Art. 4.
              Ammissione alla procedura di dismissione
  Possono partecipare alla procedura di dismissione  le  banche,  gli
intermediari  finanziari,  le  societa'  di assicurazione e gli altri
investitori  istituzionali,  italiani  o  esteri,  in  possesso   dei
seguenti requisiti:
    a) patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1995 pari ad almeno
duemila miliardi di lire;
    b) ultimi tre esercizi in utile;
    c)   coefficienti   patrimoniali   ovvero  grado  di  adeguatezza
patrimoniale in linea con le normative nazionali o internazionali.
  Per  i  soggetti  facenti  parte  di  gruppi  i  requisiti   devono
sussistere a livello individuale e consolidato.
  L'offerta  puo'  essere  presentata congiuntamente da piu' soggetti
ciascuno dei quali deve possedere i requisiti di cui alle lettere  b)
e  c)  del  primo  comma,  mentre e' sufficiente che solo uno di essi
possegga il requisito di cui alla lettera a).
  Entro il 18 novembre 1996 i soggetti interessati a partecipare alla
procedura di dismissione e in possesso  dei  requisiti  indicati  nei
precedenti   commi   devono  dichiarare  il  proprio  interesse  alla
Rothschild ottemperando agli adempimenti  informativi  e  documentali
indicati  nella  nota  illustrativa  di  cui all'art. 2, comma 3, del
presente decreto.
  Contestualmente i  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  devono
richiedere   alla   Banca  d'Italia  un  benestare  di  massima  alla
partecipazione alla procedura. La Banca d'Italia si  pronuncia  sulla
richiesta  entro  sette  giorni dalla sua presentazione e ne comunica
l'esito all'interessato e alla Rothschild; per le richieste  avanzate
da soggetti diversi da banche ed intermediari finanziari italiani, la
  Banca  d'Italia  terra' conto del parere delle competenti autorita'
di controllo, italiane ed estere; in tal caso  il  termine  di  sette
giorni decorre dalla ricezione del predetto parere.
  Rothschild, anche avvalendosi di dati forniti dalla Banca d'Italia,
verifica  la  regolarita'  delle candidature entro sette giorni dalla
ricezione della documentazione richiesta e, in caso di  rilascio  del
benestare  della  Banca d'Italia, comunica senza indugio al candidato
se sia stato o meno ammesso alla procedura di dismissione.