Art. 24.

  1.  Dopo  l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e' inserito il seguente:
   "Art. 21-bis (Aree critiche ad elevata concentrazione di attivita'
industriali)  .  -  1.  Le  aree  ad alta concentrazione di attivita'
industriali  individuate  ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
c),  che  presentano  rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono
dichiarate  'aree  critiche  ad  elevata  concentrazione di attivita'
industriali'  dal  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno  e  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta  delle  regioni,  che  indicano  i  fattori  di  rischio, le
motivazioni  dell'opportunita'  e dell'urgenza della dichiarazione ed
individuano  gli interventi di risanamento, il termine e le direttive
per  la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria
le  misure  urgenti  atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.
Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria
rispetto  a  quelli  riguardanti  la  sicurezza  degli  impianti,  il
risanamento  ed  il  miglioramento  ambientale  del territorio urbano
circostante  su  cui  sono  ubicate  le  imprese. La dichiarazione ha
validita'  per  un  periodo  massimo  di  cinque  anni  e puo' essere
rinnovata con la medesima procedura.
   2.  Il  piano  predisposto  dalla  regione  ove e' ubicata l'area,
sentiti   i   comuni   interessati   viene   inviato   al   Ministero
dell'ambiente,   che   lo   approva   di   concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, dell'interno e con
il Dipartimento della protezione civile.
   3.  Il  piano,  sulla  base  della  ricognizione  degli  squilibri
ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:
    a)  a  ridurre  o  eliminare  i  fattori di rischio attraverso la
realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della
sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;
    b)  alla  vigilanza  sui  tipi  o modi di produrre e utilizzare i
dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;
    c)   a  garantire  la  vigilanza  ed  il  controllo  sullo  stato
dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
   4.  Una  quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi
destinati  agli  interventi  nelle aree critiche di cui al comma 1 e'
attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento
nelle aree medesime.
   5.  Ai  fini  degli  interventi  di  risanamento  e  di  sicurezza
industriale  da  realizzare  nelle  aree  critiche di cui al comma 1,
possono  essere  utilizzate anche le risorse destinate al risanamento
delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo
7  della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6
della legge 28 agosto 1989, n. 305.
   6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di
attivita'  industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio
1986,  n.  349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto
1989, n. 305.
   7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione
delle  aree  critiche  ai  sensi  del  comma 1, una quota, fino ad un
massimo   del  40  per  cento,  delle  risorse  non  ripartite  della
deliberazione  del  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  del  21  dicembre  1993,  concernente il programma
triennale  1994-1996  per  la  tutela  ambientale,  e'  assegnata con
decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, alle regioni nel
territorio delle quali rientrano le seguenti aree critiche:
    a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;
    b) area industriale e portuale di Genova;
    c) area industriale e portuale di Ravenna;
    d) aree industriali di Trecate e Novara;
    e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;
    f) area industriale della provincia di Savona;
    g)  aree  contaminate  da attivita' industriali nel territorio di
Casale  Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione
dell'unita' sanitaria locale 76;
    h)  aree contaminate da attivita' industriali della Valle Bormida
(province di Asti, Alessandria e Cuneo).
   8. La dichiarazione di area ad elevata concentrazione di attivita'
industriali  non  pregiudica  la  dichiarazione  o  il  rinnovo della
dichiarazione  di  area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo  7  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, come sostituito
dall'articolo  6  della  legge  28 agosto 1989, n. 305, per la stessa
area  territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in
parte.
   9.  Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse
non  ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE
di cui al comma 7, puo' essere trasferita dal Ministero dell'ambiente
alle  regioni  per  la predisposizione dei piani di risanamento delle
aree  critiche di cui al comma 7. Il Ministero dell'ambiente d'intesa
con  le  regioni  interessate e' autorizzato nei limiti delle risorse
attribuite  alle  aree  critiche  di  cui  al  comma  7  dal presente
articolo,  a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per
gli  interventi  urgenti in attesa della predisposizione dei piani di
risanamento.
   10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  necessarie variazioni compensative di bilancio anche in
conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.".
  2.  I  piani  di  cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto del
Presidente  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti
entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.  Decorso  tale  termine  provvede,  in  via  sostitutiva, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dell'interno, della sanita' e con il
Dipartimento della protezione civile.
  3.  Con  decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  sono  rideterminate  le  assegnazioni delle risorse di cui
alla  tabella  4  della  delibera  CIPE 21 dicembre 1993 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  ivi  comprese  quelle  del  decreto  22
settembre  1995,  pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale  del  22  novembre  1995,  n.  273,  anche sulla base dello
stanzionamento  di  lire  299.500  milioni previsto per il 1998 nella
tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.