Art. 7.
                  Anagrafe dell'edilizia scolastica
  1.   Il   Ministero  della  pubblica  istruzione  realizza  e  cura
l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la
collaborazione   degli   enti   locali  interessati,  di  un'anagrafe
nazionale   dell'edilizia   scolastica   diretta   ad   accertare  la
consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio
scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo
strumento  conoscitivo  fondamentale  ai  fini dei diversi livelli di
programmazione degli interventi nel settore.
  2.   La   metodologia   e   le  modalita'  di  rilevazione  per  la
realizzazione   dell'anagrafe  nazionale  di  cui  al  comma  1  sono
determinate  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con proprio
decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
  3.  Per  la  programmazione  delle opere di edilizia scolastica, le
regioni  e  gli  enti  locali  interessati possono avvalersi dei dati
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere
la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
  4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui
al  comma  1  in  base  agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per
l'edilizia scolastica.
  5.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a
decorrere dal 1996.