Art. 2.
               Requisiti degli impianti di stoccaggio
                         presso il detentore
  1.  Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6
del  decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali
filtri   usati  devono  essere  dotati  di  recipienti  con  adeguati
requisiti  di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche
ed alle caratteristiche di pericolosita' degli oli usati contenuti.
  2.  I  recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti
di:
    a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    b)  dispositivi  atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le
operazioni di riempimento e svuotamento;
    c)  mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di
movimentazione;
    d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
  3.  Gli  impianti  di  stoccaggio  presso  i detentori di capacita'
superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare
quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.
  4.  I  rivenditori  al dettaglio che non effettuano la sostituzione
dell'olio,  sono  tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una
targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio
usato,  disperdendolo  nell'ambiente,  ed  a conferirlo nell'apposito
centro di stoccaggio.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il decreto legislativo n.  95/92  si  rinvia  alle
          note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita:
             "1.  Le  imprese  industriali  che producono oli usati e
          coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo
          una quantita' superiore a 300 litri annui di oli usati sono
          obbligati a:
               a) stivare gli oli usati in  modo  idoneo  ad  evitare
          qualsiasi  commistione  o  contaminazione  degli stessi con
          altre sostanze;
               b)  non  miscelare  gli  oli  usati  con  le  sostanze
          tossiche  o  nocive  di  cui  all'allegato  al  decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  sue
          modificazioni ed integrazioni;
               c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al
          Consorzio  obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero
          ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione,
          comunicando  al   cessionario   tutti   i   dati   relativi
          all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
               d)  rimborsare  al  cessionario  gli  oneri inerenti e
          connessi alla eliminazione delle  singole  miscele  oleose,
          degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli
          oli contaminati.
             2.  E'  data  facolta'  ai  detentori  di  oli  usati di
          provvedere alla loro eliminazione tramite cessione  diretta
          ad  imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio
          obbligatorio degli oli usati.
             3.  Chiunque  esercita  la  attivita'  di  rivendita  al
          dettaglio di oli e  fluidi  lubrificanti  per  motori,  ivi
          inclusa  la  vendita  di  lubrificanti di navi e natanti di
          qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi  pubblici
          o privati marittimi lacuali o fluviali, e' obbligato a:
               a)  mettere  a disposizione della propria clientela ed
          esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio
          usato;
               b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo,
          l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
               c) consentire, ove non vi  provvede  direttamente  nel
          caso  che  non  effettui la sostituzione, a titolo gratuito
          che il consorzio installi presso i locali in cui e'  svolta
          la  attivita',  un impianto di stoccaggio degli oli usati a
          disposizione del pubblico.
             4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a
          disposizione  di  soci  associati  o  terzi  oli  e  fluidi
          lubrificanti  per motori presso rimesse, garage, depositi o
          similari, pubblici o privati sono obbligati a  fornirsi  di
          impianti  idonei  per  la  sostituzione  e  di  ritirare  e
          detenere l'olio usato estratto.
             5. Le officine meccaniche e i demolitori sono  obbligati
          a  ritirare  dai  propri  clienti  e detenere gli oli usati
          estratti nell'esercizio dell'attivita' propria e  i  filtri
          usati.
             6.   Le   amministrazioni  militari  dello  Stato  hanno
          facolta' di provvedere alla  raccolta  ed  all'eliminazione
          degli   oli  usati  di  loro  proprieta',  ma  sono  tenute
          all'osservanza delle disposizioni del  presente  decreto  a
          protezione  dell'ambiente  e della salute dall'inquinamento
          atmosferico, idrico e del suolo".