagamento  del
canone,  le  cause  di  cessazione  dall'assegnazione  e  gli  organi
competenti  ad   emanare   ordinanza   amministrativa   di   rilascio
dell'immobilie. 
   204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono
determinati ai sensi degli articoli 12  e  seguenti  della  legge  27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 
   205. Fermi restando i compiti e  le  finalita'  della  commissione
prevista dall'articolo  38  del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124  del  30  maggio  1995,  in  via
sperimentale per il personale  dell'Amministrazione  finanziaria,  al
fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche'  di  assicurare
il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione  e  la
trasparenza  dei  rapporti  con  i  contribuenti,  l'Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
d'intesa con le organizzazioni  sindacali,  definisce,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
procedure  finalizzate  alla   riqualificazione   professionale   del
personale  e  idonee  alla  copertura  dei  posti  disponibili  nelle
dotazioni organiche, dei livelli dal quinto  al  nono,  degli  uffici
finanziari,  determinate  ai  sensi  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
   206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai  seguenti
criteri generali: 
   a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento  e  specializzazione
sono organizzati dal Dipartimento della funzione  pubblica,  d'intesa
con il Ministero delle finanze; 
   b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di  una  prova
selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la
competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni  del  profilo
al quale e' indirizzato il corso; 
   c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla  lettera  b)  i
dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  in  servizio   al   31
dicembre 1994, appartenenti a  qualifiche  funzionali  immediatamente
inferiori a quella a cui sono indirizzati  i  corsi,  salvo  che  per
l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso,  alla  data
di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno
cinque anni e del  titolo  di  studio  prescritto  per  l'accesso  al
profilo professionale cui sono indirizzati i corsi,  ovvero  con  una
anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del  titolo
di studio inferiore a quello previsto per la  qualifica  per  cui  si
concorre; 
   d) i corsi hanno contenuto teorico  e  vertono  sulle  materie  di
diritto tributario, diritto amministrativo e ragioneria; 
   e) a conclusione dei corsi i  candidati  sono  sottoposti  ad  una
prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al  quale  e'
indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita  la
graduatoria dei vincitori; 
   f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal  Ministro
per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro delle finanze. 
   207. Il decreto con il quale l'Amministrazione finanziaria procede
all'inquadramento alla qualifica superiore  del  dipendente,  che  ha
superato il corso con esito favorevole, contiene anche  l'indicazione
dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena  di
decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento. 
   208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione
della prima graduatoria del corso di cui al  comma  207,  decorre  il
termine  di  sessanta  giorni  per  l'applicazione  della  disciplina
prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni, in deroga  a  quanto  previsto  dallo
stesso articolo 57, comma 6. 
   209. L'articolo 5 della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 3  maggio  1971,  n.  320,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i  capitani  del
ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a  frequentare  il
corso superiore di polizia  tributaria,  della  durata  di  due  anni
accademici, nel numero  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, subordinatamente all'esito favorevole  di  un  concorso  per
titoli ed esami e nell'ordine della  graduatoria  compilata  in  base
alle risultanze dello stesso. 
   2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e'  ammessa
per piu' di due volte, ancorche' non  consecutive.  Dal  computo  del
limite sono escluse le partecipazioni  ai  concorsi  al  termine  dei
quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato  nella
graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non  inferiore
a 26/30. 
   3. Sulle domande di ammissione  al  concorso  esprimono  parere  i
superiori gerarchici, fino  al  comandante  di  Corpo,  e  decide  la
commissione ordinaria di  avanzamento,  tenuto  conto  dei  requisiti
complessivi  e  dei  precedenti  di  carriera  e  di  servizio  degli
ufficiali. 
   4. I tenenti  colonnelli,  alla  data  in  cui  viene  indetto  il
concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo  dell'organico  di
grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono
avere  compiuto   il   periodo   di   comando   richiesto   ai   fini
dell'avanzamento al grado superiore ed  essere  compresi,  alla  data
anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. 
   5. Il corso superiore  di  polizia  tributaria  provvede  all'alta
qualificazione  professionale  degli  ufficiali  del  ruolo   normale
mediante  il  perfezionamento  ed   il   completamento   della   loro
preparazione  tecnica  e  culturale,  ai  fini  dell'assolvimento  di
incarichi di particolare rilievo in  campo  operativo  e  presso  gli
organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di
elevato impegno. 
   6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del
corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto  del
Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3.  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
   7. Il concorso di cui al comma  1  e'  indetto  alla  data  del  1
gennaio, con decreto del Ministro delle finanze. 
   8. Alla valutazione dei titoli e delle  prove  di  esame  provvede
apposita commissione presieduta dal comandante in seconda  del  Corpo
della  guardia  di  finanza.   La   stessa   si   articola   in   due
sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame
ed e' nominata annualmente con decreto del  Ministro  delle  finanze,
con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle  predette
sottocommissioni. 
   9. Il superamento del corso di cui al comma 1  costituisce  titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri  corsi
o titoli acquisiti, in aggiunta  ai  vantaggi  di  carriera  previsti
dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge". 
   210. Sino all'emanazione del decreto  ministeriale  con  il  quale
sono stabilite le modalita'  per  lo  svolgimento  del  concorso  per
l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria,  i  tenenti
colonnelli compresi nell'ultimo  terzo  dell'organico  del  grado,  i
maggiori ed i capitani compresi nel  primo  terzo  dell'organico  del
grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso
superiore  di  polizia  tributaria  secondo  le  norme  previste  dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono  i  benefici
di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre
1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo. 
   211. La legge 29 luglio 1991, n.  237,  e'  abrogata  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
   212.  Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  a   reclutare
annualmente nel Corpo della guardia  di  finanza,  nei  limiti  delle
vacanze esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri, un contingente di
finanzieri ausiliari tratti dai giovani iscritti nelle liste di  leva
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano  domanda,
qualora abbiano ottenuto il  nulla-osta  dalle  competenti  autorita'
militari. Essi debbono essere in possesso  dei  requisiti  prescritti
per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza. 
   213.  L'entita'  del  contingente  da  reclutare  viene  stabilita
annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro della difesa. 
   214. Il servizio dei finanzieri ausiliari e', a tutti gli effetti,
servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva
per l'Esercito. 
   215.  I  finanzieri  ausiliari  sono  assegnati  ad  istituti   di
istruzione per  un  addestramento  militare  e  tecnico-professionale
della durata di quattro mesi. Nel  successivo  impiego  deve  tenersi
conto del loro particolare grado di addestramento. 
   216. I finanzieri ausiliari sono soggetti alle norme del  relativo
stato giuridico dei finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza,
nonche' alle norme di servizio previste per gli appartenenti  a  tale
Corpo. 
   217. I finanzieri ausiliari assumono la  qualifica  di  agenti  di
polizia giudiziaria, di agenti di pubblica sicurezza e di  agenti  di
polizia tributaria al compimento del quarto mese di servizio  e,  con
la medesima decorrenza, e' loro attribuito il  trattamento  economico
previsto dalle norme vigenti per i Carabinieri ausiliari. 
   218. I finanzieri ausiliari sono collocati in  congedo  illimitato
al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si  applicano,
per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui  all'articolo  38
della legge 3 agosto 1961, n. 833. 
   219. All'atto di collocamento in congedo, coloro che  ne  facciano
richiesta  ed  abbiano  prestato  lodevole  servizio  possono  essere
trattenuti  per  un  altro  anno,  con  la  qualifica  di  finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma  volontaria
di anni quattro, previo completamento dei corsi di  istruzione  e  di
addestramento previsti per i finanzieri. Tale seconda  facolta'  puo'
essere esercitata, ricorrendone i presupposti di  lodevole  servizio.
Il servizio gia' prestato dalla data  dell'iniziale  reclutamento  e'
valido a tutti gli effetti sia  giuridici  che  economici  qualora  i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro. 
   220. Il Ministro delle finanze puo' in qualsiasi momento,  durante
la ferma di leva, esonerare i finanzieri ausiliari dal  servizio  nel
Copro  della  guardia  di  finanza  con  provvedimento  motivato.   I
finanzieri ausiliari  esonerati  vengono  posti  a  disposizione  dei
distretti militari competenti, per il completamento  della  ferma  di
leva. 
   221. Per una piu' incisiva  attivita'  di  contrasto  all'evasione
fiscale e per ripianare vacanze organiche  del  ruolo  normale  degli
ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della guardia di
finanza, previsto  dalla  tabella  E  allegata  al  decreto-legge  18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 1992, n. 217, il Corpo della  guardia  di  finanza,  per  il
reclutamento di sottotenenti in  servizio  permanente  effettivo,  e'
autorizzato ad indire concorsi straordinari,  per  titoli  ed  esami,
riservati  agli  ufficiali  di  complemento  laureati,  di  eta'  non
superiore a trenta anni, che: 
   a) abbiano prestato o stiano prestando servizio  di  prima  nomina
nella Guardia di finanza; 
   b) siano riconosciuti  meritevoli  di  parteciparvi  per  qualita'
morali, di carattere e per precedenti disciplinari; 
   c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel
congedo. 
   222. I concorsi di cui al comma 221 sono indetti con  decreto  del
Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi  pubblici  e  con  l'applicazione  delle
disposizioni e modalita' contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7,
8, 10 e 11, della  legge  28  giugno  1986,  n.  338,  concernenti  i
concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso
articolo 4. 
   223. Alla legge  26  febbraio  1974,  n.  45,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al secondo comma dell'articolo: 
   1) dopo le parole "concorso per titoli" sono aggiunte le seguenti:
"ed esami"; 
   2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro  delle
finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". 
   b) all'articolo 2: 
   1) al primo comma, dopo le  parole  "norme  di  svolgimento"  sono
inserite le seguenti: ", la ripartizione dei  posti,  se  necessaria,
tra le categorie, specialita' e specializzazioni, indicate nei  bandi
di concorso"; 
   2) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
   "Ai titoli non puo', in ogni caso, essere attribuito un  punteggio
superiore ad un terzo del punteggio massimo  attribuibile  a  ciascun
candidato. 
   Gli esami di cui al secondo comma dell'articolo 1 consistono nella
somministrazione  di  test  culturali  ed  intellettivi   idonei   ad
accertare che i candidati siano in possesso di qualita'  adeguate  al
ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati". 
   224. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30  agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n.  427,  la  cifra:  "1.146.600"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"1.166.000". 
   225. Per l'anno 1996, in attuazione dell'articolo 33  della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della  rete  di
raccolta del gioco del lotto garantendo una adeguata  presenza  della
raccolta nei comuni ove la domanda puo' essere piu' significativa, al
fine  di  conseguire  il  maggior  gettito  erariale  di  lire  1.500
miliardi. 
   226. Gradualmente, fino al 10  per  cento,  le  nuove  concessioni
possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti  di  generi
di   monopolio   site    in    stazioni    ferroviarie,    marittime,
automobilistiche,  delle  aviolinee  ed  in  stazioni   di   servizio
autostradali. 
   227. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito  il
comitato  generale  per  i  giochi,  procede   ad   incrementare   la
distribuzione e la vendita dei  biglietti  delle  lotterie  nazionali
tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso  l'istituzione  di
eventuali canali aggiuntivi. 
   228. Ferma restando la  facolta'  attribuita  al  Ministero  delle
finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
la raccolta delle giocate del lotto e dei  concorsi  pronostici  deve
essere  effettuata  direttamente  presso  le   ricevitorie   a   cio'
espressamente  autorizzate,  non  essendo  ammessa  alcuna  forma  di
intermediazione. 
   229.   L'organizzazione   e   l'esercizio   delle   scommesse    a
totalizzatore e a quota fissa riservate al  CONI  sulle  competizioni
sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo'  essere
affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che
offrano adeguate garanzie. 
   230. Con regolamento approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  determinate   le   norme   per
l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. 
   231. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono
determinate le quote  dell'introito  derivante  dall'esercizio  delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di nuova  istituzione,  al
netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
della quota attribuita al concessionario e  degli  oneri  di  diretta
imputazione del concedente, spettanti allo Stato  e  al  CONI.  Dette
quote sono destinate, per almeno il 50 per  cento,  d'intesa  con  le
regioni  e  le  province   autonome,   a   favorire   la   diffusione
dell'attivita'  sportiva  nel  Paese,  attraverso  interventi   sulle
infrastrutture sportive, segnatamente nelle  zone  piu'  carenti,  in
particolare del Mezzogiorno  e  delle  periferie  delle  grandi  aree
urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di  tutti
i cittadini nell'intero territorio nazionale. 
   232. Ai fini dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  trasferiti  nei  ruoli  del  Ministero  delle  finanze  in
conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione  aziendale,
e'  attribuito  un  assegno  personale   non   pensionabile   e   non
rivalutabile,  pari  all'eventuale  differenza  tra  il   trattamento
accessorio complessivo in godimento  all'atto  del  passaggio  ed  il
trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione. 
   233. L'assegno personale di cui al comma 232 e' conservato fino al
riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle  predette  quote  di
retribuzione accessoria. 
   234. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato distaccati presso il Ministero delle  finanze,  in  attesa  del
trasferimento previsto al comma 232, e'  corrisposto  il  trattamento
accessorio complessivo fruito prima del distacco. 
   235.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  232  si
provvede annullamente utilizzando le disponibilita' del capitolo  110
dello stato di previsione della spesa  dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato nella misura resa necessaria dal  numero  delle
unita'   che   transitano   alle   dipendenze    dell'Amministrazione
finanziaria. 
   236. La somma di  cui  al  comma  235  dovra'  essere  versata  ad
apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata  ai  fini
della sua iscrizione al capitolo 1027 dello stato di  previsione  del
Ministero delle finanze per ciascun anno finanziario. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
   237. Gli  enti  pubblici  e  le  persone  giuridiche  private  che
gestiscono forme di previdenza obbligatoria e che riscuotono i  fondi
destinati per legge all'Associazione nazionale mutilati  ed  invalidi
del lavoro (ANMIL), all'Ente nazionale assistenza  orfani  lavoratori
italiani (ENAOLI) ed all'Opera nazionale pensionati d'Italia  (ONPI),
ad eccezione  dell'INPS  e  dell'INAIL  per  i  quali  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1-duodecies  del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1978,  n.  641,  e  successive  modificazioni,
provvedono a trasferire detti fondi, riscossi fino al 31 marzo  1979,
al  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato   -
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti. I fondi riscossi successivamente alla  predetta
data del 31 marzo 1979 sono versati all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisiti all'Erario. 
   238. L'autorita' per l'energia elettrica ed il gas  accerta  entro
il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti
dalla reintegrazione degli oneri connessi  alla  sospensione  e  alla
interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari  ed
alla chiusura definitiva  delle  centrali  nucleari,  verificando  la
congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli
definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
Qualora entro tale data l'Autorita' non abbia provveduto ai  relativi
accertamenti provvede entro i successivi sessanta giorni il  Ministro
del tesoro. 
   239. Ai fini del contenimento del limite massimo del  saldo  netto
da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998,  con  provvedimenti  da
adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno adottate misure  selettive
di riduzione di spesa in misura  complessiva  non  inferiore  a  lire
5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997
e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tali importi  sono  iscritti
ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 
   240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II,
punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIPE n. 32  del  23  maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio  1986,
dopo che il  CIPE  avra'  accertato  l'avvenuto  conseguimento  delle
finalita' dello stesso provvedimento, sono riassegnati al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato. Il CIP provvede  all'accertamento
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
   241. Le entrate di  cui  ai  commi  82  e  seguenti  del  presente
articolo e gli effetti finanziaria  derivanti  dai  provvedimenti  da
emanare ai sensi del comma 239 sono destinati all'erario e concorrono
alla copertura degli oneri  per  il  servizio  del  debito  pubblico,
nonche' alla  realizzazione  delle  linee  di  politica  economica  e
finanziaria in funzione degli impegni di  riequilibrio  del  bilancio
assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle  finanze,
di concerto con il Ministro del  tesoro,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  saranno
definite, ove necessarie, le modalita'  per  l'attuazione  di  quanto
previsto dal presente comma. 
   242. Qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla
stima del fabbisogno del settore statale  per  l'anno  1996,  di  cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni, risulti superiore a quello  previsto  dalla
relazione previsionale e programmatica per il medesimo anno 1996,  il
Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di
riduzione di spesa volti a  ricondurre  il  fabbisogno  medesimo  nei
limiti programmati. 
   243. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano in quanto non  in  contrasto  con  le  norme  dei  rispettivi
Statuti e con le relative norme di attuazione. 
   244.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  con
decorrenza dal 1 gennaio 1996. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 28 dicembre 1995 
    
                 SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  MASERA,  Ministro  del  Bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  FANTOZZI. Ministro delle finanze

    
Visto, il guardasigilli: DINI