Art. 5.
                       Commercializzazione CEE
    1.   I   prodotti   legalmente  riconosciuti  in  uno  dei  Paesi
dell'Unione europea sulla base di norme  armonizzate  o  di  norme  o
regole  tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in
Italia per essere impiegati nel campo  di  applicazione  disciplinato
dal  presente  decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme
armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi  di  chiusura
per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonche'
ai  prodotti  per  i  quali  e' richiesto il requisito di reazione al
fuoco,  si  applica  la  normativa  italiana  vigente,  che   prevede
specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi
della  commissione  CEE,  stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell'interno:
      decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
      decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto  il
requisito di reazione al fuoco;
      decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
      decreto  14  dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di
chiusura a cui e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.