Art. 17. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 10 giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione gia' presentata ai sensi degli articoli 4 e 6. 5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, e' prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza. 5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalita' di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.". 2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "dall'articolo 19, comma 1," e le parole: "dai Ministeri dell'ambiente e della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "dal comitato tecnico regionale o interregionale". 3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "da due a cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a quindici milioni". 4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, e' disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali e' disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". 5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente alla denuncia per l'omissione e' disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali e' disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".