Art. 8.
  1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  85-bis.  -  1.  In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel
presente capo  e  nei  capi  precedenti,  ai  detentori  dei  diritti
connessi  e' riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione
via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".