Art. 15. 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. l9 (Aggiornamento normativa tecnica). - 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.".