Art. 2. 1. L'indennita' risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonche' mediante mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale e' qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia.