Art. 2.
  1.  L'indennita' risarcitoria  di cui  all'art. 15  della legge  29
giugno  1939, n.  1497,  e' determinata  previa  apposita perizia  di
valutazione  del danno  causato dall'intervento  abusivo in  rapporto
alle caratteristiche  del territorio  vincolato ed alla  normativa di
tutela vigente  sull'area interessata,  nonche' mediante  mediante la
stima del  profitto conseguito dalla esecuzione  delle opere abusive.
In via  generale e' qualificato  quale profitto la differenza  tra il
valore dell'opera realizzata  ed i costi sostenuti  per la esecuzione
della stessa, alla data di effettuazione delle perizia.