Art. 2. 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Contenuti della notifica). - 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi: a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti: 1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V; 2) la fase dell'attivita' in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire; 3) la quantita'; 4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento; 5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili; 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, puo' influire sul rischio potenziale dell'attivita' industriale in questione; b) informazioni relative agli impianti concernenti: 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonche' le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo; 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio; 3) la descrizione generale dei processi tecnologici; 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste; 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente; 6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti; c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti: 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante; 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita' competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17; 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche' per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e autorita' competente; d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilita' civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata. 2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali. 3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa".