Art. 4. Ammissione alla procedura di dismissione Possono partecipare alla procedura di dismissione le banche, gli intermediari finanziari, le societa' di assicurazione e gli altri investitori istituzionali, italiani o esteri, in possesso dei seguenti requisiti: a) patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1995 pari ad almeno duemila miliardi di lire; b) ultimi tre esercizi in utile; c) coefficienti patrimoniali ovvero grado di adeguatezza patrimoniale in linea con le normative nazionali o internazionali. Per i soggetti facenti parte di gruppi i requisiti devono sussistere a livello individuale e consolidato. L'offerta puo' essere presentata congiuntamente da piu' soggetti ciascuno dei quali deve possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma, mentre e' sufficiente che solo uno di essi possegga il requisito di cui alla lettera a). Entro il 18 novembre 1996 i soggetti interessati a partecipare alla procedura di dismissione e in possesso dei requisiti indicati nei precedenti commi devono dichiarare il proprio interesse alla Rothschild ottemperando agli adempimenti informativi e documentali indicati nella nota illustrativa di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Contestualmente i soggetti di cui al comma precedente devono richiedere alla Banca d'Italia un benestare di massima alla partecipazione alla procedura. La Banca d'Italia si pronuncia sulla richiesta entro sette giorni dalla sua presentazione e ne comunica l'esito all'interessato e alla Rothschild; per le richieste avanzate da soggetti diversi da banche ed intermediari finanziari italiani, la Banca d'Italia terra' conto del parere delle competenti autorita' di controllo, italiane ed estere; in tal caso il termine di sette giorni decorre dalla ricezione del predetto parere. Rothschild, anche avvalendosi di dati forniti dalla Banca d'Italia, verifica la regolarita' delle candidature entro sette giorni dalla ricezione della documentazione richiesta e, in caso di rilascio del benestare della Banca d'Italia, comunica senza indugio al candidato se sia stato o meno ammesso alla procedura di dismissione.