Art. 5.
                          Metodi di analisi
 1.  I  metodi  e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi
previste  all'allegato  A,  nonche'  i   relativi   coefficienti   di
riproducibilita' sono quelli descritti nell'allegato D.
  2.  I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto
abilitato alla  professione  ai  sensi  della  vigente  normativa  su
modelli  conformi  agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare
in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato
il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il  coefficiente  di
riproducibilita'   previsti   dall'allegato  D  rispetto  all'analisi
eseguita.
  3.  All'aggiornamento  periodico  dei   metodi   di   analisi   per
l'adeguamento  al  progresso  tecnico puo' procedersi con decreto del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di  concerto
con  i  Ministri  dell'ambiente  e  della  sanita'.  Tutte  le  altre
modifiche al presente regolamento  sono  adottate  con  la  procedura
prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  l'art.  4  del  decreto  legislativo n. 95/92 si
          rinvia alle note alle premesse.