Art. 8. Modalita' e calendario delle prove 1. I programmi di esame saranno stabiliti nei bandi di concorso. 2. Tenuto conto che tutti i candidati provengono dall'estero e considerato quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 1, le prove orali si terranno immediatamente dopo lo svolgimento delle prove scritte (entro la settimana successiva allo svolgimento delle prove scritte). 3. Il diario delle prove scritte e di quelle orali sara' pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri non meno di trenta giorni prima dell'inizio delle prove scritte. 4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.