Art. 4.

  1.  L'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 9 (Nuove attivita' industriali soggette a notifica). - 1. Il
fabbricante  prima  di  dare  inizio  alla costruzione degli impianti
presenta  al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o
interregionale,    alla    regione    o   alla   provincia   autonoma
territorialmente  competente  un  rapporto  preliminare  di sicurezza
relativo  alla  fase  di  nulla-osta  di fattibilita'. Il rapporto e'
formulato   secondo   le   specificazioni   contenute   al   punto  5
dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto
1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 246 del 6 settembre
1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29  luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
93  del  21  aprile  1989,  utilizzando  la  corrispondenza riportata
nell'appendice allo stesso allegato.
   2. Prima di dare inizio alla attivita' industriale, il fabbricante
presenta  alle  stesse autorita' il rapporto definitivo di sicurezza,
integrando   quello   preliminare  con  gli  elementi  necessari  per
conformarlo  alle  indicazioni  contenute nell'articolo 5, comma 1, e
alle  ulteriori  specificazioni  stabilite dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  marzo 1989, e successive
modificazioni, di cui al comma 1".