Art. 3.
      Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta
  1.  Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su
domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'art. 5,  comma  1,
del decreto legislativo n. 95/1992, ad imprese che:
    a)  detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e
gestiscano almeno  un  automezzo  rientrante  fra  i  tipi  e  con  i
requisiti   definiti  nell'allegato  B  ovvero  un  deposito  per  lo
stoccaggio  degli  oli  usati  che  presenti  i  requisiti   previsti
nell'allegato C;
    b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli
oli  usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie
tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto  che,
con  riferimento  ai  dati  inerenti  l'immissione  al  consumo  e la
raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione  e'  richiesta,
individui  i  limiti  entro  i  quali  la raccolta stessa puo' essere
incrementata e descriva le modalita' di raccolta ritenute  idonee  al
fine di conseguire l'incremento ipotizzato;
    c)   abbiano   titolari  o  rappresentanti  legali,  nonche'  gli
eventuali loro  procuratori  generali  o  speciali,  in  possesso  di
certificati  generali penali in cui non siano registrate condanne per
reati  consistenti  in  atti  od  omissioni  che  abbiano  comportato
inquinamento dell'ambiente;
    d)  offrano  di  dare,  ancorche'  con  efficacia condizionata al
conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata
dell'autorizzazione  stessa,  idonea  garanzia  (quale   fidejussione
bancaria,  polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di
altre societa' del medesimo gruppo) a copertura dei rischi  e  per  i
limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.
  2.  La  garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta
per i seguenti rischi:
    a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di  cui  al
comma  1,  lettera a), rischi di responsabilita' civile in generale e
di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L.
4.000.000 per metro cubo di capacita' degli automezzi e di L. 300.000
per metro cubo di capacita'  geometrica  dei  depositi  per  i  quali
l'autorizzazione e' richiesta;
    b)  rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992 di rimborsare i  costi
dell'eliminazione   delle   miscele   oleose,  degli  oli  usati  non
suscettibili  di  essere  trattati  e  di  quelli  contaminati,  come
definiti  all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino
alla concorrenza di L. 200.000.000.
  3. I limiti di garanzia di cui al comma 2  s'intendono  riferiti  a
ciascun  evento  dannoso,  senza alcuna ulteriore limitazione; i loro
importi sono determinati con riferimento  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in
proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della  vita
per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati pubblicate dall'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice  del  mese
di  entrata  in  vigore del presente regolamento.  L'aggiornamento e'
calcolato all'atto  dell'emissione  della  garanzia  con  riferimento
all'ultimo  indice  pubblicato  dall'ISTAT  prima della detta data di
emissione  e,  successivamente,  di anno in anno, in base a specifica
previsione contenuta nella polizza stessa.
  4. Le imprese di cui  al  comma  1  devono  altresi'  assumere  gli
impegni previsti ai commi 5 e 6.
  5.  Per  le  partite  di  olio  usato  raccolte o cedute da impresa
raccoglitrice  per  le  quali  non   sussistano   gli   obblighi   di
dichiarazione  di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 95/1992 ovvero risulti dalle  dichiarazioni  anzidette
un  pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali
sia  prevista  la  presunzione   di   tossicita'   ai   sensi   della
deliberazione  dell'apposito  Comitato  interministeriale  in data 27
luglio 1984 per la prima applicazione dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 915/1982, l'impresa interessata deve
assumere i seguenti impegni:
    a) procedere, per ciascuna partita,  in  contraddittorio  con  il
cedente,  a  prelevare  e  conservare  i  campioni  con  le modalita'
previste all'allegato A, tabella 1, salvi i  casi  di  impossibilita'
tecnica o eccessivo onere economico;
    b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati
le  anzidette  partite  con  facolta' di miscelarle fra loro ferma la
responsabilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera e),  del  decreto
legislativo  n.  95/1992; in nessun caso e' ammessa tale miscelazione
fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicita';
    c) prima  del  trasferimento  ad  altri  soggetti  legittimati  a
riceverle,  sottoporre  uno  dei  campioni  di  cui  alla lettera a),
ovvero, in caso di esercizio della facolta' di miscelare, di cui alla
lettera b), un campione  della  miscela  prelevato  con  le  medesime
modalita',  alle  analisi previste all'allegato A, per verificare che
sussistano le caratteristiche che rendono l'olio  contaminato  ovvero
le condizioni per il trattamento.
  6. L'impresa interessata deve altresi' assumere i seguenti impegni:
    a)  prelevare,  in  contraddittorio  con  il  cessionario  ed  in
conformita' a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare
campioni di tutti i carichi di olio usato prima della  loro  consegna
al  Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati ovvero direttamente ad
imprese autorizzate alla loro eliminazione;
    b) in caso di cessione degli oli usati alle  imprese  autorizzate
alla   eliminazione  provvedere,  preventivamente  alla  consegna,  a
sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a)  alle
analisi  di  cui  all'allegato  A,  tabelle  2 e 3 o, nel caso in cui
l'olio usato sia  destinato  alla  eliminazione  per  combustione,  a
quelle  previste  all'allegato  A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo
che si  tratti  di  oli  usati  o  di  miscele  oleose,  trasmettendo
immediatamente   copia   del  certificato  di  analisi  al  Consorzio
obbligatorio degli oli usati unitamente  alla  comunicazione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992;
    c)  tenendo  conto  delle priorita' previste all'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo n. 95/1992,  perfezionare  la  cessione  alle
imprese  autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite
previsti per  ciascuna  analisi  nelle  tabelle  dell'allegato  A  e,
pertanto:  nel  caso  in  cui  l'olio  usato  risulti  idoneo  per il
trattamento solo tramite rigenerazione o  solo  tramite  combustione,
non  cederlo  per  il  trattamento per il quale risulta inidoneo; nel
caso risulti inidoneo ad  ambedue  i  tipi  di  trattamento,  ma  non
contaminato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n.
95/1992,  provvedere  al  suo  stoccaggio  separato  e cederlo per la
distruzione  innocua  o  immagazzinamento   o   deposito   permanente
autorizzato  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
915/1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo  stoccaggio
separato  ed  avviarlo  allo  smaltimento  in  conformita'  di quanto
previsto dal  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/1982.
  7.  Ove  si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10,
lettera c), del decreto legislativo n.  95/1992,  il  rilascio  delle
autorizzazioni  alla  raccolta  al  Consorzio  obbligatorio degli oli
usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo
e ad imprese che hanno in deposito  oli  usati  ceduti  al  Consorzio
obbligatorio  degli  oli  usati  o che operano per suo conto ai sensi
dell'art.  11,  comma  11,  del  medesimo  decreto   legislativo   e'
subordinato  al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in
quanto applicabili ed e' subordinato all'assunzione,  all'atto  della
domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di
cui  all'allegato  A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento,
per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.
  8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli  usati
gli  automezzi  autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.
  9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di
filtri  olio usati deve essere effettuato in conformita' all'allegato
C.
 
          Note all'art. 3:
             - Per il decreto legislativo n.  95/92  si  rinvia  alle
          note alle premesse. L'art. 5 cosi' recita:
             "1.  L'autorita'  regionale  competente  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano   entro   novanta   giorni
          dall'inoltro  della  domanda  attestante  il  possesso  dei
          requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e
          delle altre disposizioni di  legge  in  materia  di  tutela
          dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico,
          idrico   e   del   suolo,   rilasciano   le  autorizzazioni
          all'esercizio delle autorita' di raccolta e di eliminazione
          degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorita'
          dal presente  decreto.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni
          all'esercizio  delle attivita' di eliminazione di oli usati
          e' subordinato a preventivo esame tecnico  degli  impianti,
          da eseguirsi a spese del richiedente.
             2.  Ove  l'autorita' regionale accerti l'idoneita' di un
          impianto  di  rigenerazione   degli   oli   usati   o   del
          procedimento  adottato  a  distruggere  policlorodifenili e
          policlorotrifenili e  le  loro  miscele  in  concentrazione
          superiore  a  25  parti  per  milione,  ovvero a ridurne la
          concentrazione negli oli di base prodotti al di  sotto  del
          riferito  limite,  autorizza l'impresa a rigenerare gli oli
          usati contaminati da dette  sostanze  anche  ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915, dettando le specifiche tecniche  e  specificando  i
          quantitativi massimi trattabili annualmente.
             3.  La  costruzione e la gestione degli stabilimenti per
          la rigenerazione degli oli usati resta  disciplinata  dalla
          legge  9  gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in
          materia di impianti di oli minerali.
             4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   di
          raccolta,  di trasporto e di stoccaggio degli oli usati, di
          cui  all'art.  11,  puo'  essere  rilasciata  dal  Ministro
          dell'ambiente  di  concerto  con i Ministri dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato  e  della  sanita'  ove,
          trascorsi  i  sessanta  giorni  dalla richiesta, la regione
          competente non provveda o provveda negativamente".
             - Per il decreto legislativo n.  95/92  si  rinvia  alle
          note alla premesse. L'art. 7 cosi' recita:
             "1.  Le  imprese  autorizzate  a svolgere l'attivita' di
          raccolta sono obbligate a:
               a)  raccogliere  tutti  gli  oli  usati  offerti   dai
          detentori ai loro clienti;
               b) provvedere al loro stoccaggio;
               c)  cedere  al  Consorzio obbligatorio degli oli usati
          ovvero   direttamente   ad   imprese    autorizzate    alla
          eliminazione degli oli usati raccolti;
               d)  trasmettere  al  Consorzio  obbligatorio degli oli
          usati tutte le notizie acquisite dai  detentori  in  ordine
          alla  provenienza  e  preventivo  utilizzo  degli oli usati
          ceduti  e,  nel  caso  di  cessione  diretta  alle  imprese
          autorizzate  alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la
          denominazione del cessionario;
               e) rimborsare al cessionario gli oneri  connessi  alla
          eliminazione  delle  miscele  oleose  e degli oli usati non
          suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
             2. Le imprese autorizzate  ad  esercitare  attivita'  di
          eliminazione degli oli usati sono obbligate a:
               a)  accertarsi  che  i soggetti dai quali ricevano oli
          usati  siano  autorizzati  ad  esercitare  l'attivita'   di
          raccolta;
               b)   provvedere   fino  dall'inizio  del  processo  di
          trattamento  o  di  distruzione  allo  stoccaggio  ad  essi
          ceduti".
             -  L'art.  3,  del  medesimo  decreto  legislativo cosi'
          recita:
             "1. Gli oli  usati  debbono  essere  eliminati  evitando
          danni alla salute e all'ambiente.
             2. Sono vietati:
               a)  qualsiasi  scarico  degli  oli  usati  nelle acque
          interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque
          marine territoriali e nelle canalizzazioni;
               b) qualsiasi deposito e/o scarico  di  oli  usati  che
          abbia  effetti  nocivi  per  il  suolo, come pure qualsiasi
          scarico incontrollato di residui risultati dal  trattamento
          degli oli usati;
               c)  qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un
          inquinamento dell'aria superiore al livello  fissato  dalle
          disposizioni vigenti.
             3. Gli oli usati raccolti devono essere eliminati:
               a)  in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla
          produzione di basi lubrificanti;
               b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi
          vincoli di carattere tecnico, economico  ed  organizzativo,
          tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente
          della  Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche
          ed integrazioni,  ed  in  particolare  con  le  limitazioni
          specificate nell'allegato A del presente decreto;
               c)  ove  le alternative suddette non siano praticabili
          in ragione della natura dell'olio usato  raccolto,  tramite
          distruzione   innocua   o   immagazzinamento   o   deposito
          permanente autorizzati ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
             4.  L'eliminazione  dell'olio  usato  che contenga o sia
          contaminato  dalle  sostanze  elencate   nell'allegato   al
          decreto  del Presidente della Rebubblica 10 settembre 1982,
          n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o
          concentrazioni tali  da  farlo  classificare  come  rifiuto
          tossico   nocivo,   inclusi   i   policlorodifenili   ed  i
          policlorotrifenili e le loro miscele, in  misura  eccedente
          le  25  parti per milione, nonche' dei residui dei processi
          di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto
          dall'art. 4, comma 2, e' regolato  dalle  disposizioni  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915, sue successive modifiche ed  integrazioni,  nonche'
          ove  applicabili  dalle  disposizioni  relative  a sostanze
          contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili.
             Alle   spedizioni   transfrontaliere   di   oli    usati
          contaminati,   nonche'   dei   residui   dei   processi  di
          trattamento degli oli usati si  applicano  le  disposizioni
          degli  articoli  9-bis  e  seguenti  della legge 9 novembre
          1988, n. 475, sue modificazioni ed integrazioni.
             5. E' fatto divieto ai  consumatori  di  procedere  alla
          diretta eliminazione degli oli usati".
             -  Per l'art. 6 del citato decreto legislativo si rinvia
          alla nota all'art. 2.
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da attuazione alle
          direttive (CEE)  n.  75/422  relativa  ai  rifiuti,  76/403
          relativa   allo   smaltimento   dei   policlorodifenili   e
          policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti  tossici  e
          nocivi. L'art. 4 cosi' recita:
             "Allo Stato competono:
               a)  le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e
          coordinamento delle attivita' connesse con l'attuazione del
          presente decreto;
               b)  la  predisposizione  di  criteri  generali   sulle
          metodologie  relative allo smaltimento dei rifiuti, nonche'
          sulle caratteristiche delle  zone  per  l'ubicazione  degli
          impianti di smaltimento;
               c)  la  determinazione di misure dirette a limitare la
          formazione dei rifiuti, nonche' di norme tecniche  generali
          relative  ai  sistemi  di  smaltimento  che  favoriscano il
          riciclaggio  dei  rifiuti,  il   recupero   delle   materie
          riutilizzabili  e la produzione di energia, promuovendo, se
          del caso, studi e ricerche;
               d) la determinazione di  limiti  di  accettabilita'  e
          delle  caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche per
          talune sostanze e microrganismi, contenuti  nei  rifiuti  e
          nei  prodotti  risultanti dal loro trattamento o dalla loro
          trasformazione, in  relazione  a  specifiche  utilizzazioni
          degli stessi;
               e)   la   definizione   dei   criteri   generali   per
          l'assimilabilita' dei rifiuti speciali ai  rifiuti  urbani,
          nonche',  se  necessario,  la definizione di norme tecniche
          per  lo  smaltimento   dei   rifiuti   tossici   e   nocivi
          separatamente da ogni altra materia e residuo;
               f)  la  determinazione  di  criteri  generali  per  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo  smaltimento   dei
          rifiuti tossici e nocivi;
               g)    la   determinazione   delle   quantita',   delle
          concentrazioni od in generale delle  caratteristiche  delle
          sostanze  di  cui all'allegato che rendono i rifiuti che li
          contengono tossici e nocivi per  la  salute  dell'uomo  e/o
          dell'ambiente;
               h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento
          dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;
               i)  la  redazione  delle  comunicazioni  e  periodiche
          relazioni sulla situazione dello  smaltimento  dei  rifiuti
          per la commissione delle Comunita' economiche europee".
             -  I  commi 10 e 11 dell'art. 11 del decreto legislativo
          n. 95/1092, piu' volta' citato cosi' recitano:
             "10. Il Consorzio esplica le sue funzioni  su  tutto  il
          territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
               a)   promuovere   la  sensibilizzazione  dell'opinione
          pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione
          degli oli usati;
               b) assicurare ed incentivare  la  raccolta  degli  oli
          usati ritirando dai detentori e dalle imprese autorizzate;
               c)  espletare  direttamente  le  attivita' di raccolta
          degli oli usati dai detentori che ne facciano  direttamente
          richiesta,    nelle   province   ove   manchi   o   risulti
          insufficiente o  economicamente  difficoltosa  la  raccolta
          rispetto  alle  quantita'  di  oli  lubrificanti immessi al
          consumo;
               d) selezionare gli oli usati raccolti  ai  fini  della
          loro corretta eliminazione;
               e)  cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla
          loro  eliminazione,  osservando   le   priorita'   previste
          dall'art. 3, comma 3;
               f)   proseguire   ed   incentivare   lo   studio,   la
          sperimentazione e la realizzazione  di  nuovi  processi  di
          trattamento e di impieghi alternativi;
               g)  operare  nel rispetto dei principi di concorrenza,
          di libera circolazione  dei  beni,  di  economicita'  della
          gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
          da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
               h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi
          alla  raccolta  ed  alla  eliminazione  degli  oli  usati e
          comunicarli annualmente  ai  Ministeri  che  esercitano  il
          controllo, corredati da una relazione illustrativa;
               i)  garantire  ai  rigeneratori,  nei limiti degli oli
          usati   rigenerabili   raccolti    e    dalla    produzione
          dell'impianto  i  quantitativi  di  oli  usati  richiesti a
          prezzo equo e, comunque, non  superiore  al  costo  diretto
          della raccolta.
             11.  Il  Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati puo'
          svolgere le proprie funzioni sia direttamente  che  tramite
          mandati  conferiti  ad  imprese  per determinati e limitati
          settori di attivita' o determinate aree territoriali.
          L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la
          responsabilita' del Consorzio stesso".