Art. 8. 1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi e' riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".