Art. 6.

  1.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  11  (Informazioni).  - 1. Le informazioni e i dati relativi
alle  attivita'  industriali,  raccolti  dalle autorita' pubbliche in
applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per
gli scopi per i quali sono stati richiesti.
   2.  Ad  esclusione  dei  dati e delle informazioni contenuti nella
scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili
dalla  notifica  o  dalla  dichiarazione  e dai relativi allegati, da
parte  di  chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo
ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia
di segreto industriale.
   3.   I   fabbricanti   contestualmente   alla   notifica   e  alla
dichiarazione,  inviano,  al  Ministero dell'ambiente, alla regione o
provincia  autonoma  territorialmente  competente,  al  sindaco  e al
comitato   tecnico   regionale   o   interregionale,   la  scheda  di
informazione  riportata  nell'allegato VII introdotto dall'allegato C
al  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della  sanita'  in  data  20  maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come modificato dall'allegato A.
   4.  I  sindaci  dei  comuni  ove  sono  localizzate  le  attivita'
industriali  disciplinate dal presente decreto rendono immediatamente
note   alla  popolazione  le  misure  di  sicurezza  e  le  norme  di
comportamento  da  seguire in caso di incidente rilevante, tramite la
distribuzione  di  copia della scheda di informazione di cui al comma
3,  nella  forma  integrale  inviata  dal  fabbricante, completandola
successivamente  sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui
all'articolo  18,  nonche'  della comunicazione da parte del prefetto
del  piano  di  emergenza  di  cui  all'articolo 17, e delle linee di
indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile.
   5.  Le  notizie  di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli
regolari  e  devono  essere  aggiornate  dal sindaco sulla base delle
conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18".