Art. 5. 1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione" sono sostituite dalle seguenti: "della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia".
Nota all'art. 5: - L'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente: "Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo al mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati".