Art. 7.
  1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.  633,  dopo
la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite".
 
          Nota all'art. 7:
             -  L'art.  84,  comma  2, della legge 22 aprile 1941, n.
          633, come modificato dal testo del presente decreto, e'  il
          seguente:  "2.  Salva  diversa  volonta'  delle  parti,  si
          presume che gli artisti interpreti e gli artisti  esecutori
          abbiano  ceduto  i  diritti  di  fissazione,  riproduzione,
          radiodiffusione ivi compresa la comunicazione  al  pubblico
          via  satellite e distribuzione contestualmente alla stipula
          di   un   contratto   per   la   produzione   di   un'opera
          cinematografica  o  audiovisiva  o  sequenza di immagini in
          movimento".