Art. 6.
      Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione
  1.  Il  Ministero  dell'industria del commercio e dell'artigianato,
previa comunicazione ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della  sanita',
redige  ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni
una  relazione  concernente  i  dati  relativi   alla   raccolta   ed
eliminazione  degli  oli  usati,  nonche'  le  esperienze  fatte ed i
risultati acquisiti in sede di applicazione della  normativa  vigente
con le modalita' e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE
concernente   la   standardizzazione  e  la  razionalizzazione  delle
relazioni relative all'attuazione  di  talune  direttive  concernenti
l'ambiente.  La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997
compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal
periodo di tre anni da essa contemplato.
  2. Al fine di consentire il regolare espletamento  delle  attivita'
di  comunicazione  di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione
della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli  oli
usati  trasmette  annualmente,  entro  il  30 giugno di ogni anno, al
Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria del  commercio
e  dell'artigianato,  i  seguenti  dati  e  notizie  accompagnati  da
adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:
    a) risultati di studi eseguiti in tema  di  organizzazione  della
raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;
    b) quantita' delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente
immesse al consumo nel territorio italiano;
    c)  quantita'  degli  oli  usati raccolti annualmente in ciascuna
regione,  loro   origine   ed   utilizzo   quale   risultante   dalla
documentazione acquisita;
    d)  quantita'  degli  oli  usati  avviati  al trattamento tramite
rigenerazione e tramite combustione, nonche' di  quelli  inidonei  ad
ambedue  i  tipi  di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione
innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;
    e) quantita' degli oli usati  raccolti  risultati  contaminati  e
modalita' della loro distruzione;
    f) dati economici e statistici relativi;
    g)  ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti
di cui al comma 1;
    h) i dati previsionali sulle quantita' di oli  usati  da  avviare
alla  rigenerazione,  alla  combustione  ed allo smaltimento, tenendo
conto delle priorita' previste  all'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 95/1992.
  3.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  2,  gli  altri soggetti
interessati alle attivita' di raccolta e di  eliminazione  degli  oli
usati  devono  provvedere  agli  adempimenti per essi rispettivamente
previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.
  4. Le regioni, ed, ove a cio' delegate, le province sono  tenute  a
trasmettere,  all'atto  della  loro  emissione, in copia al Ministero
dell'industria commercio ed artigianato  le  autorizzazioni  da  esse
rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.
  5.  La  comunicazione del detentore, prevista dall'art. 6, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.   95/1992,   redatta   in
conformita' allegato F, deve comunque contenere:
    a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede
legale;
    b) quantitativo di olio usato ceduto;
    c) data della consegna;
    d)   estremi   di   identificazione   della  ditta  raccoglitrice
cessionaria;
    e)  origine  dell'olio  usato,  suo  utilizzo   identificato   in
conformita'  agli  standards previsti dall'allegato E e dichiarazione
di non aver miscelato gli oli con altri reflui;
    f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del
decreto   legislativo   n.   95/1992,   nonche'   pagina   e   numero
dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.
  6.   La   comunicazione  dell'impresa  autorizzata  alla  raccolta,
prevista dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.
95/1992,  redatta  in  conformita'  all'allegato  F,  deve   comunque
contenere:
    a)  estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede
legale,  estremi  dell'autorizzazione,  del  registro  di  carico   e
scarico,   nonche'   pagina   e   numero   dell'annotazione  inerente
l'operazione di cui alla dichiarazione;
    b) estremi di identificazione dei detentori  originari  dell'olio
usato ricevuto.
  7.  Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia
impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento
litri annui di oli usati, la comunicazione  dell'impresa  autorizzata
alla raccolta deve altresi' contenere:
    a)  estremi  del  registro  di  carico  e  scarico del detentore,
nonche' pagina e numero dell'operazione ivi annotata;
    b) copia della relativa comunicazione del detentore  prevista  al
comma 5;
    c)  in  caso  di  utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali
sussiste la presunzione di tossicita' ai  sensi  della  deliberazione
dell'apposito  Comitato  interministeriale in data 27 luglio 1984 per
la prima applicazione dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 915/1982, copia del relativo certificato di analisi.
  8.  La  comunicazione  dell'impresa  autorizzata alla eliminazione,
prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
95/1992,  redatta  in  conformita'  all'allegato  G,  deve   comunque
contenere:
    a)   estremi   di   identificazione   dell'impresa  che  effettua
l'eliminazione,   sua    residenza    o    sede    legale,    estremi
dell'autorizzazione della quale e' munita, del suo registro di carico
e   scarico,   nonche'  pagina  e  numero  dell'annotazione  inerente
l'operazione di cui alla dichiarazione;
    b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto  gli
oli  usati,  sua  residenza  o  sede  legale,  partita  IVA,  estremi
dell'autorizzazione della quale e' munito, del suo registro di carico
e  scarico,  nonche'  pagina  e  numero   dell'annotazione   inerente
l'operazione di cui alla dichiarazione;
    c)  copia  dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita
prima dell'avvio alla loro eliminazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 16 maggio 1996
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                CLO'
                      Il Ministro dell'ambiente
                               BARATTA
                      Il Ministro della sanita'
                              GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
 Registro n. 1 Industria, foglio n. 164
 
          Note all'art. 6:
             -  La  direttiva  n.  91/692/CEE  contiene  norme per la
          standardizzazione e la  razionalizzazione  delle  relazioni
          relative  all'attuazione  di  talune  direttive concernenti
          l'ambiente.
             - Per l'art. 3  del  decreto  legislativo  n.  95/92  si
          rinvia alle note all'art. 3.
             -  Per  quanto riguarda l'art. 6 del decreto legislativo
          n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 2.
             - L'art. 8 del medesimo  decreto  legislativo  n.  95/92
          cosi' recita:
             "1.  Chiunque  produce,  ottiene,  detiene,  raccoglie o
          elimina  olii  usati  in  quantitativi  superiori   a   300
          chilogrammi  annui  deve  tenere  un  apposito registro nel
          quale devono essere riportati  cronologicamente,  per  ogni
          operazione,   i   dati   quantitativi,   la  provenienza  e
          l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati.
             2. Tali dati devono essere tenuti a  disposizione  delle
          pubbliche  amministrazioni  interessate  per tre anni dalla
          data dell'operazione.    Copia  del  registro  deve  essere
          trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli
          usati.
             3.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate
          le  modalita'  per  l'adempimento  degli obblighi di cui ai
          commi precedenti".
             - Per l'art. 7  del  decreto  legislativo  n.  95/92  si
          rinvia alla nota all'art. 3.
             -  Per  quanto riguarda l'art. 4 del D.P.R. n. 915/82 si
          rinvia alla nota all'art. 3.