Art. 7. 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Funzioni di indirizzo). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o piu' decreti il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. 2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.". 2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.