Art. 7.

  1.  L'articolo  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
   "Art.   12  (Funzioni  di  indirizzo).  -  1.  Ferme  restando  le
disposizioni  previste dalla normativa di recepimento della direttiva
89/391/CEE   del   consiglio   del   12  giugno  1989,  e  successive
modificazioni,  con  uno o piu' decreti il Ministro dell'ambiente, in
conformita'   alle  proposte  della  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo  14,  stabilisce le norme generali di sicurezza, nonche'
le   modalita'   con   le   quali   il   fabbricante  deve  procedere
all'individuazione  dei  rischi  di incidente rilevante, all'adozione
delle  misure  di  sicurezza,  all'informazione,  all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
   2.  Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione
dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di
iniziative  specifiche  in  relazione  ai  diversi tipi di incidente,
nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita'
industriali  che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti.".
  2.  Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i
decreti  previsti  dall'articolo  12  di cui al comma 1. Scaduto tale
termine  provvede  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i
successivi centottanta giorni.