Art. 5.

  1.  I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:
   "  2.  Il  prefetto  informa  immediatamente  i  Ministri  per  il
coordinamento  della  protezione civile, dell'interno, dell'ambiente,
nonche' il presidente della giunta regionale.
   3.  Le  autorita' di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni
eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente
e  adottano,  secondo le rispettive competenze e sulla base del piano
di   emergenza   esterno   di   cui   all'articolo  17,  i  necessari
provvedimenti,  il cui onere e' posto, con possibilita' di rivalsa, a
carico   del   fabbricante,   fatte   salve  le  misure  assicurative
stipulate".