ART. 41 
1. Il testo dell'articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
sostituito dal seguente: 
"1. Lungo o in prossimita' delle strade,  fuori  e  dentro  i  centri
abitati, e' consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli
appositi supporti. 
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di  altri
mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai  tratti  di  strade
extraurbane per i quali, in considerazione di particolari  situazioni
di carattere non transitorio, e' imposto un limite di  velocita'  non
superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici  previsti  ai  successivi
commi, lungo o in prossimita' delle  strade  dove  ne  e'  consentita
l'installazione, e' autorizzato  ed  effettuato  nel  rispetto  delle
seguenti distanze minime: 
   a) 3 m dal limite della carreggiata; 
   b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 
   c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
   d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 
   e) 150 m prima dei segnali di indicazione; 
   f) 100 m dopo i segnali di indicazione; 
   g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite 
      all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; 
   h) 250 m prima delle intersezioni; 
   i) 100 m dopo le intersezioni; 
   l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. 
Le distanze si  applicano  nel  senso  delle  singole  direttrici  di
marcia. Nel caso  in  cui,  lateralmente  alla  sede  stradale  e  in
corrispondenza del luogo in cui viene chiesto  il  posizionamento  di
cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, gia'
esistano a distanza inferiore a 3 m  dalla  carreggiata,  costruzioni
fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore  a  3  m,  e'
ammesso il posizionamento stesso in allineamento con  la  costruzione
fissa, con il muro e con i  tronchi  degli  alberi.  I  cartelli,  le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari  non  devono,  in
ogni caso, ostacolare la visibilita' dei segnali  stradali  entro  lo
spazio di avvistamento. 
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli
altri mezzi  pubblicitari  fuori  dai  centri  abitati,  lungo  o  in
prossimita' delle strade ove ne  e'  consentita  l'installazione,  e'
comunque vietato nei seguenti punti: 
   a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle  cunette  e  sulle
pertinenze di esercizio  delle  strade  che  risultano  comprese  tra
carreggiate contigue; 
   b) in corrispondenza delle intersezioni; 
   c) lungo le curve come definite all'articolo  3,  comma  1,  punto
20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa  e  la
corda tracciata tra i due punti di tangenza; 
   d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata  in  terreni
di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; 
   e) in corrispondenza dei raccordi  verticali  concavi  e  convessi
segnalati; 
   f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 
   g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 
   h) sui parapetti stradali, sulle barriere  di  sicurezza  e  sugli
altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di  altri
mezzi pubblicitari entro i centri  abitati,  ed  entro  i  tratti  di
strade extraurbane per i  quali,  in  considerazione  di  particolari
situazioni di carattere non transitorio,  e'  imposto  un  limite  di
velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai
successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e,
ove consentito dai  regolamenti  comunali,  esso  e'  autorizzato  ed
effettuato, di norma, nel rispetto delle  seguenti  distanze  minime,
fatta salva la possibilita'  di  deroga  prevista  dall'articolo  23,
comma 6, del codice: 
   a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade  urbane
di  quartiere,  prima  dei  segnali  stradali  di   pericolo   e   di
prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 
   b) 30 m, lungo le strade locali, prima  dei  segnali  stradali  di
pericolo  e  di  prescrizione,  degli  impianti  semaforici  e  delle
intersezioni; 
   c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali  di
indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di  prescrizione,
gli impianti semaforici e le intersezioni; 
   d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 
I comuni hanno  la  facolta'  di  derogare,  all'interno  dei  centri
abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera  a),
limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra
carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4  m.  Per
le distanze dal limite della carreggiata si applicano  le  norme  del
regolamento comunale.  Le  distanze  si  applicano  nel  senso  delle
singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di  esercizio  e
gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la 
visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4,  e  quella  di  cui  al  comma  3,
lettera  c),  non  si  applicano  per  le  insegne  di  esercizio,  a
condizione che le stesse siano collocate parallelamente al  senso  di
marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o,  fuori  dai
centri abitati, ad una distanza dal  limite  della  carreggiata,  non
inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata  dal
regolamento comunale, sempreche'  siano  rispettate  le  disposizioni
dell'articolo 23, comma 1, del codice. 
6. Le distanze indicate ai commi  2  e  4,  ad  eccezione  di  quelle
relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e  gli
altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di
marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie,
a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati,  ad  una  distanza
non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro  i  centri
abitati, alla distanza stabilita dal regolamento  comunale.  Entro  i
centri  abitati,  il  regolamento  comunale  fissa   i   criteri   di
individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di  tali
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e  le  percentuali  massime
delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto  alle  superfici
dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 
7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la  collocazione,
per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio  per  ogni
stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio,  della
superficie  massima  di  4  m2  ,  ferme  restando  tutte  le   altre
disposizioni del presente articolo. Le insegne di  esercizio  di  cui
sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui
ai commi 2, 3 e 4, ad  eccezione  della  distanza  dal  limite  della
carreggiata. 
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da  paline  e
pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno
spazio pubblicitario con  superficie  inferiore  a  3  m2  ,  non  si
applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2,
ed entro i centri  abitati  si  applicano  le  distanze  fissate  dai
regolamenti comunali, sempreche'  siano  rispettate  le  disposizioni
dell'articolo 23,  comma  1,  del  codice.  Nei  centri  abitati,  la
diffusione   di   messaggi   pubblicitari    utilizzando    transenne
parapedonali  e'   disciplinata   dai   regolamenti   comunali,   che
determinano le dimensioni,  le  tipologie  ed  i  colori,  sia  delle
transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti,  tenuto
conto del circostante contesto storico -  architettonico,  sempreche'
siano rispettate le  disposizioni  dell'articolo  23,  comma  1,  del
codice. 
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: 
   a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di  complessi
industriali o commerciali; 
   b)  lungo  il  percorso  di  manifestazioni  sportive  o  su  aree
delimitate, destinate allo svolgimento  di  manifestazioni  di  vario
genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed  alle
ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica  il
comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si  applicano  unicamente
rispetto ai segnali stradali orizzontali. 
10.  L'esposizione  di  striscioni  e'  ammessa  unicamente  per   la
promozione   pubblicitaria   di    manifestazioni    e    spettacoli.
L'esposizione di locandine e stendardi e' ammessa per  la  promozione
pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio
di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni,  locandine  e
stendardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione,
dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che  alla
settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. 
Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le  distanze  dagli
altri cartelli e mezzi pubblicitari previste  dai  commi  2  e  4  si
riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 
11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione  di  cartelli
ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un  periodo
di variabilita' inferiore a cinque minuti, in  posizione  trasversale
al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo  di
variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali. 
12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui  bordi  dei
marciapiedi e dei cigli stradali. 
13.  Fuori  dai  centri  abitati,  ad  una  distanza,   prima   delle
intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento  di
preinsegne in deroga alle distanze  minime  stabilite  dal  comma  2,
lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le  preinsegne  possono
essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali  stradali
pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i  segnali
stradali, pari al  50%  dello  stesso  spazio.  Rispetto  agli  altri
cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una  distanza  minima  di
100 m. 
14. Per l'attuazione del comma 4,  in  attesa  della  classificazione
delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. 
15.  La  collocazione  di  insegne  di  esercizio  nell'ambito  e  in
prossimita' dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3,  del  codice,
e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo  23,
comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal  competente  organo
di tutela.". 
 
          Note all'art. 41: 
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, punto 20 del
          nuovo Codice della strada: 
             "1.  Ai  fini  delle  presenti  norme  le  denominazioni
          stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 
             (Omissis). 
             n 20) Curva: raccordo longitudinale fra  due  tratti  di
          strada  rettilinei,  aventi  assi  intersecanti,  tale   da
          determinare condizioni di limitata visibilita'". 
             - Per il testo  dell'art.  23  del  nuovo  Codice  della
          strada si veda in nota all'art. 38.