Art. 2. Impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati 1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali, la ditta che intende gestire un impianto per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio. 2. La ditta interessata deve presentare istanza in duplice esemplare contenente le seguenti indicazioni: a) denominazione della ditta, codice fiscale e numero della partita IVA, generalita' di chi la rappresenta legalmente, sede (comune, via e numero civico e numero del telefono e del fax); b) ubicazione dell'impianto, capacita' di stoccaggio dei serbatoi installati e relative attrezzature per la movimentazione e la misurazione dei prodotti; c) depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati; d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. 3. L'istanza, alla quale deve essere allegato il nulla osta del capo del compartimento marittimo competente per territorio, deve contenere una dichiarazione del titolare dell'impianto attestante, sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita', nonche' la richiesta di riconoscimento della qualita' di operatore professionale registrato di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge. 4. L'UTF, ricevuta l'istanza, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede alla registrazione dell'operatore ed al rilascio della licenza prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, previa prestazione, da parte della ditta titolare dell'impianto, della cauzione prevista dall'art. 7, primo comma, del predetto decreto-legge n. 271 del 1957. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta. Uno degli originali e' consegnato alla ditta, unitamente ad un esemplare dell'istanza debitamente protocollato, mentre il secondo originale viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare dell'istanza.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, e' il seguente: "Art. 11. - Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba farsi su area di proprieta' privata. La durata della concessione sara' stabilita nel relativo decreto. Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacita' non superiore a mc 25. Con decreto reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni potra' essere variato tale limite". - Il riferimento all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 331/1993 deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 8, comma 1, del testo unico, che si riporta: "1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa". - I riferimenti agli articoli 3, primo comma, e 7, primo comma, del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, deve intendersi effettuato nei confronti rispettivamente dei commi 1 e 4 e del comma 6 dell'art. 25 del testo unico, che si riportano: "1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2-3. (Omissis). 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. (Omissis). 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4".