Art. 5.
                               Titoli
  1. I titoli da valutare ai fini dei concorsi sono:
  a)  anzianita'  di  servizio,  oltre  i  tre  anni  prescritti  per
l'ammissione  al concorso,  prestato  con l'incarico  di svolgere  le
attuali mansioni contrattuali ovvero altre mansioni contrattuali;
  b)   partecipazione  a   corsi   di  specializzazione   organizzati
dall'amministrazione e/o  corsi attinenti alle  mansioni contrattuali
proprie;
  c)  titoli  di  studio  di  livello  superiore  rispetto  a  quello
prescritto dall'art. 2 del presente decreto;
  d) titoli di  studio specifici previsti, per  ogni singolo profilo,
dal  decreto del  Presidente della  Repubblica 29  dicembre 1994,  n.
1219, e successive modificazioni ed integrazioni;
  e) pubblicazioni  scientifiche, lavori  originali elaborati  per il
servizio o speciali incarichi come  definiti dall'art. 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  f)  comprovata conoscenza  di altra  lingua straniera  oltre quella
scelta per la prova d'esame.
  2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e prima  che  si  proceda  alla
correzione dei relativi elaborati.
  3. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30;  il bando indica il punteggio  massimo agli stessi
attribuibile singolarmente o per categorie dei medesimi.