Art. 23.
  1.  Dopo  l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e' inserito il seguente:
   "Art.  20-bis  (Sistema  di  gestione  della  sicurezza).  - 1. Le
imprese  che svolgono attivita' soggette agli obblighi di notifica ai
sensi  dell'articolo  4, al fine di promuovere costanti miglioramenti
della  sicurezza,  possono  introdurre  un  sistema di gestione della
sicurezza,   basato  sulle  linee  guida  che  saranno  definite  dai
provvedimenti di cui al comma successivo.
   2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente,  in
conformita'  alle  proposte  della  conferenza  di  servizi,  saranno
determinati  i  criteri a cui il sistema volontario di gestione della
sicurezza deve conformarsi.
   3.  I  fabbricanti  che  si  avvalgono  del sistema di gestione di
sicurezza   e   prevenzione  dei  rischi  industriali  possono  darne
comunicazione alla popolazione interessata anche tramite una apposita
scritta:  'questa  unita'  produttiva  adotta  un apposito sistema di
sicurezza e prevenzione dei rischi industriali'.".