Art. 3. Sulla base delle direttive di cui all'art. 1, lettere b), c) e d), le regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti per ciascun ambito territoriale ottimale delimitato a norma dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, d'intesa con gli enti locali ricadenti negli stessi ambiti e nelle forme e modi di cooperazione definiti a norma dell'art. 9 della legge citata, tenuto conto della ricognizione e del programma di interventi di cui all'art. 11, comma 3, della stessa legge.