Art. 23. 1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis (Sistema di gestione della sicurezza). - 1. Le imprese che svolgono attivita' soggette agli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza, possono introdurre un sistema di gestione della sicurezza, basato sulle linee guida che saranno definite dai provvedimenti di cui al comma successivo. 2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente, in conformita' alle proposte della conferenza di servizi, saranno determinati i criteri a cui il sistema volontario di gestione della sicurezza deve conformarsi. 3. I fabbricanti che si avvalgono del sistema di gestione di sicurezza e prevenzione dei rischi industriali possono darne comunicazione alla popolazione interessata anche tramite una apposita scritta: 'questa unita' produttiva adotta un apposito sistema di sicurezza e prevenzione dei rischi industriali'.".