Art. 9.

  1.  Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art.  110-bis.  -  1.  L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo
delle  missioni di radiodiffusione e' concessa mediante contratto tra
i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
  2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo
di  un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far
ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di
una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede
una delle parti interessate.
  3.  La  proposta  del  terzo  si ritiene accettata se nessuna delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".