Art. 6. Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione 1. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonche' le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalita' e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato. 2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attivita' di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia: a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati; b) quantita' delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano; c) quantita' degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna regione, loro origine ed utilizzo quale risultante dalla documentazione acquisita; d) quantita' degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonche' di quelli inidonei ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia; e) quantita' degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalita' della loro distruzione; f) dati economici e statistici relativi; g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1; h) i dati previsionali sulle quantita' di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorita' previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8. 4. Le regioni, ed, ove a cio' delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati. 5. La comunicazione del detentore, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformita' allegato F, deve comunque contenere: a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale; b) quantitativo di olio usato ceduto; c) data della consegna; d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria; e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformita' agli standards previsti dall'allegato E e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui; f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95/1992, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione. 6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformita' all'allegato F, deve comunque contenere: a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione; b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto. 7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresi' contenere: a) estremi del registro di carico e scarico del detentore, nonche' pagina e numero dell'operazione ivi annotata; b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5; c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicita' ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, copia del relativo certificato di analisi. 8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformita' all'allegato G, deve comunque contenere: a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale e' munita, del suo registro di carico e scarico, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione; b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita IVA, estremi dell'autorizzazione della quale e' munito, del suo registro di carico e scarico, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione; c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 1996 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro della sanita' GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 164
Note all'art. 6: - La direttiva n. 91/692/CEE contiene norme per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. - Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note all'art. 3. - Per quanto riguarda l'art. 6 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 2. - L'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita: "1. Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina olii usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. 2. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti". - Per l'art. 7 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - Per quanto riguarda l'art. 4 del D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.