Art. 8.
                  Modalita' e calendario delle prove
  1. I programmi di esame saranno stabiliti nei bandi di concorso.
  2.  Tenuto conto  che tutti  i candidati  provengono dall'estero  e
considerato quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 1, le prove
orali  si terranno  immediatamente  dopo lo  svolgimento delle  prove
scritte (entro  la settimana successiva allo  svolgimento delle prove
scritte).
  3. Il diario delle prove scritte e di quelle orali sara' pubblicato
nel foglio  di comunicazioni  del Ministero  degli affari  esteri non
meno di trenta giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
  4.  Al  termine  di  ogni  seduta dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco  dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno  riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.