Art. 18.

  1.  L'articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  8  (Aggiornamento  del  rapporto  di  sicurezza).  -  1. La
notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo
6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche
conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione
dei rischi.
   2.  La  notifica  deve  altresi'  essere aggiornata ove si attuino
modifiche  dell'attivita'  industriale che possono avere implicazioni
per i rischi di incidenti rilevanti.
   3.   Nel   caso   in  cui  non  siano  state  apportate  modifiche
all'attivita',  sotto il profilo della sicurezza, il fabbricante puo'
presentare,  invece dell'aggiornamento, una dichiarazione di conferma
della   situazione   esistente   alla  data  di  presentazione  della
precedente notifica o dichiarazione.".