Art. 4.
               Programmazione, procedure di attuazione
                  e finanziamento degli interventi
  1.  Per  gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti territoriali
competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico
dello  Stato,  comprensivo  della capitalizzazione degli interessi di
preammortamento.  Per  il primo piano annuale di attuazione di cui al
comma  2  del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e'
determinato in lire 225 miliardi.
  2.  La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante
piani  generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e
approvati  dalle  regioni,  sentiti  gli uffici scolastici regionali,
sulla   base   delle   proposte  formulate  dagli  enti  territoriali
competenti  sentiti  gli  uffici scolastici provinciali, che all'uopo
adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con proprio decreto,
stabilisce  i  criteri  per la ripartizione dei fondi fra le regioni,
indica  le  somme  disponibili  nel primo triennio suddividendole per
annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento
degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
  4.  Le  regioni,  entro  novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del decreto di cui al comma 3, sulla base
degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica
di  cui  all'articolo  6,  approvano  e trasmettono al Ministro della
pubblica  istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
preliminari,  la  valutazione  dei  costi  e l'indicazione degli enti
territoriali  competenti  per  i  singoli interventi. Entro la stessa
data  le  regioni  approvano i piani annuali relativi al triennio. In
caso  di  difformita'  rispetto  agli  indirizzi della programmazione
scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le
regioni  interessate  a  modificare opportunamente i rispettivi piani
generali  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  ricevimento  delle
disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione
dei  piani,  in  assenza  di osservazioni del Ministro della pubblica
istruzione,   le  regioni  provvedono  alla  loro  pubblicazione  nei
rispettivi Bollettini ufficiali.
  5.  Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale
nel   Bollettino  ufficiale  delle  regioni,  gli  enti  territoriali
competenti  approvano  i progetti esecutivi degli interventi relativi
al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione
dei  mutui  alla  Cassa  depositi  e prestiti, dandone comunicazione,
mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
  6.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della deliberazione di
assunzione  del  mutuo,  la  Cassa  depositi  e  prestiti comunica la
concessione  del  mutuo  agli  enti  territoriali competenti, dandone
avviso alle regioni.
  7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei
lavori  nel  termine  di  centoventi giorni dalla comunicazione della
concessione del mutuo.
  8.  I  piani  generali triennali successivi al primo sono formulati
dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione
delle  somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni
si  tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato
di  attuazione  dei  piani  precedenti. Gli interventi previsti e non
realizzati  nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti
in   quello  successivo;  le  relative  quote  di  finanziamento  non
utilizzate  vengono  ridestinate  al  fondo  relativo  al triennio di
riferimento.
  9.  I  termini  di  cui  ai  commi  4,  5,  7  e  8 hanno carattere
perentorio.   Qualora  gli  enti  territoriali  non  provvedano  agli
adempimenti  di  loro  competenza,  provvedono automaticamente in via
sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
in  conformita'  alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in
caso  di  inadempienza  delle  regioni  o  delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il
commissario del Governo.