Art. 3. 1. Su richiesta del costruttore, o del suo legale rappresentante e sulla base di prove da questo fornite, possono essere fissati dalla Direzione generale della M.C.T.C. valori limite di emissione piu' elevati di quelli previsti dal presente decreto per tipi di veicoli che, all'atto dell'omologazione CEE, non abbiano potuto rispettare detti valori.