Art. 3.
                 Valori limite assoluti di immissione
  1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2,
comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al
rumore  immesso  nell'ambiente  esterno   dall'insieme  di  tutte  le
sorgenti sono  quelli indicati nella  tabella C allegata  al presente
decreto.
  2.   Per  le   infrastrutture  stradali,   ferroviarie,  marittime,
aeroportuali e le altre sorgenti sonore  di cui all'art. 11, comma 1,
legge  26 ottobre  1995,  n. 447,  i  limiti di  cui  alla tabella  C
allegata  al presente  decreto,  non si  applicano all'interno  delle
rispettive  fasce di  pertinenza,  individuate  dai relativi  decreti
attuativi. All'esterno  di tali  fasce, dette sorgenti  concorrono al
raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
  3.  All'interno  delle fasce  di  pertinenza,  le singole  sorgenti
sonore  diverse da  quelle  indicate al  precedente  comma 2,  devono
rispettare  i limiti  di  cui  alla tabella  B  allegata al  presente
decreto. Le  sorgenti sonore diverse  da quelle di cui  al precedente
comma 2,  devono rispettare, nel loro  insieme, i limiti di  cui alla
tabella C  allegata al  presente decreto, secondo  la classificazione
che a quella fascia viene assegnata.