Art. 3. 1. Il profitto e' pari, in via ordinaria al tre per cento del valore d'estimo dell'unita' immobiliare come determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Le amministrazioni competenti, con propria delibera possono determinare l'incremento della predetta aliquota in relazione alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' in relazione alle norme di tutela, secondo lo schema di seguito riportato, per le prime tre tipologie di abuso: Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 - - - Non conforme alle norme 100% 75% 50% di tutela Conforme alle norme di tutela 75% 50% 25% Per le restanti tipologie di cui alla tabella allegata alla citata legge 28 dicembre 1985, n. 47, le amministrazioni competenti applicheranno il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato: Tipologia 4 ................ L. 1.000.000 Tipologia 5 e 6 ............. " 750.000 Tipologia 7 ................ " 500.000