Art. 6.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Chianti"  e vino a denominazione di origine controllata e
garantita  "Chianti  classico",  e'  tenuto,  a   norma   di   legge,
all'osservanza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti negli
annessi disciplinari di produzione.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana
      Roma, 5 agosto 1996
                                     Il dirigente superiore: ADINOLFI