Art. 17.

  1.  Dopo  il  comma  5  dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:
   "5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al
fabbricante  che  omette di effettuare la notifica o la dichiarazione
per  le  attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto
del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita',  in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 10 giugno 1994.
Ai   sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  3,  limitatamente  alle
prescrizioni  indicate  dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le
sanzioni  ivi  previste non si applicano al fabbricante che, entro il
termine  dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la
notifica o la dichiarazione gia' presentata ai sensi degli articoli 4
e 6.
   5-ter.  Per  scali  merci terminali di ferrovia, interporti, scali
merci  aeroportuali  il  termine  fissato  per la presentazione della
notifica  o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, e' prorogato al
31  maggio  1995;  i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono
essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.
   5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di
travaso  le  condizioni,  i  termini  e le modalita' di presentazione
della  notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono
stabiliti  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione.".
  2.  Nel  comma  6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175, le parole: "dall'articolo 19,
comma  1," e le parole: "dai Ministeri dell'ambiente e della sanita'"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal comitato tecnico regionale o
interregionale".
  3.  Al  comma  4  dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  le  parole: "da due a cinque
milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  cinque  a quindici
milioni".
  4.  Al  comma  1  dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica,
e'  disposta  la verifica della rispondenza degli impianti alle norme
di  sicurezza.  Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono
alle  misure  di  sicurezza  in  modo  tale  da  comportare rischi di
rilevanti   incidenti  industriali  e'  disposta  la  chiusura  degli
impianti   interessati   fino   al  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza".
  5.  Al  comma  2  dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "Contestualmente  alla denuncia per l'omissione e' disposta
la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza.
Qualora  sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di
sicurezza  in  modo  tale da comportare rischi di rilevanti incidenti
industriali  e'  disposta la chiusura degli impianti interessati fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza".