ART. 27 1. All'articolo 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: "le barriere possono" sono sostituite dalle seguenti: "le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono" e le parole: "e in conformita' alle direttive da esso impartite" sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: "essere composta da" e' aggiunta la seguente: "almeno".