Art. 4. Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione 1. Ai fini dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, e fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. 2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti: a) stoccaggio conforme all'allegato C; b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio; c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non e' ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti; d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato; e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui; f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti; g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le stesse tipologie di impianti: - polveri totali ......................... 100 mg/Nm3 - carbonio organico totale ............... 50 mg/Nm3 - composti inorganici gassosi del cloro espressi come HCI ...................... 30 mg/Nm3 - composti inorganici gassosi del fluoro espressi come HF ....................... 5 mg/Nm3 - idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 0.1 mg/Nm3 - PCB/PCT ................................ 0.1 mg/Nm3 - PCDD+PCDF (come diossina equivalente calcolata come nell'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C 130/01, pubblicata nella GUCE n. C.130 del 21 maggio 1992) ........................... 0.1 ng/Nm3 Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera g) devono essere abbattuti con un termodistruttore; i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi; l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi: - strippaggio con vapore; - disoleazione; - ossidazione biologica; - chiarificazione; - filtrazione su sabbia. Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3 presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992. 3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992: a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso; b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento; c) avere capacita' significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO2); d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato A del decreto legislativo n. 95/1992 e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C.130 del 21 maggio 1992: - idrocarburi policiclici aromatici ....... 0,1 mg/Nm3 - PCDD + PCDF (come diossina equivalente).. 0,1 ng/Nm3 - PCB/PCT ................................. 0,1 mg/Nm3 e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio: - temperatura della camera di combustione, non inferiori a 950 C, valore ridotto a 850 C per impianti a letto fluido; - efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%; - tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi; - tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume. 4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonche' miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5. 5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformita' dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4. 6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorche' non contaminati, siano inidonei ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati e' tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, e' considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993.
Note all'art. 4: - Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - L'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emenazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente". - Per l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, detta norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. L'art. 16 cosi' recita: "1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestiore di: a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste". - La legge 15 gennaio 1968, n. 15, detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, da' attuazione alle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 3 di tale D.P.R. cosi' recita: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, valida su tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; e) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', provvede: a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita'; c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi; d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione ed al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni". - Per il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3. - Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - L'art. 9 del decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW. 3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazioni superiori a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione". - Per quanto riguarda il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3. - L'art. 12 del decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati e' autorizzata ad effettuare all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorita' detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verra' revocata". - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, detta disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. - Il regolamento CEE n. 259/93 del 1 febbraio 1993 e' relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della CEE nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio. L'art. 6, par. 5, trattino 4, di tale regolamento cosi' recita: "L'identita' del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il recupero nonche' il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacita' tecniche adeguate per il recupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli ne' per l'uomo ne' per l'ambiente".