Art. 15.

  1.  L'articolo  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  l9 (Aggiornamento normativa tecnica). - 1. Nel caso in cui,
con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 13, siano
modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui,
a  seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e
la  valutazione  dei  rischi,  si  estenda  il  campo  delle sostanze
pericolose,  le  imprese  esistenti che per effetto di tali modifiche
rientrano  negli  obblighi  degli  articoli  4 e 6 devono espletare i
necessari  adempimenti  entro un anno dalla data di entrata in vigore
della modifica.".