Art. 18. 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). - 1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. 2. La notifica deve altresi' essere aggiornata ove si attuino modifiche dell'attivita' industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti. 3. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche all'attivita', sotto il profilo della sicurezza, il fabbricante puo' presentare, invece dell'aggiornamento, una dichiarazione di conferma della situazione esistente alla data di presentazione della precedente notifica o dichiarazione.".