Art. 19.

  1.  Per  far  fronte  ai  compiti  di  cui  al presente decreto, il
Ministero  dell'interno  e' autorizzato ad assumere, ripartendo fra i
comitati  tecnici  regionali  o interregionali secondo le necessita',
ventisei  unita'  di personale da inquadrare nel profilo di ispettore
antincendio.  L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione
dell'articolo  9,  comma  1,  della legge 5 dicembre 1988, n. 521, e'
pertanto incrementato dalle predette unita'.
  2.  Per  far  fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno
assegnate  al  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  delle dotazioni
organiche,  ventisei unita' da inquadrare nel profilo di dattilografo
e  ventisei  unita' da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante
la  procedura  di  mobilita' ai sensi della vigente normativa. Per le
stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le
graduatorie degli idonei dei concorsi gia' espletati per la copertura
di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in vigore alla data del 31 dicembre 1993.
  3.  In  sede  di  rideterminazione  della pianta organica di cui al
comma  3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
18  aprile 1994, n. 441, si dovra' tenere conto dei compiti assegnati
all'ISPESL dal presente decreto.
  4.  E'  istituita,  presso  il  Servizio  inquinamento atmosferico,
acustico  e  industrie  a  rischio  del  Ministero  dell'ambiente, la
divisione  rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale
si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'.
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, la spesa e' valutata in lire
1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  dall'articolo  2,  comma  1, del decreto-legge 15
giugno  1994,  n.  377,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1994,  n.  497,  continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1995.