Art. 2. 
  Impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati 
  1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni che  disciplinano
l'installazione e l'esercizio  degli  impianti  di  deposito  di  oli
minerali,  la  ditta  che  intende  gestire  un   impianto   per   la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di  cui  all'art.  1
deve  essere  preventivamente  autorizzata  dall'ufficio  tecnico  di
finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF",  competente
per territorio. 
  2.  La  ditta  interessata  deve  presentare  istanza  in   duplice
esemplare contenente le seguenti indicazioni: 
    a) denominazione della  ditta,  codice  fiscale  e  numero  della
partita IVA, generalita'  di  chi  la  rappresenta  legalmente,  sede
(comune, via e numero civico e numero del telefono e del fax); 
    b) ubicazione dell'impianto, capacita' di stoccaggio dei serbatoi
installati  e  relative  attrezzature  per  la  movimentazione  e  la
misurazione dei prodotti; 
    c) depositi fiscali dai quali viene  effettuato  il  prelevamento
dei prodotti petroliferi agevolati; 
    d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi
dell'art. 11 del  regio  decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741,
convertito  dalla  legge  8  febbraio  1934,  n.  367,  e  successive
modificazioni. 
  3. L'istanza, alla quale deve essere allegato  il  nulla  osta  del
capo del compartimento  marittimo  competente  per  territorio,  deve
contenere una dichiarazione del  titolare  dell'impianto  attestante,
sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte  le  eventuali
altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio
della propria attivita', nonche' la richiesta di riconoscimento della
qualita' di operatore professionale registrato  di  cui  all'art.  8,
comma 1, del decreto-legge. 
  4.  L'UTF,  ricevuta  l'istanza,   esegue   la   verifica   tecnica
dell'impianto e, dopo averne  constatata  la  regolare  costituzione,
provvede alla  registrazione  dell'operatore  ed  al  rilascio  della
licenza prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 maggio
1957, n. 271, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  luglio
1957, n. 474, previa  prestazione,  da  parte  della  ditta  titolare
dell'impianto, della cauzione prevista dall'art. 7, primo comma,  del
predetto decreto-legge n. 271 del 1957. Delle operazioni di  verifica
eseguite viene redatto processo  verbale  in  duplice  originale,  da
sottoscriversi  anche  dal  rappresentante  della  ditta.  Uno  degli
originali e'  consegnato  alla  ditta,  unitamente  ad  un  esemplare
dell'istanza debitamente protocollato, mentre  il  secondo  originale
viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare dell'istanza. 
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. 2 novembre  1933,  n.
          1741, e' il seguente:
             "Art.  11.  -  Chiunque  intenda  impiantare  o  gestire
          depositi, con  o  senza  serbatoi,  di  olii  minerali,  di
          lubrificanti   e   di   carburanti  in  genere,  ovvero  di
          apparecchi di distribuzione automatica di carburanti,  deve
          chiederne  la  concessione al Ministro per le corporazioni,
          anche se l'impianto  debba  farsi  su  area  di  proprieta'
          privata.  La  durata  della concessione sara' stabilita nel
          relativo decreto.
             Sono esenti dall'obbligo della  concessione  di  cui  al
          precedente  capoverso, i depositi per usi privati, agricoli
          ed industriali, aventi capacita' non superiore a mc 25. Con
          decreto  reale  da  promuoversi   dal   Ministro   per   le
          corporazioni potra' essere variato tale limite".
             -  Il  riferimento  all'art.  8,  comma  1,  del D.L. n.
          331/1993 deve intendersi effettuato nei confronti dell'art.
          8,  comma  1,  del  testo  unico,  che  si   riporta:   "1.
          Destinatario  di prodotti spediti in regime sospensivo puo'
          essere un  operatore  che  non  sia  titolare  di  deposito
          fiscale   e   che,   nell'esercizio   della  sua  attivita'
          professionale, abbia chiesto,  prima  del  ricevimento  dei
          prodotti,  di  essere registrato come tale presso l'ufficio
          tecnico   di   finanza,    competente    per    territorio.
          All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa".
             - I riferimenti agli articoli 3, primo comma, e 7, primo
          comma,  del  D.L.  5  maggio  1957, n. 271, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2  luglio  1957,  n.  474,  deve
          intendersi  effettuato  nei  confronti  rispettivamente dei
          commi 1 e 4 e del comma 6 dell'art. 25 del testo unico, che
          si riportano:
             "1. Gli esercenti depositi commerciali di  oli  minerali
          assoggettati   ad  accisa  devono  denunciarne  l'esercizio
          all'ufficio tecnico di finanza, competente per  territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito.
             2-3. (Omissis).
             4.   Gli   esercenti   impianti   e   depositi  soggetti
          all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza  fiscale,
          valida  fino  a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
          prodotti in apposito registro  di  carico  e  scarico.  Nei
          predetti  depositi  non  possono  essere custoditi prodotti
          denaturati per  usi  esenti.  Sono  esonerati  dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi   di   oli   combustibili,   per   uso  privato  o
          industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di  gas  di
          petrolio  liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e sono esonerati dalla tenuta  del  registro  di  carico  e
          scarico.
             5. (Omissis).
             6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
          anche  ai  depositi commerciali di oli minerali denaturati.
          Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione  per
          i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso
          combustione,  deve  essere  prestata  cauzione nella misura
          prevista per i  depositi  fiscali.  Per  gli  oli  minerali
          denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art.
          4".