Art. 16.

  1.  L'articolo  20  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  20  (Ispezioni).  - 1. Ferme restando le attribuzioni delle
amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti  territoriali e locali,
definite  dalla  vigente  legislazione, il Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'interno   e   con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e
metodi  per  l'effettuazione  delle  ispezioni.  Le ispezioni vengono
effettuate  avvalendosi  dell'ANPA, dell'ISPESL e del Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione
dell'amministrazione   di   appartenenza,   con   personale   tecnico
appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
   2.  Il  personale  di  cui  al comma 1, operante secondo direttive
emanate  dal  Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma
1,  lettera  a),  puo'  accedere  a  tutti  gli impianti e le sedi di
attivita'  e  richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti
necessari  per  l'espletamento  delle proprie funzioni. Il personale,
munito  di  documento  di  riconoscimento  e  dell'atto  di  incarico
rilasciato dal Ministero dell'ambiente, e' equiparato al personale di
polizia giudiziaria.
   3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  e per le
ispezioni di cui al comma 5 dell'articolo 18, e' autorizzata la spesa
di  lire  1.500  milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in
apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'ambiente,  al  quale  altresi'  affluiscono  le  somme derivanti
dall'applicazione  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 21, che sono
versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al medesimo capitolo.".