Art. 5. Titoli 1. I titoli da valutare ai fini dei concorsi sono: a) anzianita' di servizio, oltre i tre anni prescritti per l'ammissione al concorso, prestato con l'incarico di svolgere le attuali mansioni contrattuali ovvero altre mansioni contrattuali; b) partecipazione a corsi di specializzazione organizzati dall'amministrazione e/o corsi attinenti alle mansioni contrattuali proprie; c) titoli di studio di livello superiore rispetto a quello prescritto dall'art. 2 del presente decreto; d) titoli di studio specifici previsti, per ogni singolo profilo, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni; e) pubblicazioni scientifiche, lavori originali elaborati per il servizio o speciali incarichi come definiti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; f) comprovata conoscenza di altra lingua straniera oltre quella scelta per la prova d'esame. 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il bando indica il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie dei medesimi.