Art. 3.
   Sulla base delle direttive di cui all'art. 1, lettere b), c) e d),
le   regioni   provvedono,   nell'ambito  delle  proprie  competenze,
all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti  per
ciascun  ambito  territoriale ottimale delimitato a norma dell'art. 8
della legge 5 gennaio 1994, n.  36,  d'intesa  con  gli  enti  locali
ricadenti  negli  stessi  ambiti e nelle forme e modi di cooperazione
definiti a norma dell'art. 9 della legge citata, tenuto  conto  della
ricognizione  e del programma di interventi di cui all'art. 11, comma
3, della stessa legge.