ART. 16
1. Il testo dell'articolo 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
sostituito dal seguente:
"1.  La  misura  dell'indennizzo  dovuto  agli  enti  che  rilasciano
l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in  relazione  al
transito  dei  veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse
stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di
cui alle tabelle  I.1,  I.2,  I.3  che  fanno  parte  integrante  del
presente  regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, e'
adeguata automaticamente, per ciascun anno  solare,  alle  variazioni
degli  indici  ISTAT  relativi  ai  prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento  alle
mille  lire  inferiori  per  importi fino a cinquecento lire, ed alle
mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire.  Per  gli
indici  ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello
in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta  da  allegare  alla
domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia
proprietario  o  concessionario della strada interessata al transito,
si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite  a  favore
del competente ente.
3.  Nei  casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili
con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato  assumendo
come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle
I.1,  I.2,  I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale
non controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per  la
maggiore  usura,  ove  dovuto,  per  i  veicoli o i trasporti, di cui
all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto  della  domanda
di  autorizzazione  periodica,  il  richiedente  non  sia in grado di
precisare il chilometraggio  da  effettuare  complessivamente  ne'  i
singoli  itinerari  richiesti,  ne'  l'effettivo  carico  del singolo
trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla
massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta  di
circolazione, e' effettuata come segue:
a)  veicoli  e  trasporti  di cui all'articolo 13, comma 2, punto B),
lettere a), e) f) e g):
     1) fino a 20 t            L.   988.000;
     2) da oltre 20 t a 33 t   L. 1.646.000;
     3) da oltre 33 t a 56 t   L. 2.798.000.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per
ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13,  comma  2,  punto  B),
lettera b), limitatamente al rimorchio:
     1) fino a 20 t            L.   329.000;
     2) da oltre 20 t a 33 t   L.   576.000;
     3) da oltre 33 t a 56 t   L.   988.000;
     4) da oltre 56 t a 70 t   L. 1.646.000.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per
ogni t in piu';
c)  veicoli  e  trasporti  di cui all'articolo 13, comma 2, punto B),
lettera c):
   1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al  trasporto  di
carri  ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000
per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari
a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I  richiedenti  devono,
all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato,
ovvero  l'amministrazione  concessionaria  o  di  gestione, versare a
titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di  L.
1.170.000,  rispettivamente  per  i  carri  ferroviari a due assi o a
quattro assi. Tali somme  sono  conguagliate,  entro  il  primo  mese
successivo  al  trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi
effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione  e'  convalidata
dalle    Ferrovie    dello    Stato,    ovvero   dall'amministrazione
concessionaria o di  gestione.  In  alternativa,  le  Ferrovie  dello
Stato,  ovvero  l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella
veste di amministrazione concedente il servizio, provvede  a  versare
direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al
trimestre,  gli  importi  dovuti, sulla base della documentazione dei
viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso,  i  richiedenti
sono   esonerati,  all'atto  della  presentazione  della  domanda  di
autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di  cui  al
comma   5,   lettere   a)   e   b),   su   domanda   del  richiedente
l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a
1/3 di quella annuale; in tal caso,  l'autorizzazione  ha  il  valore
temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata.
7.  Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi
di itinerari interessanti sia le strade  statali  che  la  viabilita'
minore,  in  ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10
al compartimento A.N.A.S. competente per territorio  operativo  e  le
ricevute  dei  relativi  versamenti  sono  allegate  alle  rispettive
domande  di  autorizzazione.  Nel  caso  di   veicoli   e   trasporti
eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di
indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione
alla  lunghezza  dei  relativi  percorsi  indicati  nelle  rispettive
autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al  comma  5  e'
effettuato  nella  misura  di  "X"/12  rispetto  a  quanto dovuto per
l'intero  anno,  in   conformita'   dei   mesi   "X"   di   validita'
dell'autorizzazione.
9.  Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del
1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun  anno  solare,  alle
variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo, ad eccezione dei
commi 1, 2 e 3 , non  si  applicano  alle  autorizzazioni  rilasciate
dagli enti concessionari di autostrade.".