Art. 3.
  1.  Il profitto  e' pari,  in via  ordinaria al  tre per  cento del
valore  d'estimo dell'unita'  immobiliare come  determinato ai  sensi
dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, del decreto legislativo
28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Le amministrazioni  competenti,  con  propria delibera  possono
determinare l'incremento  della predetta  aliquota in  relazione alle
tipologie di abuso  individuate nella tabella allegata  alla legge 28
febbraio  1985, n.  47, nonche'  in relazione  alle norme  di tutela,
secondo lo schema di seguito riportato, per le prime tre tipologie di
abuso:
                                Tipologia 1  Tipologia 2  Tipologia 3
                                     -            -            -
Non conforme alle norme             100%          75%         50%
 di tutela
Conforme alle norme di tutela        75%          50%         25%
  Per le restanti tipologie di  cui alla tabella allegata alla citata
legge  28  dicembre  1985,   n.  47,  le  amministrazioni  competenti
applicheranno il  valore del  profitto nella  misura non  inferiore a
quanto di seguito riportato:
   Tipologia 4  ................      L. 1.000.000
   Tipologia 5 e 6 .............      "    750.000
   Tipologia 7  ................      "    500.000