Art. 5.
  1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le
parole:   "della   radiodiffusione,   della   cinematografia,   della
televisione"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della  diffusione
radiofonica e televisiva ivi compresa la  comunicazione  al  pubblico
via satellite, della cinematografia".
 
          Nota all'art. 5:
             - L'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
          633,  come modificato dal testo del presente decreto, e' il
          seguente: "Il produttore del disco fonografico o  di  altro
          apparecchio  analogo  riproduttore  di  suoni  o  di  voci,
          nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori  che
          abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
          riprodotta  in tali supporti, indipendentemente dai diritti
          di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno
          diritto ad un compenso  per  l'utilizzazione,  a  scopo  di
          lucro,  del disco o dell'apparecchio analogo al mezzo della
          diffusione  radiofonica  e  televisiva  ivi   compresa   la
          comunicazione    al    pubblico    via   satellite,   della
          cinematografia,  nelle  pubbliche   feste   danzanti,   nei
          pubblici  esercizi  ed  in  occasione  di  qualsiasi  altra
          pubblica utilizzazione degli stessi.
             L'esercizio di tale diritto  spetta  al  produttore,  il
          quale  ripartisce  il compenso con gli artisti interpreti o
          esecutori interessati".