Art. 7. 1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
Nota all'art. 7: - L'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal testo del presente decreto, e' il seguente: "2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento".