Art. 3.
  1.  Su richiesta del costruttore, o del suo legale rappresentante e
sulla base di prove da questo fornite, possono essere  fissati  dalla
Direzione  generale  della  M.C.T.C.  valori limite di emissione piu'
elevati di quelli previsti dal presente decreto per tipi  di  veicoli
che,  all'atto  dell'omologazione  CEE, non abbiano potuto rispettare
detti valori.