Art. 3. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta 1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, ad imprese che: a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato B ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato C; b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione e' richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa puo' essere incrementata e descriva le modalita' di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato; c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonche' gli eventuali loro procuratori generali o speciali, in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente; d) offrano di dare, ancorche' con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre societa' del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3. 2. La garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta per i seguenti rischi: a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera a), rischi di responsabilita' civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L. 4.000.000 per metro cubo di capacita' degli automezzi e di L. 300.000 per metro cubo di capacita' geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione e' richiesta; b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992 di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di L. 200.000.000. 3. I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento e' calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa. 4. Le imprese di cui al comma 1 devono altresi' assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6. 5. Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccoglitrice per le quali non sussistano gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992 ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicita' ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni: a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalita' previste all'allegato A, tabella 1, salvi i casi di impossibilita' tecnica o eccessivo onere economico; b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facolta' di miscelarle fra loro ferma la responsabilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992; in nessun caso e' ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicita'; c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esercizio della facolta' di miscelare, di cui alla lettera b), un campione della miscela prelevato con le medesime modalita', alle analisi previste all'allegato A, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento. 6. L'impresa interessata deve altresi' assumere i seguenti impegni: a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformita' a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione; b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a) alle analisi di cui all'allegato A, tabelle 2 e 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992; c) tenendo conto delle priorita' previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992, perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato A e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta inidoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95/1992, provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformita' di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. 7. Ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo e' subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed e' subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta. 8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B. 9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformita' all'allegato C.
Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 5 cosi' recita: "1. L'autorita' regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e delle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle autorita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorita' dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' di eliminazione di oli usati e' subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente. 2. Ove l'autorita' regionale accerti l'idoneita' di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e le loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente. 3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione degli oli usati resta disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati, di cui all'art. 11, puo' essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' ove, trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente". - Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alla premesse. L'art. 7 cosi' recita: "1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attivita' di raccolta sono obbligate a: a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori ai loro clienti; b) provvedere al loro stoccaggio; c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati raccolti; d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario; e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. 2. Le imprese autorizzate ad esercitare attivita' di eliminazione degli oli usati sono obbligate a: a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attivita' di raccolta; b) provvedere fino dall'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essi ceduti". - L'art. 3, del medesimo decreto legislativo cosi' recita: "1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente. 2. Sono vietati: a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati; c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. 3. Gli oli usati raccolti devono essere eliminati: a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto; c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Rebubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e le loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9-bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni ed integrazioni. 5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati". - Per l'art. 6 del citato decreto legislativo si rinvia alla nota all'art. 2. - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da attuazione alle direttive (CEE) n. 75/422 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 4 cosi' recita: "Allo Stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con l'attuazione del presente decreto; b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonche' sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento; c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonche' di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche; d) la determinazione di limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche per talune sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilita' dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonche', se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo; f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; g) la determinazione delle quantita', delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente; h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali; i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunita' economiche europee". - I commi 10 e 11 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 95/1092, piu' volta' citato cosi' recitano: "10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a: a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati; b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirando dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantita' di oli lubrificanti immessi al consumo; d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione; e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorita' previste dall'art. 3, comma 3; f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impieghi alternativi; g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed alla eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e dalla produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta. 11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo' svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso".