ART. 27
1. All'articolo  32  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al comma 2 le parole: "le barriere possono" sono sostituite dalle
seguenti: "le barriere sono obbligatorie nelle  zone  che  presentano
condizioni  di  pericolo  per le persone al lavoro o per i veicoli in
transito. Possono" e le parole: "e in conformita' alle  direttive  da
esso impartite" sono soppresse;
b)  Al  comma  5  dopo le parole: "essere composta da" e' aggiunta la
seguente: "almeno".