Art. 24. 1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' inserito il seguente: "Art. 21-bis (Aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali) . - 1. Le aree ad alta concentrazione di attivita' industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate 'aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali' dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunita' e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validita' per un periodo massimo di cinque anni e puo' essere rinnovata con la medesima procedura. 2. Il piano predisposto dalla regione ove e' ubicata l'area, sentiti i comuni interessati viene inviato al Ministero dell'ambiente, che lo approva di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e con il Dipartimento della protezione civile. 3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette: a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture; b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio; c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. 4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 e' attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime. 5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. 6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attivita' industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. 7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, e' assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali rientrano le seguenti aree critiche: a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino; b) area industriale e portuale di Genova; c) area industriale e portuale di Ravenna; d) aree industriali di Trecate e Novara; e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona; f) area industriale della provincia di Savona; g) aree contaminate da attivita' industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unita' sanitaria locale 76; h) aree contaminate da attivita' industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo). 8. La dichiarazione di area ad elevata concentrazione di attivita' industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte. 9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, puo' essere trasferita dal Ministero dell'ambiente alle regioni per la predisposizione dei piani di risanamento delle aree critiche di cui al comma 7. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate e' autorizzato nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche di cui al comma 7 dal presente articolo, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti in attesa della predisposizione dei piani di risanamento. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.". 2. I piani di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanita' e con il Dipartimento della protezione civile. 3. Con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono rideterminate le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle del decreto 22 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273, anche sulla base dello stanzionamento di lire 299.500 milioni previsto per il 1998 nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.