Art. 4.
         Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni
                          alla eliminazione
  1.  Ai  fini  dell'art.  5,  comma  3, e dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo n. 95/1992, e fatti salvi i casi di cui  all'art.
3,  comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo,  alla  domanda di
concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve
essere allegata una  dichiarazione  resa  ai  sensi  della  legge  15
gennaio   1968,   n.  15,  corredata  da  idonea  relazione  tecnica,
attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti
requisiti:
    a) stoccaggio conforme all'allegato C;
    b) linea di pretrattamento per  la  separazione  dell'acqua,  dei
componenti leggeri e del gasolio;
    c)  linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione
dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non e'
ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;
    d)  linea  di  finissaggio  per  l'ottenimento   di   olio   base
lubrificante rigenerato;
    e)   stoccaggio   ed  eventuale  trattamento  dei  prodotti,  dei
sottoprodotti e dei residui;
    f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;
    g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas  incondensabili
o  comunque  contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie
sezioni produttive o dagli sfiati di  serbatoi  o  vasche  contenenti
prodotti    o    materie   prime   olfattivamente   moleste   ad   un
termodistruttore o ad un forno di processo  che  deve  assicurare  in
tutte  le  condizioni  di  esercizio  una  efficienza di combustione,
CO2/(CO+CO2), minima del  99%  e  rispettare  i  seguenti  limiti  di
emissione  alle  condizioni  previste  nei  decreti  emanati ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
203/1988 per le stesse tipologie di impianti:
    - polveri totali .........................     100 mg/Nm3
    - carbonio organico totale ...............      50 mg/Nm3
    - composti inorganici gassosi del cloro
      espressi come HCI ......................      30 mg/Nm3
    - composti inorganici gassosi del fluoro
      espressi come HF .......................       5 mg/Nm3
    - idrocarburi policiclici aromatici (IPA).     0.1 mg/Nm3
    - PCB/PCT ................................     0.1 mg/Nm3
    - PCDD+PCDF (come diossina equivalente
      calcolata come nell'allegato 1 della
      proposta di direttiva CEE 92/C 130/01,
      pubblicata nella GUCE n. C.130 del 21
      maggio 1992) ...........................     0.1 ng/Nm3
  Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203/1988;
    h) per gli impianti nuovi, i vapori  degli  idrocarburi  e  degli
sfiati  di  cui  alla  lettera  g)  devono  essere  abbattuti  con un
termodistruttore;
    i)  il  trattamento  di  neutralizzazione degli effluenti gassosi
contenenti inquinanti acidi;
    l) convogliamento delle acque  di  processo  ad  un  impianto  di
termodistruzione  autorizzato  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 915/1982 ovvero ad un  trattamento,  prima  dello
scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:
    - strippaggio con vapore;
    - disoleazione;
    - ossidazione biologica;
    - chiarificazione;
    - filtrazione su sabbia.
  Inoltre  in  detti impianti possono essere sottoposti a trattamento
di rigenerazione solo  gli  oli  usati  che,  in  base  alle  analisi
eseguite  a  norma  dell'art.  3  presentino parametri con valori nei
limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi  i
casi  previsti  dall'art.  5,  comma  2,  del  decreto legislativo n.
95/1992.
  3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,
n.  203,  devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a
quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992:
    a) essere muniti di apparati per il controllo in  continuo  delle
percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura
dell'effluente gassoso;
    b)  essere  dotati  di  sistemi  di  alimentazione automatica del
combustibile, di un abbattimento significativo  delle  polveri  e  di
regolamentazione  automatica  del  rapporto  aria-combustibile  anche
nelle fasi di avviamento;
    c) avere capacita' significativa di fissazione  e/o  abbattimento
degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO2);
    d)   rispettare   i   seguenti   valori   limite   di   emissione
nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato  A  del
decreto  legislativo  n.  95/1992  e  per quanto attiene il valore di
emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato  1
della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. C.130 del 21 maggio 1992:
    - idrocarburi policiclici aromatici .......    0,1 mg/Nm3
    - PCDD + PCDF (come diossina equivalente)..    0,1 ng/Nm3
    - PCB/PCT .................................    0,1 mg/Nm3
    e)  per  quanto  attiene  alle  caldaie,  garantire  in  tutte le
condizioni di esercizio:
    - temperatura della camera di combustione, non  inferiori  a  950
›C, valore ridotto a 850 ›C per impianti a letto fluido;
    - efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%;
    -  tempo  di  permanenza  dei  fumi  in camera di combustione non
inferiore a 2 secondi;
    - tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.
  4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione  solo  oli
usati  che,  in  base  alle  analisi  eseguite  a  norma dell'art. 3,
presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella  4,
nonche'  miscele  oleose  che, in base alle dette analisi, presentino
parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.
  5.  L'impresa  che  intende  utilizzare oli o miscele oleose per la
combustione  in  impianto  autorizzato  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988, n. 203, e' tenuta ad
attestare  nella  dichiarazione  di  cui  all'art.  9   del   decreto
legislativo  n.  95/1992  il  possesso dei requisiti ivi previsti, di
quelli di cui al comma 3 del  presente  articolo,  e  la  conformita'
dell'olio  usato  o  della miscela oleosa da avviare alla combustione
alle specifiche previste al comma 4.
  6.  Gli  oli  usati  e  le  miscele  oleose  che,   ancorche'   non
contaminati,  siano  inidonei  ad  essere  utilizzati nei processi di
trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n.  915/1982 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  7.  L'autorita'  competente  al  rilascio dell'autorizzazione, alla
eliminazione degli oli usati e' tenuta  ad  effettuare  controlli  ed
ispezioni   periodici,   almeno   annuali,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve  le
competenze  dell'Agenzia  nazionale  per la protezione dell'ambiente,
delle  agenzie  regionali  e  delle  province  autonome  di  cui   al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
  8.  L'autorizzazione  rilasciata alle imprese di rigenerazione e di
combustione degli oli  usati  ai  sensi  del  presente  articolo,  e'
considerata  valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo
quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993.
 
          Note all'art. 4:
             - Per l'art. 5  del  decreto  legislativo  n.  95/92  si
          rinvia alla nota all'art. 3.
             -  L'art.  15, comma 1, del medesimo decreto legislativo
          n. 95/92 cosi' recita: "1. Chiunque effettua, alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  attivita'  di
          raccolta e di eliminazione degli oli usati per le quali sia
          prevista autorizzazione a norma del  presente  decreto,  e'
          tenuto  a  presentare  entro  sessanta giorni dalla data di
          emenazione  dei  decreti  previsti  dall'art.   3   domanda
          all'autorita' competente".
             -  Per  l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 95/92
          si rinvia alla nota all'art. 3.
             - La legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  detta  norme  per
          l'attuazione  del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali. L'art. 16 cosi' recita:
             "1. Sono soggette a concessione da  parte  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministro delle finanze, sentita la regione interessata,  la
          costruzione e la gestiore di:
               a)  nuovi  stabilimenti  per  la  lavorazione  di  oli
          minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
               b)  nuovi  impianti  che  amplino  la   capacita'   di
          lavorazione  stabilita  dal  decreto  di  concessione degli
          stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti;
               c)  nuovi  depositi  di oli minerali o di gas naturale
          liquefatto, di capacita' superiore a  100.000  metri  cubi,
          non  compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti
          di cui alla lettera a);
              d)  nuove  opere  che  incrementino  la  capacita'   di
          stoccaggio  dei  depositi  di  cui  alla  lettera  c)  gia'
          esistenti, in  misura  superiore  al  30  per  cento  della
          capacita'  autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato
          per fasi. Restano soggetti a concessione gli  impianti  per
          lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
             2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  la
          costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino
          la capacita' di  lavorazione  di  oli  minerali,  di  nuovi
          serbatoi  di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi
          stabilimenti, nonche' delle opere di  cui  al  comma  1  di
          dimensioni inferiori a quelle ivi previste".
             -  La  legge  15  gennaio 1968, n. 15, detta norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autentificazione di firme.
             -  Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, da' attuazione alle
          direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e  85/203
          concernenti   norme   in  materia  di  qualita'  dell'aria,
          relativamente  a   specifici   agenti   inquinanti   e   di
          inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.  L'art.  3
          di tale D.P.R. cosi' recita:
             "1.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,   di
          concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i
          valori limite ed i  valori  guida  di  qualita'  dell'aria,
          valida su tutto il territorio nazionale.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti  delle  giunte  regionali,   sono   fissati   ed
          aggiornati:
               a) le linee guida per il contenimento delle emissioni,
          nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
               b)  i  metodi  di campionamento, analisi e valutazione
          degli inquinanti e dei combustibili;
               e)  i  criteri  per  l'utilizzazione  delle   migliori
          tecnologie disponibili;
               d)  i  criteri temporali per l'adeguamento progressivo
          degli  impianti  esistenti  alla  normativa  del   presente
          decreto.
             3.  Fino  alle  date che saranno indicate nei decreti di
          cui ai commi 1  e  2,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  in  data  28  marzo  1983,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.   145  del
          28 maggio 1983.
             4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', provvede:
               a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto, i criteri per
          l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e  la
          tutela   della   qualita'  dell'aria,  tenuto  conto  delle
          esperienze regionali gia' acquisite;
               b) a redigere  il  piano  nazionale  di  tutela  della
          qualita'  dell'aria  sulla base dei piani regionali, previa
          verifica della loro compatibilita';
               c) ad individuare,  sentite  le  regioni  interessate,
          zone   a  carattere  interregionale  nelle  quali,  per  la
          presenza di un maggior inquinamento atmosferico  o  per  le
          loro   caratteristiche   paesaggistiche   ambientali,  sono
          stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite  di
          qualita' dell'aria piu' restrittivi;
               d)  a  predisporre  i criteri per la raccolta dei dati
          inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi
          di rilevamento regionali,  nonche'  una  relazione  annuale
          sullo  stato  della qualita' dell'aria formulata sulla base
          delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
               e) a predisporre i criteri per l'inventario  nazionale
          delle  fonti di emissione ed al suo periodico aggiornamento
          sulla base dei dati forniti dalle regioni".
             - Per il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla  nota  all'art.
          3.
             -  Per  l'art.  5  del  decreto  legislativo n. 95/92 si
          rinvia alla nota all'art. 3.
             - L'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  95/92  cosi'
          recita:
             "1.  Le  imprese  autorizzate  ai  sensi del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.   203,
          utilizzano  gli  oli usati come combustibili previo inoltro
          alla competente autorita' regionale  di  una  dichiarazione
          attestante  i  quantitativi  degli  oli  da impiegare ed il
          rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti
          dall'allegato A al presente decreto,  nonche'  il  possesso
          dei  requisiti  previsti  dalle  norme  tecniche emanate ai
          sensi dell'art. 4, comma  3.  L'autorita'  regionale  puo',
          entro  venti  giorni  dal  ricevimento della dichiarazione,
          sospendere o negare l'utilizzazione  richiesta  nell'ambito
          della  potesta'  prescrittiva  di cui al citato decreto del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203.  Resta
          ferma   la  competenza  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, nei casi in cui  all'art.  17
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
          n. 203.
             2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti
          di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
             3.  E' vietata la combustione degli oli usati contenenti
          PCB e PCT in concentrazioni  superiori  a  quanto  previsto
          all'art.  3,  comma  4.  La dichiarazione di cui al comma 1
          deve  essere  accompagnata  da  idonea  certificazione  sul
          contenuto  di  PCB  e  PCT  nella  partita  destinata  alla
          combustione".
             - Per quanto riguarda il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla
          nota all'art. 3.
             -  L'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 95/92 cosi'
          recita:
             "L'autorita' che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  alla
          eliminazione  degli  oli usati e' autorizzata ad effettuare
          all'interno    dello    stabilimento    o     dell'impianto
          dell'impresa,  ispezioni, controlli o prelievi di campioni,
          segnatamente  per  quanto   riguarda   l'osservanza   delle
          condizioni  inerenti  all'autorizzazione, l'autorita' detta
          le necessarie prescrizioni ed assegna  un  termine  per  la
          loro  esecuzione.    Nel  caso  di  mancato adeguamento nel
          termine assegnato l'autorizzazione verra' revocata".
             - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,  convertito
          in legge 21 gennaio 1994, n. 61, detta disposizioni urgenti
          sulla   riorganizzazione   dei   controlli   ambientali   e
          l'istituzione della Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente.
             -  Il  regolamento  CEE n. 259/93 del 1 febbraio 1993 e'
          relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni
          dei rifiuti all'interno della CEE nonche' in entrata ed  in
          uscita dal suo territorio. L'art. 6, par. 5, trattino 4, di
          tale    regolamento    cosi'   recita:   "L'identita'   del
          destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del  centro  per  il
          recupero  nonche'  il  tipo e la durata dell'autorizzazione
          rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro  deve
          essere   dotato  di  capacita'  tecniche  adeguate  per  il
          recupero dei rifiuti in questione, in  condizioni  che  non
          presentino pericoli ne' per l'uomo ne' per l'ambiente".